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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1960

Cassazione n. 07732/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09.05.1960 avverso la sentenza del 12/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato.

Ed invero il termine di prescrizione - contrariamente all'assunto difensivo - non è maturato, ciò in considerazione della circostanza che al ricorrente è stata contestata ed applicata dai giudici di merito la recidiva reiterata: pertanto, la prescrizione maturerà in data 19/09/2023, tenuto conto della data di commissione del reato al 19/06/2012.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il PriØe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09.05.1960 avverso la sentenza del 12/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero il termine di prescrizione - contrariamente all'assunto difensivo - non è maturato, ciò in considerazione della circostanza che al ricorrente è stata contestata ed applicata dai giudici di merito la recidiva reiterata: pertanto, la prescrizione maturerà in data 19/09/2023, tenuto conto della data di commissione del reato al 19/06/2012. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il PriØe
Sentenza Cassazione n. 07732/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris