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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 luglio 2021

Cassazione n. 13003/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25210/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati in ROMA, Viale B. Buozzi 99 ([OSCURATO:PERSONA]) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] LORENZO C. s.n.c. (06732540585), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Celidonie 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5542/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori; rilevato che le predette rinunce risultano sottoscritte per adesione dalle rispettive controparti; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine didieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25210/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati in ROMA, Viale B. Buozzi 99 ([OSCURATO:PERSONA]) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] LORENZO C. s.n.c. (06732540585), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Celidonie 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5542/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori; rilevato che le predette rinunce risultano sottoscritte per adesione dalle rispettive controparti; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine didieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 13003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris