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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 27001/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che la censura sull'affermazione della responsabilità è tesa a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina da quattro a dodici della sentenza impugnata); rilevato che il motivo sulla verificazione dell'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, atteso che il difensore dell'imputato, all'udienza del 14 gennaio 2025, ha aderito all'astensione dalle udienze, sia pure proclamata da un foro diverso da quello di appartenenza del medesimo difensore, e che, come emerge dal verbale di udienza, il rinvio dell'udienza del 30 gennaio 2024 è stato richiesto dal difensore, che ha fatto propria la sollecitazione del Giudice; considerato che con la memoria depositata il ricorrente ha ribadito le censure relative alla verificazione dell'estinzione e, pertanto, possono ribadirsi le — argomentazioni sopra esposte; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che la censura sull'affermazione della responsabilità è tesa a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina da quattro a dodici della sentenza impugnata); rilevato che il motivo sulla verificazione dell'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, atteso che il difensore dell'imputato, all'udienza del 14 gennaio 2025, ha aderito all'astensione dalle udienze, sia pure proclamata da un foro diverso da quello di appartenenza del medesimo difensore, e che, come emerge dal verbale di udienza, il rinvio dell'udienza del 30 gennaio 2024 è stato richiesto dal difensore, che ha fatto propria la sollecitazione del Giudice; considerato che con la memoria depositata il ricorrente ha ribadito le censure relative alla verificazione dell'estinzione e, pertanto, possono ribadirsi le — argomentazioni sopra esposte; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 27001/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris