CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell' imputato il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo, per quello che ancora rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 3 Novembre 2016 assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) (art. 416 c.p.), riqualificato il fatto contestato al capo D) (art. 314 c.p.) quale ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato - ritenendo in esso assorbiti i fatti di cui al capo C) - confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni quattro, mesi cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La corte territoriale rigettava l' eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni e tenuto conto delle complessive emergenze processuali riteneva accertata la responsabilità del Messina ai danni dello Stato, essendo emerso che lo stesso aveva, con artifici, creato un sistema di slot machines per esercitare il gioco d' azzardo in danno dello Stato, non avendo con tale meccanismo versato la quota spettante all' Erario, il c.d. PREU ([OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266, 271 c.p.p. nonché 310, 640 comma 2 c.p. Assume che la corte di appello non aveva correttamente esaminato l' eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni la quale si era fondata sulla circostanza che l'autorizzazione era stata concessa per fatti ontologicamente diversi da quelli invocati da P.M. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione all' art. 640 comma 2 c.p. Rileva che nella fattispecie in esame non era configurabile il reato di truffa aggravata bensì un mero illecito amministrativo in quanto il mancato funzionamento delle slot machines non comportava alcun pregiudizio nei confronti dello Stato in quanto ai sensi dell'art. 4) della concessione il concessionario era tenuto, comunque, a versare all' Erario una somma stabilita forfettariamente sulla base contabile realizzata da ciascun video gioco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa con cui si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni, è manifestamente infondato. Come già rilevato dalla corte territoriale e come, del resto, non contestato dal ricorrente, le operazioni di intercettazioni erano state autorizzate con riferimento alle indagini in corso per il delitto di peculato ex art. 314 cod. pen., delitto che le consente. Il fatto che, al termine delle indagini, il Pubblico Ministero ed i giudici di merito abbiano diversamente qualificato la condotta non determina la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni: in effetti, le cause di inutilizzabilità sono tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen. e la diversa qualificazione giuridica nella fase successiva all'esecuzione delle operazioni non rientra tra queste (Sez. 1, Sentenza n. 24163 del 19/05/2010 Ud. (dep. 23/06/2010) Rv. 247943; Sez. 6, Sentenza n. 50072 del 20/10/2009 Cc. (dep. 31/12/2009) Rv. 245699). Né coglie nel segno la contestazione secondo cui i giudici di merito non avrebbero correttamente esaminato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni la quale si sarebbe fondata "sulla circostanza che l'autorizzazione era stata concessa per fatti ontologicamente diversi da quelli invocati da P.M.", trattandosi di profilo che non muta i termini della questione, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna delle cause di inutilizzabilità tassativamente previste ex lege. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La corte di merito ha dato conto con motivazione logica ed adeguata, non censurabile in questa sede, delle ragioni in base alle quali ha affermato la responsabilità dell'imputato ritenendo che lo stesso, con artifici, aveva creato un sistema di slot machines per esercitare il gioco d' azzardo in danno dello Stato, non avendo con tale meccanismo versato la quota spettante all' Erario il c.d. PREU ([OSCURATO:PERSONA]) ritenendo ravvisabili, gli estremi oggetti e soggettivi del reato di truffa contestato. Il fatto che l'imputato sarebbe stato costretto, comunque, a versare una somma determinata forfettariamente allo Stato non esclude la configurabilità del reato, risultando pienamente integrata una condotta artificiosa volta a frodare ben più ingenti somme dovute all' Erario da calcolare sulla base imponibile determinata, con riferimento ad ogni periodo contabile, sulla scorta dalle somme giocate e desumibile dai dati registrati nel sistema contabilità di ciascun apparecchio di gioco tenuto dal concessionario, dati effettivi nella fattispecie in esame artificiosamente occultati, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito. Non può sottacersi del resto che la tesi secondo cui lo Stato non avrebbe subito in concreto alcun pregiudizio di tipo patrimoniale per effetto delle condotte decettive dell'imputato è stata solo genericamente prospettata con allegazioni meramente assertive contenute in atto di appello e reiterate, nei medesimi termini, in questa sede da ciò discendendo, all' evidenza, la inammissibilità del profilo di censura. Va, conclusivamente, rilevato che a fronte della ricostruzione dei giudici di appello le censure difensive non sono dirette a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolvono in sostanza nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom