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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04465/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa confisca con applicazione da parte della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ancona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 - perché quale titolare della ditta "NBL di [OSCURATO:PERSONA]", cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligata e con riferimento all'anno di imposta 2021, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte -e la condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 5 d.lgs 74/2000, 1, comma 43, I n. 244/2007, 322-ter cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale, pur affermando la responsabilità dell'imputata per il reato contestato, aveva omesso di disporre, altresì, la confisca, anche per equivalente, dei beni dell'imputata per un valore corrispondente al prezzo a al profitto del reato.

Chiede, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.

Il PG e la difesa dell'imputato hanno depositato memorie ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale di Ancona ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione contestatale, condannandola, pertanto, alla pena di anni uno di reclusione, disponendo, altresì, a carico della stessa la applicazione delle sanzioni accessorie previste dal d.lgs n. 74 del 2000 per i trasgressori alle disposizioni penali ivi previste, ma ha omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del citato d.lgs in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, cioè l'ammontare delle imposte evase a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva in relazione all'anno di imposta 2021.

3. Costituisce orientamento consolidato che: la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purchè sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez.3,n.17066 del 04/02/2013, Rv.255113); il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez.6, n.3606 del 20/10/2016, dep.24/01/2017,Rv.26934; Sez.3,n.20776 del 06/03/2014, Rv.259661; Sez.5,n.9738 del 02/12/2014,dep.05/03/2015, Rv.262893); il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Rv. 254918).

A tali principi di diritto non si è uniformata la sentenza impugnata e, risulta, pertanto, integrato il vizio denunciato.

4. Consegue, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, secondo il meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., limitatamente all'omessa applicazione della confisca.

L'annullamento della sentenza impugnata va disposto con rinvio, atteso che, l'adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente (Sez.3 n. 3165 del 22/11/2019, dep.27/01/2020, Rv.278637 - 02).

5. Va, infine, dato atto, in base al disposto dell'art. 624 cod.proc.pen., che la sentenza impugnata diviene irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità ed alle pene irrogate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa confisca con applicazione da parte della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ancona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 - perché quale titolare della ditta "NBL di [OSCURATO:PERSONA]", cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligata e con riferimento all'anno di imposta 2021, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte -e la condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 5 d.lgs 74/2000, 1, comma 43, I n. 244/2007, 322-ter cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale, pur affermando la responsabilità dell'imputata per il reato contestato, aveva omesso di disporre, altresì, la confisca, anche per equivalente, dei beni dell'imputata per un valore corrispondente al prezzo a al profitto del reato. Chiede, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. Il PG e la difesa dell'imputato hanno depositato memorie ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Ancona ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione contestatale, condannandola, pertanto, alla pena di anni uno di reclusione, disponendo, altresì, a carico della stessa la applicazione delle sanzioni accessorie previste dal d.lgs n. 74 del 2000 per i trasgressori alle disposizioni penali ivi previste, ma ha omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del citato d.lgs in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, cioè l'ammontare delle imposte evase a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva in relazione all'anno di imposta 2021. 3. Costituisce orientamento consolidato che: la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purchè sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez.3,n.17066 del 04/02/2013, Rv.255113); il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez.6, n.3606 del 20/10/2016, dep.24/01/2017,Rv.26934; Sez.3,n.20776 del 06/03/2014, Rv.259661; Sez.5,n.9738 del 02/12/2014,dep.05/03/2015, Rv.262893); il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Rv. 254918). A tali principi di diritto non si è uniformata la sentenza impugnata e, risulta, pertanto, integrato il vizio denunciato. 4. Consegue, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, secondo il meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., limitatamente all'omessa applicazione della confisca. L'annullamento della sentenza impugnata va disposto con rinvio, atteso che, l'adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente (Sez.3 n. 3165 del 22/11/2019, dep.27/01/2020, Rv.278637 - 02). 5. Va, infine, dato atto, in base al disposto dell'art. 624 cod.proc.pen., che la sentenza impugnata diviene irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità ed alle pene irrogate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio a
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