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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34519/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 25/03/2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 12/06/2015 con la quale il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione e, con le circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva, li aveva condannati alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia la nullità dell'avviso di fissazione del giudizio di appello con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto detto avviso è stato notificato al domicilio eletto a mezzo lettera raccomandata, non ricevuta dal destinatario, temporaneamente assente dall'abitazione, e non ritirata successivamente all'ufficio postale, laddove da documenti risulta la spedizione di una seconda raccomandata contenente l'avviso di deposito della prima, ma non è possibile ricostruirne gli esiti, laddove comunque non è stata osservata la disciplina di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'atto da notificare doveva comunque essere consegnato al difensore.

2.2. Il secondo motivo denuncia travisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale almeno uno degli oggetti sottratti dall'abitazione del denunciante (un salame) era stato rinvenuto dallo stesso dichiarante in un momento precedente il furto, laddove la Corte di appello rileva che il salame sarebbe stato rinvenuto dopo il furto, così incorrendo in un travisamento della prova.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, mentre quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Il primo motivo, infatti, è fondato.

Recependo l'orientamento delle Sezioni unite civili di questa Corte (Sez.

U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953- 01), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021, Schweiggl, Rv. 281947).

Nel caso di specie, dall'esame degli atti cui ha proceduto il Collegio, consentito in ragione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) non risulta l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando.

Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

2. Il secondo motivo, da intendersi come riferito al solo [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata che, per un verso, ha valorizzato l'immediato riconoscimento degli autori del furto operato dalla persona offesa e, per altro verso, ha richiamato le plurime cose sottratte, gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non risultano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 25/03/2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 12/06/2015 con la quale il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione e, con le circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia la nullità dell'avviso di fissazione del giudizio di appello con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto detto avviso è stato notificato al domicilio eletto a mezzo lettera raccomandata, non ricevuta dal destinatario, temporaneamente assente dall'abitazione, e non ritirata successivamente all'ufficio postale, laddove da documenti risulta la spedizione di una seconda raccomandata contenente l'avviso di deposito della prima, ma non è possibile ricostruirne gli esiti, laddove comunque non è stata osservata la disciplina di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'atto da notificare doveva comunque essere consegnato al difensore. 2.2. Il secondo motivo denuncia travisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale almeno uno degli oggetti sottratti dall'abitazione del denunciante (un salame) era stato rinvenuto dallo stesso dichiarante in un momento precedente il furto, laddove la Corte di appello rileva che il salame sarebbe stato rinvenuto dopo il furto, così incorrendo in un travisamento della prova. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, mentre quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il primo motivo, infatti, è fondato. Recependo l'orientamento delle Sezioni unite civili di questa Corte (Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953- 01), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021, Schweiggl, Rv. 281947). Nel caso di specie, dall'esame degli atti cui ha proceduto il Collegio, consentito in ragione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) non risulta l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando. Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. 2. Il secondo motivo, da intendersi come riferito al solo [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. A fronte della motivazione della sentenza impugnata che, per un verso, ha valorizzato l'immediato riconoscimento degli autori del furto operato dalla persona offesa e, per altro verso, ha richiamato le plurime cose sottratte, gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non risultano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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