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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30490/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 22 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ver- celli il 6 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 marzo 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, sospesa condizionalmente.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: a) al mancato riconosci- mento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto (primo mo- tivo); b) e alla ritenuta - da parte dei Giudici di merito - inconciliabilità del reddito dell'imputato con l'acquisto dello stupefacente rinvenuto (secondo motivo).

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Entrambe le doglianze, in parte costruite in fatto, sono meramente riprodut- tive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo- menti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte nella doppia conforme (v. pp. 2-3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in termini di aspecificità.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 22 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ver- celli il 6 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 marzo 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, sospesa condizionalmente. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: a) al mancato riconosci- mento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto (primo mo- tivo); b) e alla ritenuta - da parte dei Giudici di merito - inconciliabilità del reddito dell'imputato con l'acquisto dello stupefacente rinvenuto (secondo motivo). Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze, in parte costruite in fatto, sono meramente riprodut- tive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo- menti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte nella doppia conforme (v. pp. 2-3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in termini di aspecificità. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deci
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