CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16501/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 giugno 203, il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'stanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] GIUGNO, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti pronunce irrevocabili: 1) sentenza emessa in data 16 dicembre 1995 dal Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile il 26 maggio 2001, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (commesso fino al 1993); 2) sentenza emessa in data 23 Marzo 2004, irrevocabile in data 8 aprile 2004, in riforma della sentenza emessa in data 29 marzo 2003 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (commesso in Niscemi dal 1999 al 2003), e 110, 629 cod. pen., 7 I. n. 203/1991 (commesso dal dicembre 1999 e fino al gennaio 2000 in Niscemi); 3) sentenza emessa in data 13 maggio 2004 dalla Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza resa in data 23 gennaio 2003 dal Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile il 21 dicembre 2004, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, già riconosciuto in continuazione con il reato oggetto della sentenza di condanna pronunciata il 15 aprile 1999 dalla Corte di appello di Caltanissetta; 4) sentenza emessa in data 3 ottobre 2012 dalla Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catania, irrevocabile il 16 gennaio 2013, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. pluriaggravato, commesso fino al giugno 2005 in Niscemi; 5) sentenza emessa in data 14 aprile 2015 dalla Corte di assise di appello di Catania, irrevocabile il 15 novembre 2016, per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577, 61 n. 1, 112, 99 comma secondo, n. 1), cod. pen., commesso il 23 ottobre 1990 in Niscemi; 6) sentenza emessa in data 29 aprile 2019 dal Tribunale in composizione collegiale di Gela, irrevocabile il 3 maggio 2021, per il reato pluriaggravato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dal marzo 2012 al 15 febbraio 2013 in Niscemi. In particolare, il giudice dell'esecuzione, per quel che qui rileva, riteneva che l'omicidio aggravato, oggetto della sentenza sub n. 5), in relazione al quale il condannato aveva chiesto il riconoscimento di una più ampia continuazione che prendesse come pena base proprio quella del reato in parola, non potesse esser parte di un unico disegno criminoso, non presentando alcun "aggancio deliberativo" con il momento dell'adesione del GIUGNO all'associazione mafiosa operante nel territorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, denunziando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e carenza di motivazione. Si duole la difesa del ricorrente che il giudice di merito, travisando le risultanze probatorie, abbia escluso la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, in relazione all'omicidio aggravato, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Sostiene, viceversa, che l'omicidio BENNICI, accaduto nell'ottobre del 1990, maturò in ambito di '[OSCURATO:PERSONA]' e fu giustificato dalla necessità di sopravvivenza di quel sodalizio criminale nella lotta sanguinaria contro la Stidda', che causò tra il 1988 e il 1992 oltre 500 morti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. È indispensabile premettere che, per consolidata tradizione di legittimità in materia di (eventuale) rapporto di continuazione tra reato associativo e reati-fine, deve escludersi la possibilità di unificare, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., quei reati-fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano, però, essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa. Così è, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi. In definitiva, il fatto che un omicidio (così come altro reato-Fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra, di per sé, vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - e, in particolare, la previsione unitaria e specifica, del medesimo, ab origine (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489). 3. Ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione, nel caso in esame, abbia correttamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione, in conformità degli enunciati principi, tra il reato di partecipazione all'associazione mafiosa '[OSCURATO:PERSONA]' (nella sua articolazione di Niscemi) e l'omicidio di Roberto BENNICI, accaduto in data 23 ottobre 1990, in quanto tale ultimo delitto di sangue costituì una reazione estemporanea di '[OSCURATO:PERSONA]' niscemese e gelese all'episodio del ferimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] ARCERITO e, quindi, non poteva prefigurarsi come immaginabile al momento iniziale dell'associazione. A fronte del corretto argomentare del giudice di merito, il ricorso non oppone deduzioni specifiche, limitandosi a prospettare inammissibili travisamenti 'in fatto' e ricostruzioni alternative, senza rispettare, peraltro, il canone di autosufficienza. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle