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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2026

Cassazione n. 25863/2026

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ro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CRESCENZORUBINETTI, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesaNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-nonché controE-[OSCURATO:SOCIETA].;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 584/2024,depositata il 21/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Premesso di essere stata titolare di un rapporto di somministrazione dienergia elettrica con [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:SOCIETA].) deduceva di avere subito, tra il novembre 2010 e il gennaio2012, numerose interruzioni e anomalie della fornitura elettrica cheavrebbero compromesso il processo produttivo di imballaggi metallicidestinati all’industria conserviera, arrecandole un danno patrimonialequantificato in euro 100.425,49.

Sulla base di tali allegazioni, convenivadinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendone lacondanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva la società convenuta,contestando la domanda e chiamando in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(ora [OSCURATO:SOCIETA].).

Inoltre, proponeva domanda riconvenzionalevolta a conseguire il pagamento di euro 95.725,05 quale corrispettivodella somministrazione di energia elettrica erogata presso due stabilimentidella società attrice.

A sua volta [OSCURATO:SOCIETA]. chiamava in causala propria assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], successivamenteincorporata in XL [OSCURATO:PERSONA] SE, che si costituiva in giudizio.Numero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026Con sentenza n. 1757/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava ildifetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla domandarisarcitoria, rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidelle altre parti e accoglieva la domanda riconvenzionale della societàsomministrante, condannando l’attrice al pagamento della somma di euro94.055,81, oltre agli interessi convenzionali.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, censurandol’accertamento del credito riconosciuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. econtestando, in particolare, il valore probatorio delle fatture e delladocumentazione relativa ai consumi energetici nonché la rilevanzaprimo grado.

Con sentenza n. 584/2024, la Corte d’appello di Salernorigettava il gravame.

Segnatamente, riteneva che il credito fatto valere invia riconvenzionale da [OSCURATO:SOCIETA]. risultasse pienamente provato sullabase delle fatture regolarmente registrate, dei documenti di vettoriamentodell'energia emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dell'ampia ed univocaammissione dell'esistenza e dell'ammontare del credito contenuta nell'attointroduttivo del giudizio.

Osservava inoltre che la documentazione relativaai consumi non aveva formato oggetto di specifica contestazione,reputando generica e priva di riscontri la doglianza concernente ilfunzionamento del contatore; rilevava, altresì, che non risultava fornitaprova delle dedotte interruzioni della fornitura, essendo le tabellepredisposte unilateralmente da [OSCURATO:SOCIETA]. prive di efficacia dimostrativa.Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato adue motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. eXL [OSCURATO:PERSONA] SE.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Le controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/20261.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e2697 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c.

È censurata la statuizione con laquale la Corte d'appello ha ritenuto integralmente provato il creditovantato da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base delle fatture prodotte, dei documentidi vettoriamento emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'ammissionecontenuta nell'atto introduttivo del giudizio.

La ricorrente deduce che, afronte delle contestazioni formulate sin dall'atto di citazione circa laregolarità della somministrazione e il corretto funzionamento degliapparati di misurazione, le fatture commerciali non avrebbero potutoassumere valore dimostrativo del credito azionato, costituendo meridocumenti a formazione unilaterale.

Assume, inoltre, che la rilevazione deiconsumi mediante contatore sia assistita da una semplice presunzione diveridicità, sicché, una volta contestata l'esattezza delle misurazioni,sarebbe gravato sul somministrante l'onere di provare il correttofunzionamento dell'apparecchiatura.

Deduce, infine, che i prospetticontenuti nell’atto di citazione, recanti l’indicazione degli episodi diinterruzione della fornitura, della loro durata e dei costi della mancataproduzione, integrassero una specifica contestazione della regolarità dellasomministrazione, idonea a impedire che le fatture e le rilevazioni delcontatore fossero assunte come prova del credito.1.1.

Il motivo è inammissibile.Il motivo non si confronta compiutamente con la complessiva ratiodecidendi della sentenza impugnata.

La Corte territoriale non ha attribuitoalle fatture, isolatamente considerate, efficacia di prova legale del credito,ma le ha valutate unitamente ai documenti di vettoriamento provenientidal distributore, all’ammissione contenuta nell’atto introduttivo dellastessa [OSCURATO:SOCIETA]. e all’accertata mancanza di una specifica contestazionedei consumi fatturati.Numero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026La ricorrente non distingue, inoltre, la contestazione delle interruzionidella fornitura, posta a fondamento della domanda risarcitoria, dallacontestazione dell’effettività o dell’entità dei consumi oggetto delladomanda riconvenzionale.

I prospetti richiamati nel motivo riguardavanogli episodi di interruzione, la loro durata e i costi della mancataproduzione, ma non valgono, per ciò solo, a dimostrare che fosse stataspecificamente contestata la quantità dell’energia somministrata ol’esattezza dei consumi indicati nei documenti di vettoriamento.La denuncia di violazione dell’art. 2700 c.c. è inammissibile, poiché laricorrente non individua alcun atto pubblico al quale la Corte territorialeabbia attribuito un’efficacia probatoria diversa da quella stabilita dallanorma, ma contesta il valore riconosciuto alle fatture e alladocumentazione relativa ai consumi nell’ambito della valutazionecomplessiva delle risultanze acquisite.La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudiceabbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che nerisulta gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basatesulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando siacontestata la valutazione compiuta delle prove acquisite (Cass., Sez.

III,29 maggio 2018, n. 13395).Parimenti, la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibilesoltanto ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato,espressamente o implicitamente, di non dover osservare la regolacontenuta nella disposizione, mentre non può essere utilizzata percensurare il modo in cui il materiale istruttorio sia stato valutato (Cass.,Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867).Nella specie, la Corte territoriale non ha invertito l’onere della prova né hafondato la decisione su prove irritualmente acquisite, ma ha ritenuto che ilcomplessivo materiale documentale prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]. fosseNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026idoneo a dimostrare il credito azionato, reputando generiche e prive diriscontri obiettivi le contestazioni formulate dalla ricorrente.Le doglianze si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversa letturadelle emergenze probatorie e di una nuova ricostruzione dei fatti, nonconsentita nel giudizio di legittimità (Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019,n. 34476).Né assume rilievo decisivo il richiamo alla giurisprudenza concernente ilvalore meramente indiziario delle fatture e la presunzione semplice diveridicità delle rilevazioni del contatore, poiché la Corte d’appello non hafondato il proprio convincimento esclusivamente su tali elementi, ma sulcomplessivo compendio documentale acquisito e sull’accertata assenza diuna specifica contestazione dei consumi fatturati.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2700, 2697, 1988, 2730 e 2733 c.c., nonché degli artt. 115, 228 e 229c.p.c.

È contestata la decisione nella parte in cui la Corte territoriale hagrado circa l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Sorgenias.p.a.

Secondo la ricorrente, una dichiarazione resa dal solo difensore nonpotrebbe integrare né un valido riconoscimento di debito né unaconfessione giudiziale.

Lamenta inoltre che la Corte d'appello abbiaerroneamente escluso l'esistenza di contestazioni in ordine ai consumifatturati e alla pretesa creditoria della controparte, sostenendo che lededuzioni svolte sin dall'atto introduttivo del giudizio in ordine alleirregolarità della fornitura fossero idonee a porre in discussione il creditoazionato e a far gravare sul somministrante l'onere di dimostrarnel'effettiva sussistenza e consistenza.

Deduce, altresì, che anche unacontestazione generica dell’effettività e della consistenza delle prestazionisarebbe stata sufficiente a imporre la verifica del quantum dovuto e a farNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026gravare sulla società somministrante la prova della corretta e continuativaerogazione dell’energia.2.1.

Il motivo è inammissibile.La censura relativa alla violazione degli artt. 1988, 2730 e 2733 c.c. non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non ha attribuito alla dichiarazione contenuta nell’attointroduttivo efficacia di riconoscimento di debito né valore di confessionegiudiziale, ma l’ha apprezzata quale elemento indiziario unitamente allefatture prodotte, ai documenti di vettoriamento provenienti daldistributore e all’accertata mancanza di una specifica contestazione deiconsumi fatturati, richiamando il principio secondo cui le ammissionicontenute negli scritti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litemcostituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice ai finidella formazione del proprio convincimento, mentre possono assumerevalore di confessione giudiziale soltanto quando l'atto sia sottoscrittopersonalmente dalla parte.Tale affermazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondocui le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal solodifensore, pur non integrando confessione giudiziale, costituisconoelementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice del merito (Cass.,Sez.

II, 28 settembre 2018, n. 23634; Cass., Sez.

VI-2, 19 marzo 2019,n. 7702).Nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato il contenuto dell'attointroduttivo del giudizio, nel quale la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affermato che«la società [OSCURATO:SOCIETA]. è creditrice nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dellasomma di €. 94.055,81», chiedendo contestualmente di «compensare gliopposti crediti».

Tale dichiarazione è stata considerata unitamente allefatture prodotte e alla documentazione proveniente dal distributoredell'energia, nell'ambito di una valutazione complessiva del materialeistruttorio.

La censura non coglie, pertanto, la portata della statuizioneNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026impugnata, poiché la Corte d’appello non ha attribuito alla dichiarazioneefficacia di riconoscimento di debito o di confessione giudiziale, ma l’haapprezzata quale elemento significativo del quadro probatoriocomplessivamente esaminato.Parimenti inammissibili si rivelano le censure concernenti gli artt. 2697c.c. e 115 c.p.c.

La Corte territoriale ha infatti accertato che i documentidi specifica contestazione», ad eccezione della «lacunosa e del tuttogenerica doglianza circa il buon funzionamento del contatore», rimastapriva di qualsiasi riscontro oggettivo.

Tale accertamento attiene allaricostruzione dei fatti e alla valutazione delle risultanze di causa e non èsindacabile sotto il profilo della denunciata violazione di legge.Anche sotto tale aspetto, pertanto, la ricorrente non individua un errorenell'applicazione delle norme richiamate, ma sollecita una rivalutazione delsignificato e della rilevanza delle risultanze processuali, non consentita insede di legittimità (Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).3.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.4.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore delle controricorrenti nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascunadelle controricorrenti, liquidandole in Euro 7.600,00, per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/9/2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CRESCENZORUBINETTI, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesaNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-nonché controE-[OSCURATO:SOCIETA].;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 584/2024,depositata il 21/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Premesso di essere stata titolare di un rapporto di somministrazione dienergia elettrica con [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:SOCIETA].) deduceva di avere subito, tra il novembre 2010 e il gennaio2012, numerose interruzioni e anomalie della fornitura elettrica cheavrebbero compromesso il processo produttivo di imballaggi metallicidestinati all’industria conserviera, arrecandole un danno patrimonialequantificato in euro 100.425,49. Sulla base di tali allegazioni, convenivadinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendone lacondanna al risarcimento dei danni. Si costituiva la società convenuta,contestando la domanda e chiamando in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(ora [OSCURATO:SOCIETA].). Inoltre, proponeva domanda riconvenzionalevolta a conseguire il pagamento di euro 95.725,05 quale corrispettivodella somministrazione di energia elettrica erogata presso due stabilimentidella società attrice. A sua volta [OSCURATO:SOCIETA]. chiamava in causala propria assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], successivamenteincorporata in XL [OSCURATO:PERSONA] SE, che si costituiva in giudizio.Numero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026Con sentenza n. 1757/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava ildifetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla domandarisarcitoria, rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidelle altre parti e accoglieva la domanda riconvenzionale della societàsomministrante, condannando l’attrice al pagamento della somma di euro94.055,81, oltre agli interessi convenzionali.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, censurandol’accertamento del credito riconosciuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. econtestando, in particolare, il valore probatorio delle fatture e delladocumentazione relativa ai consumi energetici nonché la rilevanzaprimo grado. Con sentenza n. 584/2024, la Corte d’appello di Salernorigettava il gravame. Segnatamente, riteneva che il credito fatto valere invia riconvenzionale da [OSCURATO:SOCIETA]. risultasse pienamente provato sullabase delle fatture regolarmente registrate, dei documenti di vettoriamentodell'energia emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dell'ampia ed univocaammissione dell'esistenza e dell'ammontare del credito contenuta nell'attointroduttivo del giudizio. Osservava inoltre che la documentazione relativaai consumi non aveva formato oggetto di specifica contestazione,reputando generica e priva di riscontri la doglianza concernente ilfunzionamento del contatore; rilevava, altresì, che non risultava fornitaprova delle dedotte interruzioni della fornitura, essendo le tabellepredisposte unilateralmente da [OSCURATO:SOCIETA]. prive di efficacia dimostrativa.Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato adue motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. eXL [OSCURATO:PERSONA] SE.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Le controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/20261. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e2697 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. È censurata la statuizione con laquale la Corte d'appello ha ritenuto integralmente provato il creditovantato da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base delle fatture prodotte, dei documentidi vettoriamento emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'ammissionecontenuta nell'atto introduttivo del giudizio. La ricorrente deduce che, afronte delle contestazioni formulate sin dall'atto di citazione circa laregolarità della somministrazione e il corretto funzionamento degliapparati di misurazione, le fatture commerciali non avrebbero potutoassumere valore dimostrativo del credito azionato, costituendo meridocumenti a formazione unilaterale. Assume, inoltre, che la rilevazione deiconsumi mediante contatore sia assistita da una semplice presunzione diveridicità, sicché, una volta contestata l'esattezza delle misurazioni,sarebbe gravato sul somministrante l'onere di provare il correttofunzionamento dell'apparecchiatura. Deduce, infine, che i prospetticontenuti nell’atto di citazione, recanti l’indicazione degli episodi diinterruzione della fornitura, della loro durata e dei costi della mancataproduzione, integrassero una specifica contestazione della regolarità dellasomministrazione, idonea a impedire che le fatture e le rilevazioni delcontatore fossero assunte come prova del credito.1.1. Il motivo è inammissibile.Il motivo non si confronta compiutamente con la complessiva ratiodecidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha attribuitoalle fatture, isolatamente considerate, efficacia di prova legale del credito,ma le ha valutate unitamente ai documenti di vettoriamento provenientidal distributore, all’ammissione contenuta nell’atto introduttivo dellastessa [OSCURATO:SOCIETA]. e all’accertata mancanza di una specifica contestazionedei consumi fatturati.Numero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026La ricorrente non distingue, inoltre, la contestazione delle interruzionidella fornitura, posta a fondamento della domanda risarcitoria, dallacontestazione dell’effettività o dell’entità dei consumi oggetto delladomanda riconvenzionale. I prospetti richiamati nel motivo riguardavanogli episodi di interruzione, la loro durata e i costi della mancataproduzione, ma non valgono, per ciò solo, a dimostrare che fosse stataspecificamente contestata la quantità dell’energia somministrata ol’esattezza dei consumi indicati nei documenti di vettoriamento.La denuncia di violazione dell’art. 2700 c.c. è inammissibile, poiché laricorrente non individua alcun atto pubblico al quale la Corte territorialeabbia attribuito un’efficacia probatoria diversa da quella stabilita dallanorma, ma contesta il valore riconosciuto alle fatture e alladocumentazione relativa ai consumi nell’ambito della valutazionecomplessiva delle risultanze acquisite.La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudiceabbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che nerisulta gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basatesulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando siacontestata la valutazione compiuta delle prove acquisite (Cass., Sez. III,29 maggio 2018, n. 13395).Parimenti, la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibilesoltanto ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato,espressamente o implicitamente, di non dover osservare la regolacontenuta nella disposizione, mentre non può essere utilizzata percensurare il modo in cui il materiale istruttorio sia stato valutato (Cass.,Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).Nella specie, la Corte territoriale non ha invertito l’onere della prova né hafondato la decisione su prove irritualmente acquisite, ma ha ritenuto che ilcomplessivo materiale documentale prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]. fosseNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026idoneo a dimostrare il credito azionato, reputando generiche e prive diriscontri obiettivi le contestazioni formulate dalla ricorrente.Le doglianze si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversa letturadelle emergenze probatorie e di una nuova ricostruzione dei fatti, nonconsentita nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019,n. 34476).Né assume rilievo decisivo il richiamo alla giurisprudenza concernente ilvalore meramente indiziario delle fatture e la presunzione semplice diveridicità delle rilevazioni del contatore, poiché la Corte d’appello non hafondato il proprio convincimento esclusivamente su tali elementi, ma sulcomplessivo compendio documentale acquisito e sull’accertata assenza diuna specifica contestazione dei consumi fatturati.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2700, 2697, 1988, 2730 e 2733 c.c., nonché degli artt. 115, 228 e 229c.p.c. È contestata la decisione nella parte in cui la Corte territoriale hagrado circa l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Sorgenias.p.a. Secondo la ricorrente, una dichiarazione resa dal solo difensore nonpotrebbe integrare né un valido riconoscimento di debito né unaconfessione giudiziale. Lamenta inoltre che la Corte d'appello abbiaerroneamente escluso l'esistenza di contestazioni in ordine ai consumifatturati e alla pretesa creditoria della controparte, sostenendo che lededuzioni svolte sin dall'atto introduttivo del giudizio in ordine alleirregolarità della fornitura fossero idonee a porre in discussione il creditoazionato e a far gravare sul somministrante l'onere di dimostrarnel'effettiva sussistenza e consistenza. Deduce, altresì, che anche unacontestazione generica dell’effettività e della consistenza delle prestazionisarebbe stata sufficiente a imporre la verifica del quantum dovuto e a farNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026gravare sulla società somministrante la prova della corretta e continuativaerogazione dell’energia.2.1. Il motivo è inammissibile.La censura relativa alla violazione degli artt. 1988, 2730 e 2733 c.c. non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non ha attribuito alla dichiarazione contenuta nell’attointroduttivo efficacia di riconoscimento di debito né valore di confessionegiudiziale, ma l’ha apprezzata quale elemento indiziario unitamente allefatture prodotte, ai documenti di vettoriamento provenienti daldistributore e all’accertata mancanza di una specifica contestazione deiconsumi fatturati, richiamando il principio secondo cui le ammissionicontenute negli scritti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litemcostituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice ai finidella formazione del proprio convincimento, mentre possono assumerevalore di confessione giudiziale soltanto quando l'atto sia sottoscrittopersonalmente dalla parte.Tale affermazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondocui le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal solodifensore, pur non integrando confessione giudiziale, costituisconoelementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice del merito (Cass.,Sez. II, 28 settembre 2018, n. 23634; Cass., Sez. VI-2, 19 marzo 2019,n. 7702).Nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato il contenuto dell'attointroduttivo del giudizio, nel quale la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affermato che«la società [OSCURATO:SOCIETA]. è creditrice nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dellasomma di €. 94.055,81», chiedendo contestualmente di «compensare gliopposti crediti». Tale dichiarazione è stata considerata unitamente allefatture prodotte e alla documentazione proveniente dal distributoredell'energia, nell'ambito di una valutazione complessiva del materialeistruttorio. La censura non coglie, pertanto, la portata della statuizioneNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026impugnata, poiché la Corte d’appello non ha attribuito alla dichiarazioneefficacia di riconoscimento di debito o di confessione giudiziale, ma l’haapprezzata quale elemento significativo del quadro probatoriocomplessivamente esaminato.Parimenti inammissibili si rivelano le censure concernenti gli artt. 2697c.c. e 115 c.p.c. La Corte territoriale ha infatti accertato che i documentidi specifica contestazione», ad eccezione della «lacunosa e del tuttogenerica doglianza circa il buon funzionamento del contatore», rimastapriva di qualsiasi riscontro oggettivo. Tale accertamento attiene allaricostruzione dei fatti e alla valutazione delle risultanze di causa e non èsindacabile sotto il profilo della denunciata violazione di legge.Anche sotto tale aspetto, pertanto, la ricorrente non individua un errorenell'applicazione delle norme richiamate, ma sollecita una rivalutazione delsignificato e della rilevanza delle risultanze processuali, non consentita insede di legittimità (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).3. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore delle controricorrenti nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascunadelle controricorrenti, liquidandole in Euro 7.600,00, per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 20830/2024Numero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 25863/2026Data pubblicazione 27/09/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/9/2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25863/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris