CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16845-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrend - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4090/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16845 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G.tv 16845/2021 [OSCURATO:PERSONA] e/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio che su impugnazione da parte della stessa avverso preavviso di fermo amministrativo, concernente avvisi di accertamento (IRPEF - anno 2007) e cartella di pagamento (IRPEF - per l'anno di imposta 2006), ha respinto l'appello della contribuente. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR, ri- portando giurisprudenza in materia, ha respinto l'appello "atteso che, non contestando l'appellante le notifiche degli avvisi di accertamento, ma solo la durata della prescrizione, quest'ultima, in relazione alla natura .dei tributi oggetto degli avvisi di accertamento è decennale e non quinquennale. Viene meno pertanto il profilo temporale di durata della prescrizione con- testata dall'appellante, poiché come detto è decennale e non quinquen- neje". L'ufficio si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria. Considerato che: Con il primo e unico motivo il ricorrente lamenta la falsa e/o erronea applicazione da parte della CTR dell'art.2946 c.c. - violazione dell'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c. e dell'art. 20, comma 3, DLgs. 472/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. per avere ritenuto applica- bile il termine di prescrizione decennale, anziché il termine più breve di cinque anni, in relazione al pagamento IRPEF, nonché al pagamento delle sanzioni e degli interessi collegati al tributo. 2, il motivo va accolto limitatamente alle sanzioni, il cui diritto alla riscos- sione si prescrive in cinque anni. 3. Va premesso, che in tema IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una pre- stazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impo- sitivi (Cass.n. 32308 de/ 11/12/2019; Cass. 12740/2020). 4. Correttamente pertanto la CTR ha statuito, quanto alla durata della pre- scrizione che questa "in relazione alla natura dei tributi oggetto degli avvisi di accertamento è decennale e non quinquennale. Viene meno pertanto il profilo temporale di durata della prescrizione contestata dall'appellante, poiché come detto è decennale e non quinquennale". 5. In riferimento alle sanzioni, premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. pre- vede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», questa Corte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministra- tive pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specifi- camente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizio- nale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescri- zione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; Cass. n. 7486 del 08/03/2022; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019, citata anche dalla ricorrente). In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esa- zione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, inte- grando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscet- tibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di pre- scrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass.n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022 cit.). La CTR, che ha correttamente individuato il termine ordinario decennale per la prescrizione dei tributi erariali, ha invece errato a ritenerlo appli- cabile anche alle sanzioni e agli interessi, per cui il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza va cassata limitatamente alla sta- tuizione riguardante la prescrizione di interessi e sanzioni, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio. Roma, 29 settembre 2022 Il P esiden