CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 16418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40958/22 Abouzahra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso nonché la "Memoria difensiva con formulazione di motivo aggiunto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con cui il ricorrente chiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in I. 30 dicembre 2022, n. 199. Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per evasione è inammissibile per le ragioni di seguito enunciate: il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge per non avere gli operanti verificato il funzionamento del citofono, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque è volto a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. In relazione al secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dibattimentale dell'assunzione della testimonianza della moglie del ricorrente, si rileva che il motivo di ricorso è formulato in maniera del tutto generica e aspecifica, rispetto ad un compendio probatorio completo e oggetto di valutazione adeguata. Il terzo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione all'insufficienza di prove, è manifestamente infondato in quanto palesemente smentito dalla sentenza impugnata, che argomenta senza fratture logiche quanto alla coerenza e completezza del compendio probatorio (cfr. pp. 4-5 del provvedimento impugnato). Infine, con riferimento al quarto motivo, inerente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, trattasi di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 8 del provvedimento impugnato).I. Quanto infine al "motivo aggiunto", è vero che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133). Tuttavia, nel caso di specie non sussistono le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia in tal senso da parte di questa Corte di legittimità. Il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e, pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento al quale possa essere agganciata la relativa valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle