CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26517/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 comma 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, con riguardo alla censura concernente l'asserita erroneità della valutazione delle prove dichiarative, occorre ribadire il principio consolidato secondo cui, in sede di legittimità, il giudice è chiamato unicamente a verificare se il significato probatorio attribuito dal ricorrente alle dichiarazioni testimoniali - in contrasto con quanto ritenuto nel provvedimento impugnato - presenti un grado di verosimiglianza non immediatamente smentibile e non richieda, per la sua valutazione, ulteriori accertamenti sul complesso dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendosi riaffermare che non possono formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti tra deposizioni testimoniali, la scelta tra versioni divergenti o l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo che non emergano vizi di manifesta illogicità o incongruità della motivazione (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Nel caso in esame, la motivazione adottata dal giudice di merito si presenta coerente, logica e adeguatamente argomentata, oltre che coerente con le linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità in materia di attendibilità c.d. "frazionata". Deve inoltre ribadirsi che il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova compete in via esclusiva al giudice di merito, e le scelte da questi compiute - quanto alla prevalenza accordata a determinati elementi rispetto ad altri, ovvero alla credibilità degli assunti difensivi - non sono sindacabili in sede di legittimità, a meno che non si fondino su affermazioni apodittiche o illogiche; osservato che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla riqualificazione del fatto da rapina ad estorsione. Tale censura si pone in palese contrasto con il disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143), secondo cui la riqualificazione giuridica del fatto è legittimamente esperibile anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, purché non comporti un trattamento sanzionatorio più gravoso. Nel caso di specie, la riqualificazione non ha determinato alcun aggravamento né sotto il profilo della pena irrogata, né ai fini del calcolo della prescrizione, né rispetto alla misura non custodiale applicata in primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C