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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20450/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata il 9 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina pluriaogravata, tentata rapina pluriaggravata, porto di oggetto atto ad offendere„ per più episodi di furto in abitazione pluriaggravato, per il reati di tentato furto pluriaggravato, occultamento custodia o alterazione di mezzi di trasporto, possesso di segni distintivi contraffatti aggravati e ricettazione, ha assolto l'imputato relativamente alla ricettazione del Rolex perché il fatto non sussiste, ha escluso la continuazione per la tentata rapina e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per tutti i delitti contestati, è costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già proposte con l'atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 13 e ss. sui numerosi elementi di prova a sostegno della piena consapevolezza e compartecipazione dell'imputato ai fatti delittuosi oggetto di esame, anche con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo .22); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in maniera del tutto priva di specificità, la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato in quanto il complessivo giudizio sulla pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 16 e 17 sulla congruità della pena, peraltro commisurata nel minimo edittale quanto alla pena base per il reato più grave, in considerazione dell'entità dei profitti e dei danni cagionati, dell'elevata professionalità, dimostrata anche dall'impiego di un mezzo modificato per rendere più difficile l'individuazione degli autori dei reati e favorirne la fuga, e della personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. frik Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata il 9 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina pluriaogravata, tentata rapina pluriaggravata, porto di oggetto atto ad offendere„ per più episodi di furto in abitazione pluriaggravato, per il reati di tentato furto pluriaggravato, occultamento custodia o alterazione di mezzi di trasporto, possesso di segni distintivi contraffatti aggravati e ricettazione, ha assolto l'imputato relativamente alla ricettazione del Rolex perché il fatto non sussiste, ha escluso la continuazione per la tentata rapina e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per tutti i delitti contestati, è costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già proposte con l'atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 13 e ss. sui numerosi elementi di prova a sostegno della piena consapevolezza e compartecipazione dell'imputato ai fatti delittuosi oggetto di esame, anche con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo .22); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in maniera del tutto priva di specificità, la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato in quanto il complessivo giudizio sulla pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 16 e 17 sulla congruità della pena, peraltro commisurata nel minimo edittale quanto alla pena base per il reato più grave, in considerazione dell'entità dei profitti e dei danni cagionati, dell'elevata professionalità, dimostrata anche dall'impiego di un mezzo modificato per rendere più difficile l'individuazione degli autori dei reati e favorirne la fuga, e della personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. frik Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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