CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 25107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DOCUMENTIDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 19983/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19983/2024 R.G., propostoAgenzia delle Entrate e del Territorio, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]aratta Antonino, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso di costituzione nelpresente procedimento;[OSCURATO:PERSONA] DIAgenzia delle Entrate – Riscossione – Sportello di Catania, consede in Catania, in persona del Direttore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 15 marzo 2024, n.2167/8/2024;Numero registro generale 19983/2024Numero sezionale 5522/2026Numero di raccolta generale 25107/2026Data pubblicazione 07/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza depositata dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 15 marzo2024, n. 2167/8/2024, la quale, in controversia avente adoggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n.29620190034888511 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligato in solidocon la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in amministrazionegiudiziaria, in dipendenza dell’avviso di rettifica e liquidazionen. 2002/1V/003650 da parte dell’Agenzia delle Entrate e delTerritorio, per le imposte ipotecaria e catastale dovute in forzadei giudicati formatisi su sentenze depositate dallaCommissione tributaria provinciale di Palermo il 18 novembre2010, nn. 497/06/2010 e 498/06/2010, in ordine alleimpugnazioni separatamente proposte per l’annullamento delprodromico avviso di rettifica e liquidazione da AntoninoBaratta, in persona dell’amministratore giudiziario dei relativibeni, e della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in amministrazionegiudiziaria, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio e dellaAgenzia delle Entrate – Riscossione – Sportello di Catania (nellaqualità di successore ex lege della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”)avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Palermo il 12 luglio 2022, n. 2087/2/2022, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva inizialmente dichiarato l’inammissibilità del ricorsooriginario del contribuente, sul presupposto che qualsivogliaNumero registro generale 19983/2024Numero sezionale 5522/2026Numero di raccolta generale 25107/2026Data pubblicazione 07/09/2026vizio di notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione dovevafarsi valere in sede di originario ricorso avverso l’attoprodromico – con la motivazione che: «(…) l'assunto dell'ufficioè rimasto allo stato labiale, non essendo stato prodotto l'avvisodi rettifica e liquidazione n. 2002/IV/003650 notificato al sig.[OSCURATO:PERSONA], né l'impugnazione che lo stesso avrebbeinterposto e nemmeno le sentenze della CTP di Palermon.497/2010 e 498/2010 poste a fondamento della cartella dipagamento impugnata . Ne consegue che il motivo di censuraavverso la sentenza di primo grado deve essere accolto,laddove l'appellante lamenta l'omessa notifica degli attipresupposti, comprese le citate sentenze della CTP di Palermo,di cui afferma esserne rimasto estraneo, apparendo verosimileche il ricorso possa essere stato proposto dall'altro coobbligatoin solido, non potendosi con ciò estendere al sig. BarattaAntonino l'esito sfavorevole di dette sentenze».3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentrel’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Sportello di Catania èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale sidenunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 112 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. civ.(principio del ne bis in idem), in combinato disposto con l’art.2909 cod. civ. e con l’art. 324 cod. proc. civ., degli artt. 19, 27e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 115 e116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere statoNumero registro generale 19983/2024Numero sezionale 5522/2026Numero di raccolta generale 25107/2026Data pubblicazione 07/09/2026erroneamente ritenuta dal giudice di appello la circostanza chele copie delle sentenze depositate dalla Commissione tributariaprovinciale di Palermo il 18 novembre 2010, nn. 497/06/2010e 498/06/2010, sull’impugnazione del prodromico avviso diliquidazione dell’imposta di registro, non fossero state prodottenel corso del giudizio di appello, ancorché tali documentifossero stati, in realtà, prodotti dal contribuente con la notadepositata in tale sede il 13 luglio 2023.A dire della ricorrente, «risulta ex actis che tale attoprodromico [cioè l’avviso di rettifica e liquidazione] è statooggetto di separata impugnazione ad opera del sig. BarattaAntonino, seppure per mano dell’[OSCURATO:PERSONA] relativi beni sig. [OSCURATO:PERSONA] (sentenzan.498/06/2010: ALL.10, pagg.7-11) e del coobbligato in solido,la società “[OSCURATO:PERSONA] srl in AmministrazioneGiudiziaria” nella persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e LegaleRappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA] (sentenzan.497/06/2010: ALL.10, pagg.2-6)».1.1 Il ricorso è inammissibile (ancorché si debba disattendere,per manifesta infondatezza, l’eccezione del controricorrentesulla presunta inosservanza dell’onere di autosufficienza).1.2 Ex adverso, il controricorrente ha dedotto che «risultaassolutamente inverosimile accostare tale principio ai fattioggetto della controversia discussa nei precedenti giudizi dimerito, ovvero l’impugnazione della cartella di pagamento daparte dell’odierno controricorrente non è avvenuta perquestioni di merito sulla regolarità o legittimità del prodromicoavviso di rettifica e liquidazione, ma solo ed esclusivamenteper “vizi propri” della stessa, così come previsto dalla legge, enello specifico vizi costituiti da: (i) vizi motivazionali dellacartella di pagamento, per non essere stato il contribuenteNumero registro generale 19983/2024Numero sezionale 5522/2026Numero di raccolta generale 25107/2026Data pubblicazione 07/09/2026posto nelle condizioni di comprendere da cosa derivasse lapretesa dell’Ufficio, non avendo mai avuto materialeconoscenza di alcun trasferimento di fabbricati che loriguardassero, né tantomeno di eventuali ricorsi proposticontro l’Agenzia delle Entrate; dalla (ii) mancata notifica di attiprodromici, non avendo mai avuto conoscenza, oltre che dialcun trasferimento di fabbricati o di ricorsi, degli attiprodromici da cui ha avuto scaturigine la cartella dipagamento; dalla (iii) intervenuta decadenza della pretesacreditoria; dalla (iv) irregolarità della notifica della cartellastessa».1.3 A ben vedere, a fronte dell’accertamento negativo da partedel giudice di appello sulla produzione delle sentenze passatein giudicato, oltre che della notifica dell’avviso di rettifica eliquidazione («L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio,assumendo di avere notificato al contribuente l’avviso direttifica e liquidazione, che tale atto sia stato dallo stessoimpugnato e che gli effetti delle sentenze di rigetto, poste afondamento della cartella di pagamento impugnata, siriverbererebbero nei suoi confronti, ma tale assunto è rimastoallo stato labiale, non essendo stata prodotta alcunadocumentazione pur incombendo sull'ente impositore il relativoonere probatorio»), la ricorrente ha dedotto che «nella fase dimerito, precisamente in sede di appello, con nota depositodocumenti del 13 luglio 2023 (ALL.10), Controparte haprovveduto a versare in atti le due sentenze della ex Ctp diPalermo n. 497/06/2010 e n. 498/06/2010, depositate il 18novembre 2010, sicché viene smentito il precedente assuntodel Decidente che le stesse non fossero state prodotte ingiudizio».Numero registro generale 19983/2024Numero sezionale 5522/2026Numero di raccolta generale 25107/2026Data pubblicazione 07/09/20261.4 Tuttavia, tale censura non poteva essere proposta con ilricorso per cassazione, ma con il ricorso per revocazioneavverso la sentenza impugnata, denunciandosi l’erroreprevisto dall’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.Come è noto, infatti, il vizio denunziabile per cassazione ex art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., postula che il giudicedi merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che,dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti terminimateriali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omessodi valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicitoapprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso,ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece,l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione dellarealtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, peruna svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, unfatto o un documento la cui esistenza risultavaincontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, siconfigura un errore di fatto deducibile esclusivamente conla revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ. (daultima: Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2026, n. 3023).Laddove, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnatacirca l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte),di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmenteinseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in unamera svista di carattere materiale, costituente errore di fattoe, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4),cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione (Cass., Sez. 3^,15 maggio 2007, n. 11196; Cass., Sez. Lav., 28 settembre2016, n. 19174; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1562;Cass., Sez. 6^-Trib., 28 ottobre 2022, n. 31892; Cass., Sez.Numero registro generale 19983/2024Numero sezionale 5522/2026Numero di raccolta generale 25107/2026Data pubblicazione 07/09/2026Trib., 12 aprile 2023, n. 9786; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio2024, n. 257; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2026, n. 16374).1.5 Nella specie, quindi, a causa di un errore (o una svista)nella percezione della realtà processuale, il giudice di appelloha fallacemente ritenuto che non fossero stati depositatidocumenti (le copie delle sentenze passate in giudicato), senzaavvedersi che, invece, essi erano stati prodotti dall’appellanteed erano stati acquisiti al fascicolo d’ufficio, senza che vi fossestato contrasto tra le parti (e vi fosse stata pronuncia delgiudice) su tale circostanza, essendo così integrati tutti ipresupposti previsti per l’esperibilità del diverso rimediodell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.Si tratta, per tale ragione (pacifica esistenza del deposito di talisentenze), di errore su fatto incontroverso (la decisione hasupposto l’inesistenza di un fatto, la produzione delle sentenze,positivamente stabilito), suscettivo di rimedio ex art. 395,primo comma, n. 4), cod. proc. civ. e non a mente dell’art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che predica lacontroversia sull’esistenza del fatto. Ad ogni modo, non c’èstata un’omessa pronuncia, ma un’erronea statuizione.2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.3. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confrontidelle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.,Numero registro generale 19983/2024Numero sezionale 5522/2026Numero di raccolta generale 25107/2026Data pubblicazione 07/09/2026Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez.Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n.30230; Cass., Sez. Trib., 14 gennaio 2026, n. 1090). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali infavore del controricorrente, liquidandole nella misura di €200,00 per esborsi e di € 5.800,00 per compensi, oltre arimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altriaccessori di legge.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia