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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31326/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. peri.; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui il ricorrente denuncia la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 10 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta punibilità del fatto, quantunque non consti che è stato commesso nel territorio dello Stato, e alla mancata derubricazione di esso nell'ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. - difetta della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere effettive censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha enunciato i motivi sulla base dei quali ha ritenuto che la contraffazione sia avvenuta in Italia, in quanto l'imputato è presente sul territorio nazionale sin dal 2014, anno in cui ha ricevuto una condanna per furto, è residente a Roma e provvisto di regolare permesso di soggiorno dal 2018, difettando elementi da cui desumere che si sia recato all'estero), si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, così non confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume, a fronte degli elementi di fatto sopra esposti, che la Corte di merito abbia invertito l'onere della prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. peri.; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui il ricorrente denuncia la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 10 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta punibilità del fatto, quantunque non consti che è stato commesso nel territorio dello Stato, e alla mancata derubricazione di esso nell'ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. - difetta della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere effettive censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha enunciato i motivi sulla base dei quali ha ritenuto che la contraffazione sia avvenuta in Italia, in quanto l'imputato è presente sul territorio nazionale sin dal 2014, anno in cui ha ricevuto una condanna per furto, è residente a Roma e provvisto di regolare permesso di soggiorno dal 2018, difettando elementi da cui desumere che si sia recato all'estero), si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, così non confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume, a fronte degli elementi di fatto sopra esposti, che la Corte di merito abbia invertito l'onere della prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci