CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 33558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale Bari in data 18/01/2023, ha rideterminato la pena nei confronti dì CASSANO Vito in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per la ipotesi di detenzione, ai fini di spaccio di oltre cento grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio assumendo la inosservanza dei principi in materia di dosimetria della pena e degli aumenti da apportare per la continuazione. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali., con il riconoscimento dì circostanze attenantì generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva e con costrutto motivazionale privo di lacune logico giuridiche. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom