Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:137
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0189_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa 189/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunale di Genova ( prima sezione civile ) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:SOCIETA]
e
Ministero delle Finanze italiano
domanda vertente sulla validità e sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 8 marzo 1983, n . 551, che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti "kraftliner", originari degli [OSCURATO:PERSONA] d' America e che accetta gli impegni offerti nell' ambito del riesame della procedura antidumping relativa a carte e cartoni kraft per copertina, cosiddetti "kraftliner", originari dell' Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell' Unione Sovietica e della Svezia ( GU L 64, pag . 25 ),
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.-G . Giraud
viste le osservazioni scritte presentate :
- per la [OSCURATO:SOCIETA], dall' avv . F . Capelli, del foro di Milano,
- per il governo del regno dei [OSCURATO:PERSONA], dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . E . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . E . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, assistito dal sig . R . Wagner, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni presentate oralmente dalla [OSCURATO:SOCIETA], dal Consiglio, rappresentato dal sig . E . Stein, assistito dal sig . T . Gallas, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, dalla Commissione, rappresentata dal sig . E . de [OSCURATO:PERSONA], assistito dal sig . R . Wagner e dal sig . Civiletti, esperto, all' udienza del 12 dicembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 giugno 1988, pervenuta in cancelleria l' 11 luglio seguente, il tribunale di Genova ( prima sezione civile ) ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sulla validità e sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 8 marzo 1983, n . 551, che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti "kraftliner", originari degli [OSCURATO:PERSONA] d' America e che accetta gli impegni offerti nell' ambito del riesame della procedura antidumping relativa a carte e cartoni kraft per copertina, cosiddetti "kraftliner", originari dell' Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell' Unione Sovietica, e della Svezia ( GU L 64, pag . 25 ).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la [OSCURATO:SOCIETA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:SOCIETA] "), attrice nella causa principale, e il ministero delle Finanze italiano .
3 Dagli atti di causa risulta che nel novembre 1985 e nell' aprile 1986 la [OSCURATO:SOCIETA] ha importato dagli [OSCURATO:PERSONA] d' America "kraftliner" senza versare i dazi antidumping istituiti dal citato regolamento n . 551/83 .
4 Il 19 giugno 1987 il ministero delle Finanze italiano ( amministrazione doganale ) ha notificato alla società un' ingiunzione di pagamento dei dazi di cui trattasi per un importo pari a 11 276 500 LIT e dei relativi interessi che ammontavano a 2 204 560 LIT .
5 Contro l' ingiunzione la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Genova, sostenendo in particolare l' invalidità del regolamento n . 551/83, in base al quale erano richiesti i dazi antidumping controversi .
6 In tali circostanze, il tribunale di Genova ( prima sezione civile ) ha deciso di sospendere il giudizio sino alla pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia sulle seguenti questioni :
"1 ) Se il regolamento del Consiglio n . 551/83 è valido in considerazione del fatto che non consente alle autorità doganali degli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare direttamente i dazi antidumping mediante un calcolo automatico non condizionato dalle fluttuazioni monetarie, e fa invece riferimento ad un prezzo di soglia definitivo ed unico, non previsto come metodo di calcolo dal regolamento n . 3017/79 del Consiglio ( GUCE 1979, L 339, cfr . artt . 2 D 9°, e 2 F 13 in particolare ), né dall' accordo relativo all' applicazione dell' articolo VI dell' accordo GATT ( GUCE 1980, L 71, cfr . 2, 6 ).
2 ) Se il regolamento n . 551/83 è valido in quanto ha previsto l' importo del prezzo di soglia, cui fare riferimento per la determinazione del dazio antidumping, in dollari USA invece che in ecu, introducendo quindi, come parametro di riferimento, una valuta le cui fluttuazioni non potevano essere controllate dalle istituzioni comunitarie .
3 ) In caso di risposta affermativa ai precedenti due quesiti e quindi in caso di riconosciuta validità del regolamento n . 551/83, se lo stesso deve essere interpretato nel senso che il valore, espresso nelle singole monete nazionali, del prezzo di soglia di 333 dollari, cui va fatto riferimento per determinare il dazio antidumping, non deve subire variazioni, in conseguenza di fluttuazioni monetarie, rispetto al valore, sempre espresso in moneta nazionale, risultante al momento in cui detto prezzo era stato istituito ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonchè delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Va constatato che la soluzione da dare alle prime due questioni pregiudiziali relative alla validità del regolamento controverso dipende in parte dalla interpretazione di questo regolamento, a cui si riferisce la terza questione pregiudiziale . Infatti i dubbi espressi dal giudice nazionale rispetto alla sua validità traggono origine soprattutto da una interpretazione del regolamento in base alla quale l' importo del prezzo di soglia, essendo espresso in dollari, è influenzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio tra il dollaro e le monete degli [OSCURATO:PERSONA] membri, mentre la terza questione è sostanzialmente diretta a stabilire se il regolamento debba essere interpretato in tal senso . Pertanto, le prime due questioni possono essere risolte solo dopo che sia stata data una soluzione alla terza questione .
Sulla terza questione
9 Il giudice nazionale chiede, con tale questione, se il regolamento del Consiglio 8 marzo 1983, n . 551, vada interpretato nel senso che il tasso di cambio da utilizzare per convertire nella moneta dello Stato membro di importazione il prezzo di soglia stabilito dall' art . 2 del suddetto regolamento resta quello applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento, a prescindere dalla data di importazione delle merci .
10 A norma dell' art . 2, n . 1, del regolamento n . 551/83, il dazio antidumping sui "kraftliner" originari degli [OSCURATO:PERSONA] d' America corrisponde alla differenza tra il valore normale esistente sul mercato nordamericano rapportato ad una base cif frontiera comunitaria, da un lato, e, dall' altro, il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera della Comunità, dazi non corrisposti, per il primo acquirente nel territorio doganale della Comunità . L' importo del valore normale, stabilito al n . 2 dello stesso articolo, è espresso in dollari USA . Questo metodo di calcolo del dazio ha l' effetto di garantire che gli operatori della Comunità versino, all' atto dell' importazione di "kraftliner" in provenienza dagli [OSCURATO:PERSONA] d' America, un prezzo che, tenuto conto eventualmente del dazio antidumping, sarà almeno uguale a un prezzo di soglia determinato in modo fisso in dollari .
11 Per determinare il dazio antidumping, è perciò necessario che il valore di ciascuno dei due elementi utili a tale calcolo, ossia il prezzo di soglia e "il prezzo (...) al primo acquirente", sia convertito nella moneta dello Stato membro di importazione secondo i tassi di cambio da applicare a una medesima data .
12 Il regolamento n . 551/83 non contiene alcuna disposizione relativa ai tassi di cambio che permetta da sola di stabilire se tale data debba essere quella dell' entrata in vigore del regolamento ovvero quella in cui si è proceduto all' importazione .
13 Tuttavia il regolamento precisa, all' art . 1, secondo comma, che si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali .
14 Orbene, dette disposizioni, e più precisamente quelle degli artt . 1, n . 1, sub . g ), e 9 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1 ), impongono che il "prezzo (...) al primo acquirente" sia convertito nella moneta dello Stato membro di importazione secondo il tasso di cambio da applicare alla data da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci importate .
15 Pertanto, dovendosi tener conto di tale data ai fini della determinazione del tasso di cambio utilizzato per la conversione del "prezzo (...) al primo acquirente", la stessa va altresì presa in considerazione per determinare il tasso di cambio da applicare per la conversione del prezzo di soglia .
16 Tale conclusione è del resto confermata dal fatto che l' imposizione di un dazio antidumping in occasione di una importazione determinata presuppone la presa in considerazione della situazione esistente alla data di tale importazione .
17 La soluzione da dare alla terza questione pregiudiziale è, quindi, che il regolamento del Consiglio 8 marzo 1983, n . 551, va interpretato nel senso che il tasso di cambio da utilizzare per convertire nella moneta dello Stato membro di importazione il prezzo di soglia fissato dall' art . 2 di detto regolamento è quello applicabile non alla data di entrata in vigore del regolamento, bensì alla data da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci importate .
Sulle prime due questioni
18 Con tali questioni, il giudice nazionale chiede alla Corte di pronunciarsi in ordine alla validità del regolamento del Consiglio 8 marzo 1983, n . 551 .
19 E opportuno ricordare, preliminarmente, che detto regolamento è stato adottato sulla base del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 dicembre 1979, n . 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 339, pag . 1 ). Quest' ultimo regolamento, a sua volta, è stato adottato per adempiere agli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli derivanti dall' accordo relativo all' applicazione dell' art . VI dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( in prosieguo : il codice antidumping ), approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 ( GU 1980, L 71, pag . 1 ).
20 Alla luce della loro stessa formulazione, le questioni sollevate dal giudice nazionale portano a interrogarsi sulla validità del regolamento n . 551/83, in quanto istituisce un dazio antidumping che :
- è fissato con riferimento a un prezzo di soglia;
- deve essere determinato dalle autorità doganali nazionali;
- dipende da un prezzo di soglia espresso in dollari USA anzichè in ECU;
- risente delle variazioni dei tassi di cambio .
Sulla fissazione del dazio antidumping con riferimento a un prezzo di soglia
21 In primo luogo, va rilevato che il giudice nazionale fa inutilmente riferimento alle disposizioni dell' art . 2, nn . 9 e 13, del regolamento di base n . 3017/79 e a quelle dell' art . 2, n . 6, del codice antidumping, per mettere in rilievo che il metodo di calcolo adottato nella fattispecie non è previsto nè dall' una nè dall' altra normativa .
22 Infatti, le disposizioni del regolamento n . 3017/79 menzionate dal giudice nazionale si riferiscono alla determinazione del margine di dumping ed alle modalità del raffronto che deve essere a tal fine operato tra il valore normale e il prezzo all' esportazione dei prodotti . Non ci si può quindi utilmente servire di esse per valutare la validità dei metodi di calcolo di un dazio antidumping .
23 Altrettanto dicasi delle disposizioni del codice antidumping, anch' esse richiamate dal giudice a quo . Basta osservare, senza che sia neppure necessario chiedersi se queste disposizioni siano tali da far sorgere in capo ai singoli il diritto di farle valere in giudizio, che esse si riferiscono alle modalità di determinazione del margine di dumping e non a quelle del dazio antidumping .
24 In secondo luogo, è opportuno rilevare che le modalità di fissazione dei dazi antidumping sono disciplinate dall' art . 13 del regolamento n . 3017/79, il quale precisa, in particolare, che i dazi antidumping sono istituiti mediante regolamento e che "tali regolamenti indicheranno in particolare l' importo e il tipo del dazio imposto ".
25 Queste disposizioni lasciano alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale per determinare, in ciascun caso, il "tipo di dazio" idoneo ad assicurare, con la maggiore efficacia, la difesa contro le importazioni oggetto di dumping .
26 Nel presente caso, il Consiglio, istituendo un dazio antidumping fissato con riferimento a un prezzo di soglia, che esprime il valore normale delle merci sul mercato nordamericano, rapportato ad una base cif frontiera comunitaria, e variante in funzione del prezzo pagato al momento dell' importazione delle merci nella Comunità, non ha ecceduto tale potere di valutazione .
27 Un metodo di calcolo del genere era infatti quello più idoneo a compensare il margine di dumping nonchè ad "assicurare un trattamento equo alle importazioni effettuate a prezzi differenti", secondo la formulazione dell' ultimo considerando del regolamento ( CEE ) del Consiglio 8 settembre 1978, n . 2133, che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti "kraftliner", originari degli [OSCURATO:PERSONA] d' America ( GU L 247, pag . 22 ), regolamento cui ha fatto seguito il regolamento n . 551/83;
Sulla determinazione del dazio antidumping ad opera delle autorità doganali degli [OSCURATO:PERSONA] membri
28 [OSCURATO:PERSONA], nelle osservazioni presentate alla Corte, sostiene che il prezzo all' importazione nella Comunità, che costituisce uno dei due elementi, unitamente al prezzo di soglia, utili per il calcolo del dazio antidumping istituito dal regolamento n . 551/83, non verrebbe definito in modo preciso da questo regolamento . Le autorità doganali nazionali disporrebbero pertanto di un margine di valutazione eccessivo nel calcolo di questo prezzo all' importazione e quindi nella determinazione dell' importo del dazio antidumping, il che potrebbe avere per conseguenza che il dazio non sia applicato in modo uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità .
29 Occorre constatare che, contrariamente a tali asserzioni, il prezzo all' importazione, definito dal regolamento n . 551/83 come il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, per il primo acquirente nel territorio doganale della Comunità, può essere fissato con precisione e certezza dalle autorità doganali degli [OSCURATO:PERSONA] membri .
30 Tale prezzo corrisponde infatti a quello effettivamente versato o da versare al momento dell' importazione di cui si tratta, comprese le spese sostenute fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità ed esclusi i dazi e le tasse da riscuotere in tale territorio .
Sulla fissazione del prezzo di soglia in dollari USA anziché in ecu
31 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nelle osservazioni presentate alla Corte, che il dazio antidumping, destinato ad essere applicato in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità, non poteva dipendere da un prezzo di soglia espresso nella moneta di uno Stato terzo e che tale prezzo di soglia avrebbe dovuto essere fissato in ecu .
32 Giova rilevare, in primo luogo, che nessuna disposizione di diritto comunitario e, in particolare, né il regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 novembre 1978, n . 2779, per l' applicazione dell' unità di conto europea ( UCE ) agli atti adottati in campo doganale ( GU L 333, pag . 5 ) né il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 dicembre 1980, n . 3308, relativo alla sostituzione dell' ecu all' unità di conto europea negli atti comunitari ( GU L 345, pag . 1 ), imponeva l' utilizzazione dell' ecu per esprimere il valore del prezzo di soglia utile per il calcolo del dazio antidumping di cui è causa .
33 Va osservato, in secondo luogo, che il Consiglio non ha ecceduto il margine di valutazione di cui disponeva al riguardo, decidendo di esprimere il prezzo di soglia in dollari USA al fine di tener conto soprattutto del fatto che tale prezzo rifletteva il valore normale delle merci oggetto di dumping, quale già esistente sul mercato degli [OSCURATO:PERSONA] d' America .
Sulla circostanza che l' importo del dazio risente delle variazioni dei tassi di cambio
34 [OSCURATO:PERSONA] assume che l' importo, convertito nelle monete degli [OSCURATO:PERSONA] membri, del prezzo di soglia, e quindi quello del dazio antidumping, risente delle variazioni dei tassi di cambio del dollaro . Ne deriverebbe che l' apprezzamento assai consistente del dollaro nei confronti della lira, avvenuto tra la data di entrata in vigore del regolamento n . 551/83 e quella delle importazioni oggetto della causa principale, avrebbe imposto agli importatori italiani oneri supplementari e discriminatori rispetto a quelli sopportati dai loro concorrenti degli [OSCURATO:PERSONA] a moneta forte, come la RF di Germania . Tale situazione non si sarebbe determinata se il prezzo di soglia fosse stato espresso in ecu .
35 E necessario sottolineare che la circostanza che l' importo del dazio da corrispondere da parte degli importatori dipenda in modo particolare da un parametro, espresso in una moneta soggetta a fluttuazioni che non possono essere controllate dalle istituzioni comunitarie, non può di per se stessa indurre a dichiarare invalido il regolamento n . 551/83 .
36 Infatti, in primo luogo, tutti i dazi antidumping, di qualsiasi tipo e a prescindere dalla moneta nella quale sono espressi o alla quale sono riferiti, possono risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio .
37 In secondo luogo, allo stato attuale del diritto comunitario, le istituzioni comunitarie non possono neppure controllare le fluttuazioni dell' ecu, così come quelle di ogni altra moneta .
38 Occorre chiedersi nondimeno se la validità del regolamento controverso possa essere rimessa in discussione dalla circostanza, a supporla accertata, che successivamente alla sua entrata in vigore le fluttuazioni dei tassi di cambio provochino la variazione del valore, convertito nelle monete nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri d' importazione, del prezzo di soglia fissato in questo regolamento, in maniera tale che a un dato momento il dazio antidumping non sia più giustificato quanto alla sua esistenza o al suo ammontare .
39 A tal proposito, va osservato che la normativa di base in materia di dazi antidumping offre agli operatori economici mezzi d' azione per rimettere in discussione i dazi che siano divenuti in tutto o in parte ingiustificati .
40 Detti operatori possono infatti richiedere alla Commissione di procedere al riesame dei regolamenti che istituiscono i dazi ed ottenere così, se del caso, la modifica, l' abrogazione o l' annullamento dei provvedimenti prescritti da tali regolamenti .
41 Inoltre, gli importatori possono ottenere la restituzione parziale o totale dei dazi da loro corrisposti se sono in grado di dimostrare che tali dazi superano il margine di dumping effettivo .
42 Dalle considerazioni sopra svolte discende che l' esame delle prime due questioni sollevate dal tribunale di Genova non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio 8 marzo 1983, n . 551 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Le spese sostenute dal regno dei [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunale di Genova ( prima sezione civile ) con ordinanza 23 giugno 1988, dichiara :
1 . Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 8 marzo 1983, n . 551, che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti "kraftliner", originari degli [OSCURATO:PERSONA] d' America e che accetta gli impegni offerti nell' ambito del riesame della procedura antidumping relativa a carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti "kfrafliner", originari dell' Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell' Unione Sovietica e della Svezia, deve essere interpretato nel senso che il tasso di cambio da utilizzare per convertire nella moneta dello Stato membro di importazione il prezzo di soglia fissato dall' art . 2 di detto regolamento è quello applicabile non alla data di entrata in vigore del regolamento bensì alla data da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci importate .
2 . L' esame delle questioni sollevate non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento ( CEE ) del Consiglio 8 marzo 1983, n . 551 .