CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21090/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso avverso la sentenza del 2 luglio 2024 - con la quale la Corte d'appello di Napoli, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in € 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 mazo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente