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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1985

Cassazione n. 46662/2024

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/1985 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23601/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 3); Ritenuto che anche la seconda doglianza relativa alla negata disapplicazione della recidiva è priva di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato circa l'attualizzazione dell'inclinazione a delinquere dimostrata dalla condotta illecita per cui è giudizio; Ritenuto infine che il motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha argomentato circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, sottolineando che "tali benefici non possiedono alcun effetto rieducativo rispetto alla personalità dell'appellante"(pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/1985 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23601/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 3); Ritenuto che anche la seconda doglianza relativa alla negata disapplicazione della recidiva è priva di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato circa l'attualizzazione dell'inclinazione a delinquere dimostrata dalla condotta illecita per cui è giudizio; Ritenuto infine che il motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha argomentato circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, sottolineando che "tali benefici non possiedono alcun effetto rieducativo rispetto alla personalità dell'appellante"(pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46662/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris