CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -e Orwit(~SarAo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CoralloYavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perchè proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso con le impugnazioni, in termini marcatamente eccentrici ai detti limiti, si denunzia una carenza di motivazione quanto alle verifica di cui all'art 129 cpp e alla misura della pena irrogata ( Ricorso [OSCURATO:PERSONA] e solo per il secondo aspetto, ricorso [OSCURATO:PERSONA]), l'erronea configurazione della continuazione in presenza di condotte da ritenersi espressione di un unico illecito ( [OSCURATO:PERSONA]), una diversa qualificazione da dare all'associazione di cui all'art. 74 da ricondurre all'ipotesi di cui al comma 6 della citata disposizione (Ricorso [OSCURATO:PERSONA]), una prescrizione palesemente infondata ( Ricorso [OSCURATO:PERSONA], considerato che per il relativo reato, capo B1, il termine massimo di riferimento è di anni 25 certamente non decorso alla data della decisione gravata), tutte censure non rilevabili rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam nto delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre