Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 39575/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 25/03/2024 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la discussione del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Proietto che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato continuato di appropriazione indebita, con confisca della somme di denaro già oggetto di sequestro preventivo disposto in fase di indagini; lo condannava altresì alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile, delle spese da questi sostenute che, limitatamente alla attività svolta dinanzi a sé, liquidava ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022 in Euro 600,00 a titolo di onorari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, con riferimento sia alla sentenza di cui sopra che all'ordinanza emessa dal Tribunale in data 25/03/2024 con la quale era stata rigettata la richiesta difensiva di integrazione del capo di imputazione; vengono articolati tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine all'ammontare delle spese liquidate in favore della parte civile.

Rileva la difesa che il Tribunale - a fronte della notula depositata in udienza rispetto alla quale la difesa dell'imputato non aveva espresso alcuna opposizione ha determinato la somma di euro 600,00, oltre accessori; che è importo notevolmente inferiore ai minimi delle tariffe forensi aggiornate ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 147/ 2022 e che non tiene conto della attività difensiva svolta anche nelle fasi anteriori al giudizio (e cioè nel corso delle indagini preliminari e nella fase predibattimentale) consistita: -nella redazione di formale e circostanziata querela nei confronti dell'imputato e di una articolata richiesta di integrazione del capo di imputazione; -nella costituzione di parte civile avvenuta dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e notificata all'imputato e al pubblico Ministero;i -nel deposito in data 07/03/2024 presso il Tribunale, prima della celebrazione dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di una memoria con la quale, ai sensi del novellato art. 423 cod. proc. pen, si chiedeva al giudice di ordinare al pubblico ministero l'integrazione del capo di imputazione.

L'incongrua somma non è stata in alcun modo motivata dal Tribunale, ancorchè, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, fosse comunque tenuto a dare conto dell'importo liquidato in rapporto al numero e importanza delle questioni trattate, nonché alla tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense.

Il Tribunale ha fatto anche erroneo riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002 che disciplina gli onorari e le spese nell'ambito del gratuito patrocinio a cui la parte civile non è ammessa.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 423 comma 1 bis e 554 bis cod. proc. pen.

La difesa rileva preliminarmente che - come sancito dalla pronunzia a Sezioni Unite n. 5 del 19.1.2000, Pg in proc.

Neri, Rv. 215825 - è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto.

Ciò posto, osserva che il Tribunale con ordinanza emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto l'istanza del difensore della parte civile con la quale si chiedeva di ordinare al pubblico ministero l'integrazione del capo di imputazione rappresentando che la condotta dell'imputato configurava, oltre ai reati di appropriazione indebita contestati ai capi 1 e 2, anche il delitto previsto dall'art. 648 ter 1 cod. pen. poiché Narborese non solo si era appropriato delle somme destinate alla costruzione di loculi cimiteriali e di cui aveva il possesso in qualità di segretario e di delegato da parte del Presidente dell' A.N.P.S., ma con esse aveva anche effettuato una serie di pagamenti tramite bonifici, tra i quali l'acquisto di gratta e vinci nonché giocate al superenalotto per un totale di euro 63.950,00 .

2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen.

Osserva la difesa che in fase di indagini preliminari è stato emesso decreto di sequestro preventivo dell'intera somma di denaro di cui l'imputato si è appropriato, che in sede di esecuzione dello stesso è stata rinvenuta in possesso di Narborese una modesta somma che è stata sottoposta a vincolo; che il Tribunale nella sentenza impugnata ha illegittimamente disposto ai sensi dell'art. 240 cod. pen. la confisca del quantum in sequestro, anziché disporre la restituzione alla costituita parte civile.3.

E' fondato il primo motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine all'ammontare della spese liquidate in favore della parte civile costituita.

3.1. Va rilevato che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni alla impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019 , Zamboni n. 276900; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286-02; Sez 4, n. 6807 del 21/01/2024, Soro che si pongono in linea con quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nella pronuncia SU, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 secondo cui è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla congruità della somma liquidata e alla coerenza della motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta alla udienza di discussione, nulla sia stato eccepito).

L'impugnazione deve tuttavia allegare le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato (Sez. 5, sent. n. 5053 del 27/11/2015, Cilia e altro, Rv. 266053; Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894).

Il pagamento delle spese civili è dovuto qualora la costituzione di parte civile sia avvenuta al di fuori e prima dell'udienza: in questa ipotesi, infatti, non potendo prevedere la futura strategia dell'imputato, la costituzione non è stata compiuta invano e, pertanto, spetta il rimborso delle spese (v.

Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 267896; Sez. 4 n. 32205 del 21/11/2020, Rizzi, Rv. 280051).

3.2. Posti tali principi, nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato alla parte civile - limitatamente alla attività professionale svolta davanti a sé dal patrono fiduciario - la somma indicata globalmente in euro 600,00, senza alcuna specificazione relativamente alle voci considerate e senza spendere alcuna motivazione sul quantum.

3.3. La sentenza va dunque annullata in relazione al profilo della quantificazione delle spese dovute alla parte civile con rinvio al giudice civile competente per il grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. che provvederà anche al regolamento delle spese relative alla presente fase di legittimità.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte (v. da ultimo Sez. 4 n. 48081 del 16/11/2023, Rv. 285428) secondo cui, in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice 4 relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, ovvero ancora - ipotesi ricorrente nel caso in esame- abbia ad oggetto la determinazione della somma effettivamente liquidata.

4. E' invece manifestamente infondato, per difetto di legittimazione, il secondo motivo ricorso con cui viene censurata l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 25/03/2024 che ha respinto l'istanza della parte civile con la quale si chiedeva di ordinare al pubblico ministero l'integrazione del capo di imputazione.

Vanno richiamati al riguardo, da un lato, il disposto di cui all'art. 576 cod. proc. pen. che prevede come il potere di impugnazione della parte civile sia limitato ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento, dall'altro, la disposizione di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. secondo cui al ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena per motivi attinenti alla erronea qualificazione giuridica del fatto sono legittimati solo il pubblico ministero e l'imputato.

Sul versante della giurisprudenza di legittimità, la stessa pronuncia a Sezioni Unite n. 5 del 19/01/2020, Pg in proc.

Neri, Rv. 215825 citata nel ricorso qui in esame afferma, in motivazione, la legittimazione del Pm e dell'imputato (senza alcun riferimento alla figura della parte civile) a ricorrere in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in punto di qualificazione giuridica del fatto; la successiva sentenza Sez. 4 n. 32205 del 21/11/2020, Rizzi, Rv. 280051, a cui questo Collegio intende dare continuità, si è espressamente pronunciata sul tema nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile sotto il profilo qui in discussione osservando come il potere di impugnazione a costei attribuito sia limitato ai casi tassativamente previsti dall'art. 576 cod. proc. pen. e cioè ai capi della sentenza che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio alla quale non è equiparabile il provvedimento ex art. 444 cod. proc. pen. 4.

E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la legittimità della disposta confisca della somma di denaro sottoposta a vincolo in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che, invece, secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere restituita alla costituita parte civile.

La sentenza di patteggiamento non ha pronunciato sui profili risarcitori (né poteva farlo), in mancanza dunque di statuizioni risarcitorie, la pretesa della parte civile non può che essere fatta valere in sede civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese dovute alla parte civile, con rinvio al giudice civile competente per il grado di appello che provvederà al r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 25/03/2024 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la discussione del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Proietto che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato continuato di appropriazione indebita, con confisca della somme di denaro già oggetto di sequestro preventivo disposto in fase di indagini; lo condannava altresì alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile, delle spese da questi sostenute che, limitatamente alla attività svolta dinanzi a sé, liquidava ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022 in Euro 600,00 a titolo di onorari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, con riferimento sia alla sentenza di cui sopra che all'ordinanza emessa dal Tribunale in data 25/03/2024 con la quale era stata rigettata la richiesta difensiva di integrazione del capo di imputazione; vengono articolati tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine all'ammontare delle spese liquidate in favore della parte civile. Rileva la difesa che il Tribunale - a fronte della notula depositata in udienza rispetto alla quale la difesa dell'imputato non aveva espresso alcuna opposizione ha determinato la somma di euro 600,00, oltre accessori; che è importo notevolmente inferiore ai minimi delle tariffe forensi aggiornate ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 147/ 2022 e che non tiene conto della attività difensiva svolta anche nelle fasi anteriori al giudizio (e cioè nel corso delle indagini preliminari e nella fase predibattimentale) consistita: -nella redazione di formale e circostanziata querela nei confronti dell'imputato e di una articolata richiesta di integrazione del capo di imputazione; -nella costituzione di parte civile avvenuta dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e notificata all'imputato e al pubblico Ministero;i -nel deposito in data 07/03/2024 presso il Tribunale, prima della celebrazione dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di una memoria con la quale, ai sensi del novellato art. 423 cod. proc. pen, si chiedeva al giudice di ordinare al pubblico ministero l'integrazione del capo di imputazione. L'incongrua somma non è stata in alcun modo motivata dal Tribunale, ancorchè, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, fosse comunque tenuto a dare conto dell'importo liquidato in rapporto al numero e importanza delle questioni trattate, nonché alla tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense. Il Tribunale ha fatto anche erroneo riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002 che disciplina gli onorari e le spese nell'ambito del gratuito patrocinio a cui la parte civile non è ammessa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 423 comma 1 bis e 554 bis cod. proc. pen. La difesa rileva preliminarmente che - come sancito dalla pronunzia a Sezioni Unite n. 5 del 19.1.2000, Pg in proc. Neri, Rv. 215825 - è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto. Ciò posto, osserva che il Tribunale con ordinanza emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto l'istanza del difensore della parte civile con la quale si chiedeva di ordinare al pubblico ministero l'integrazione del capo di imputazione rappresentando che la condotta dell'imputato configurava, oltre ai reati di appropriazione indebita contestati ai capi 1 e 2, anche il delitto previsto dall'art. 648 ter 1 cod. pen. poiché Narborese non solo si era appropriato delle somme destinate alla costruzione di loculi cimiteriali e di cui aveva il possesso in qualità di segretario e di delegato da parte del Presidente dell' A.N.P.S., ma con esse aveva anche effettuato una serie di pagamenti tramite bonifici, tra i quali l'acquisto di gratta e vinci nonché giocate al superenalotto per un totale di euro 63.950,00 . 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. Osserva la difesa che in fase di indagini preliminari è stato emesso decreto di sequestro preventivo dell'intera somma di denaro di cui l'imputato si è appropriato, che in sede di esecuzione dello stesso è stata rinvenuta in possesso di Narborese una modesta somma che è stata sottoposta a vincolo; che il Tribunale nella sentenza impugnata ha illegittimamente disposto ai sensi dell'art. 240 cod. pen. la confisca del quantum in sequestro, anziché disporre la restituzione alla costituita parte civile.3. E' fondato il primo motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine all'ammontare della spese liquidate in favore della parte civile costituita. 3.1. Va rilevato che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni alla impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019 , Zamboni n. 276900; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286-02; Sez 4, n. 6807 del 21/01/2024, Soro che si pongono in linea con quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nella pronuncia SU, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 secondo cui è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla congruità della somma liquidata e alla coerenza della motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta alla udienza di discussione, nulla sia stato eccepito). L'impugnazione deve tuttavia allegare le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato (Sez. 5, sent. n. 5053 del 27/11/2015, Cilia e altro, Rv. 266053; Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894). Il pagamento delle spese civili è dovuto qualora la costituzione di parte civile sia avvenuta al di fuori e prima dell'udienza: in questa ipotesi, infatti, non potendo prevedere la futura strategia dell'imputato, la costituzione non è stata compiuta invano e, pertanto, spetta il rimborso delle spese (v. Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 267896; Sez. 4 n. 32205 del 21/11/2020, Rizzi, Rv. 280051). 3.2. Posti tali principi, nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato alla parte civile - limitatamente alla attività professionale svolta davanti a sé dal patrono fiduciario - la somma indicata globalmente in euro 600,00, senza alcuna specificazione relativamente alle voci considerate e senza spendere alcuna motivazione sul quantum. 3.3. La sentenza va dunque annullata in relazione al profilo della quantificazione delle spese dovute alla parte civile con rinvio al giudice civile competente per il grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. che provvederà anche al regolamento delle spese relative alla presente fase di legittimità. Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte (v. da ultimo Sez. 4 n. 48081 del 16/11/2023, Rv. 285428) secondo cui, in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice 4 relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, ovvero ancora - ipotesi ricorrente nel caso in esame- abbia ad oggetto la determinazione della somma effettivamente liquidata. 4. E' invece manifestamente infondato, per difetto di legittimazione, il secondo motivo ricorso con cui viene censurata l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 25/03/2024 che ha respinto l'istanza della parte civile con la quale si chiedeva di ordinare al pubblico ministero l'integrazione del capo di imputazione. Vanno richiamati al riguardo, da un lato, il disposto di cui all'art. 576 cod. proc. pen. che prevede come il potere di impugnazione della parte civile sia limitato ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento, dall'altro, la disposizione di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. secondo cui al ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena per motivi attinenti alla erronea qualificazione giuridica del fatto sono legittimati solo il pubblico ministero e l'imputato. Sul versante della giurisprudenza di legittimità, la stessa pronuncia a Sezioni Unite n. 5 del 19/01/2020, Pg in proc. Neri, Rv. 215825 citata nel ricorso qui in esame afferma, in motivazione, la legittimazione del Pm e dell'imputato (senza alcun riferimento alla figura della parte civile) a ricorrere in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in punto di qualificazione giuridica del fatto; la successiva sentenza Sez. 4 n. 32205 del 21/11/2020, Rizzi, Rv. 280051, a cui questo Collegio intende dare continuità, si è espressamente pronunciata sul tema nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile sotto il profilo qui in discussione osservando come il potere di impugnazione a costei attribuito sia limitato ai casi tassativamente previsti dall'art. 576 cod. proc. pen. e cioè ai capi della sentenza che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio alla quale non è equiparabile il provvedimento ex art. 444 cod. proc. pen. 4. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la legittimità della disposta confisca della somma di denaro sottoposta a vincolo in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che, invece, secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere restituita alla costituita parte civile. La sentenza di patteggiamento non ha pronunciato sui profili risarcitori (né poteva farlo), in mancanza dunque di statuizioni risarcitorie, la pretesa della parte civile non può che essere fatta valere in sede civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese dovute alla parte civile, con rinvio al giudice civile competente per il grado di appello che provvederà al r
Sentenza Cassazione n. 39575/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris