CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con domicilio digitaleex lege-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente in carica, rappresentata edifesa giusta procura speciale in atti dalle [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.toEmanuela Quici, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 35 e con domicilio digitaleex lege-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3594/2022 depositatail 14/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10787/2023Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 22286/2026Data pubblicazione 29/06/2026Considerato cheNel presente giudizio è stata impugnata la sentenza della Corte d'Ap-pello di Milano in epigrafe indicata, analoga a quelle oggetto dei ricorsi R.G.29425/2021 e 29431/2021, rispettivamente decisi dalle Sezioni Unite diquesta Corte con le sentenze nn. 31730/2023 e 31738/2023, che hannorespinto i ricorsi principali dei produttori ricorrenti nonché quelli incidentalidi Regione [OSCURATO:PERSONA] in punto di giurisdizione, compensando le spese inragione della complessità delle questioni decise;Con atto in data 10 aprile 2026 il difensore della ricorrente principale,munito di mandato speciale a tale effetto, ha rinunciato al ricorso, riscon-trato da nota in data 20 aprile della Regione [OSCURATO:PERSONA];La rinuncia al ricorso principale determina, dove intervenuta nei ter-mini di cui all'art. 390 c.p.c., l'estinzione del giudizio e con essa la soprav-venuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizio-nato, la cui decisione presupponeva l'accoglimento del ricorso principaleprecluso dall'estinzione del giudizio (Cass. Sez. Un. n. 3876 del18/02/2010; Cass. n. 5421 del 7/03/2018);Quanto alle spese di giudizio, la ditta ricorrente, nel fare presenteche il ricorso principale è stato proposto prima delle decisioni delle SezioniUnite sopra richiamate, chiede che la Sezione, conformandosi all'indirizzodelle medesime decisioni nonché delle successive di questa Sezione (sonocitate, tra le altre: ord. n. 22071/2024 nel giudizio R.G. 18697/2022; ord.n. 22056/2024 nel giudizio R.G. 18702/2022);Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinun-cia al ricorso principale formulata dalla ricorrente;Il ricorso incidentale ha natura condizionata e diviene automatica-mente inefficace;L'art. 391 c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezionale, chenella specie va esercitato con la compensazione integrale delle spese delNumero registro generale 10787/2023Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 22286/2026Data pubblicazione 29/06/2026giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle questioni di ri-lievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presente giudizio, ri-solte dalle Sezioni Unite solo in corso di giudizio con le sentenze n. 31730e 31738 del 2023;La compensazione, del resto, è stata disposta anche dalle SezioniUnite con le due pronunce citate;Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Infatti, la norma citata, che pone a carico del ricorrente, rimastosoccombente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazionein quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici - del rigetto dell'impu-gnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trat-tandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta in-terpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva oanalogica (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino