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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 settembre 2022

Cassazione n. 29408/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17324-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1565/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], deduceva che era deceduto il nonno [OSCURATO:PERSONA], lasciando a se superstiti gli altri figli, [OSCURATO:PERSONA], Nicola, Finizia, Felice, Domenico e Maddalena.

Conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Noia gli altri coeredi, ed i loro successori, essendo alcuni degli originari coeredi deceduti in epoca anteriore alla proposizione della domanda, al fine di procedere alla divisione dei beni relitti, previo accrescimento delle varie quote a seguito della morte dell'altra coerede [OSCURATO:PERSONA].

Nelle more del giudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA] il quale, oltre ad assumere di essere creditore dell'eredità, evidenziava che aveva riacquistato la quota ereditaria che in precedenza aveva alienato.

Sempre nel corso del giudizio decedeva [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 834/2014, approvava il progetto di divisione meglio specificato in dispositivo, con l'attribuzione delle quote in favore dei singoli coeredi.

Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -2- Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] che si doleva del mancato accoglimento della domanda di rendiconto e dell'assegnazione in suo favore di una quota immobiliare alla quale era stato sottratto un vano.

Si costituivano in giudizio alcuni degli appellati, e tra questi anche [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a concludere per il rigetto dell'appello, evidenziava che la sentenza di prime cure conteneva un errore materiale, in quanto aveva affermato che erede del defunto [OSCURATO:PERSONA] fosse, oltre la moglie [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuto essere figlio del defunto.

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1565/2018 del 6 aprile 2018, rigettava l'appello ed in accoglimento della richiesta di correzione dell'errore denunciato dalla Mollica, disponeva che nella sentenza del Tribunale, ove si faceva riferimento agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], doveva intendersi quale unica erede la sola moglie [OSCURATO:PERSONA].

Disattesa la censura che investiva la corretta formazione della quota attribuita all'appellante, in quanto la sua conformazione era stata evidenziata dalla CTU, senza che sul punto la stessa appellante avesse mai sollevato contestazioni, ritenuto, quanto alla domanda di rendiconto, che non emergevano elementi probatori confortanti circa il fatto che l'appellante fosse stata privata del possesso dei beni da parte degli altri coeredi, reputava altresì che non era stato provato da quando [OSCURATO:PERSONA] avesse iniziato a possedere in via esclusiva un'unità immobiliare caduta in successione, non potendosi far riferimento a quanto riferito informalmente dalle parti all'ausiliario d'ufficio, ed infine riteneva fondata la richiesta di addivenire alla correzione dell'errore materiale.

Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -3- Infatti, come si ricavava dalla certificazione dello stato civile prodotta in atti, [OSCURATO:PERSONA] non aveva figli e quindi l'unica erede legittima era il coniuge [OSCURATO:PERSONA], sicché [OSCURATO:PERSONA] non poteva vantare alcun diritto sulla detta successione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto risulta tardivamente proposto.

Con il primo motivo di ricorso si deduce che la sentenza di appello avrebbe accolto una richiesta di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado avanzata nel corso del giudizio di appello, e precisamente in data 28/9/2017, da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], sebbene questa fosse già deceduta in data 6/7/2016, e quindi avvalendosi di una procura ormai priva di efficacia, aggiungendosi che tale evenienza era emersa solo in un secondo momento, il che gli aveva impedito di sollevare la relativa eccezione nel corso del giudizio di appello.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 588 c.c., con la lesione dei diritti ereditari del ricorrente, in quanto, sempre in relazione alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, come compiuta dalla Corte d'Appello a seguito della richiesta della Maligi, il ricorrente è stato escluso dalla divisione, sebbene vantasse la qualità di erede testamentario del defunto [OSCURATO:PERSONA], come si ricavava dal testamento del 29/10/1991.

3. Parte controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, ed ha altresì Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -4- evidenziato come la sentenza impugnata fosse stata oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 21/5/2019.

Parte ricorrente ha altresì depositato memorie in data 2 settembre 2022, ma tardivamente rispetto all'adunanza camerale del 9 settembre 222, e ciò in violazione del termine di dieci giorni dettato a tal fine dell'art. 380 bis.1 c.p.c., il che non permette di tenere conto del loro contenuto ai fini della decisione.

4. Rileva in vista dell'eccepita inammissibilità il fatto che la sentenza impugnata, che si assume non notificata, è stata pubblicata in data 6/4/2018 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 20/5/2019, ben oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (pari nella fattispecie ad un anno, ratione temporis, trattandosi di giudizio già pendente alla data del 4 luglio 2009) incrementato del periodo di sospensione feriale, pari a 31 giorni (si veda al riguardo Cass. n. 8722/2022, secondo cui ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel

3. periodo feriale, - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla

I. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della

I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni - dall'I_ al 31 agosto di ciascun anno - trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza; conf. ex multis Cass. n. 30053/2020).

Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -5- Ne deriva che il termine ultimo per la proposizione del ricorso veniva a scadere il 7 maggio 2019, palesandosi in tal modo la sua tardiva formulazione.

Né rileva al fine di assicurare un differimento del termine la circostanza che avverso la sentenza sia stata avanzata istanza di correzione di errore materiale, parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Napoli con ordinanza del 21 maggio 2019.

Infatti, l'art. 288 c.p.c. prevede che le sentenze possano essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, ma tale norma non appare invocabile nella fattispecie.

Infatti, anche a voler soprassedere circa la possibilità che la correzione da ultimo ordinata dalla Corte distrettuale, che ha appunto precisato che l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] era l'unica erede di [OSCURATO:PERSONA] fosse da intendersi riferita alla sola qualità di erede legittima, possa avere determinato una sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse al ricorso, vantando il ricorrente esclusivamente la qualità di erede testamentario del defunto [OSCURATO:PERSONA], occorre avere riguardo alla circostanza che i motivi di ricorso investono il contenuto della sentenza nel testo e nelle statuizioni che precedono la correzione da ultimo disposta nei confronti della stessa sentenza d'appello.

Con la correzione in questione è stato solo specificato che [OSCURATO:PERSONA] era l'unica erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], senza prendere posizione alcuna sulla qualità di erede testamentario dell'odierno ricorrente, il che non ha determinato una modifica della statuizione che ha corretto la sentenza di prime cure nella quale invece si leggeva che la qualità di erede del [OSCURATO:PERSONA] spettava anche all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -6- (palesandosi irrilevante la modifica disposta con la correzione ai fini dell'interesse, manifestato in ricorso a essere riconosciuto erede testamentario, profilo già giustificato dalla più radicale affermazione della prima versione della sentenza, corretta - peraltro dopo la proposizione del ricorso - in senso non sfavorevole all'istante e comunque non incidente sulla natura della delazione testamentaria vantata in ricorso).

Ne deriva che l'interesse a proporre ricorso avverso la sentenza d'appello, nella parte in cui aveva disposto la correzione dell'errore materiale asseritamente rinvenuto nella decisione del Tribunale, non ha subito alcuna incidenza a seguito dell'ultima correzione della sentenza d'appello, con la conseguenza che la valutazione della tempestività del ricorso - non a caso proposto senza attendere l'esito dell'istanza di correzione avanzata dallo stesso odierno ricorrente - deve essere compiuta sempre in relazione alla data di pubblicazione della sentenza d'appello, e non anche a quella della sua successiva correzione (cfr. in tal senso Cass. n. 19668/2009, secondo cui il disposto di cui all'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. - per il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -7- dell'impugnazione; si veda altresì Cass. n. 6761/2001, nonché Cass. n. 22658/2004, che reputa che i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. emergenti da detta norma siano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza; b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato; c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, il che conforta la conclusione dell'inapplicabilità della norma de qua nella fattispecie, in cui alcuna censura è indirizzata avverso la decisione assunta in sede di correzione).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti della controricorrente.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -8- complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17324-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1565/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], deduceva che era deceduto il nonno [OSCURATO:PERSONA], lasciando a se superstiti gli altri figli, [OSCURATO:PERSONA], Nicola, Finizia, Felice, Domenico e Maddalena. Conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Noia gli altri coeredi, ed i loro successori, essendo alcuni degli originari coeredi deceduti in epoca anteriore alla proposizione della domanda, al fine di procedere alla divisione dei beni relitti, previo accrescimento delle varie quote a seguito della morte dell'altra coerede [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more del giudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA] il quale, oltre ad assumere di essere creditore dell'eredità, evidenziava che aveva riacquistato la quota ereditaria che in precedenza aveva alienato. Sempre nel corso del giudizio decedeva [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 834/2014, approvava il progetto di divisione meglio specificato in dispositivo, con l'attribuzione delle quote in favore dei singoli coeredi. Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -2- Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] che si doleva del mancato accoglimento della domanda di rendiconto e dell'assegnazione in suo favore di una quota immobiliare alla quale era stato sottratto un vano. Si costituivano in giudizio alcuni degli appellati, e tra questi anche [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a concludere per il rigetto dell'appello, evidenziava che la sentenza di prime cure conteneva un errore materiale, in quanto aveva affermato che erede del defunto [OSCURATO:PERSONA] fosse, oltre la moglie [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuto essere figlio del defunto. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1565/2018 del 6 aprile 2018, rigettava l'appello ed in accoglimento della richiesta di correzione dell'errore denunciato dalla Mollica, disponeva che nella sentenza del Tribunale, ove si faceva riferimento agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], doveva intendersi quale unica erede la sola moglie [OSCURATO:PERSONA]. Disattesa la censura che investiva la corretta formazione della quota attribuita all'appellante, in quanto la sua conformazione era stata evidenziata dalla CTU, senza che sul punto la stessa appellante avesse mai sollevato contestazioni, ritenuto, quanto alla domanda di rendiconto, che non emergevano elementi probatori confortanti circa il fatto che l'appellante fosse stata privata del possesso dei beni da parte degli altri coeredi, reputava altresì che non era stato provato da quando [OSCURATO:PERSONA] avesse iniziato a possedere in via esclusiva un'unità immobiliare caduta in successione, non potendosi far riferimento a quanto riferito informalmente dalle parti all'ausiliario d'ufficio, ed infine riteneva fondata la richiesta di addivenire alla correzione dell'errore materiale. Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -3- Infatti, come si ricavava dalla certificazione dello stato civile prodotta in atti, [OSCURATO:PERSONA] non aveva figli e quindi l'unica erede legittima era il coniuge [OSCURATO:PERSONA], sicché [OSCURATO:PERSONA] non poteva vantare alcun diritto sulla detta successione. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto risulta tardivamente proposto. Con il primo motivo di ricorso si deduce che la sentenza di appello avrebbe accolto una richiesta di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado avanzata nel corso del giudizio di appello, e precisamente in data 28/9/2017, da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], sebbene questa fosse già deceduta in data 6/7/2016, e quindi avvalendosi di una procura ormai priva di efficacia, aggiungendosi che tale evenienza era emersa solo in un secondo momento, il che gli aveva impedito di sollevare la relativa eccezione nel corso del giudizio di appello. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 588 c.c., con la lesione dei diritti ereditari del ricorrente, in quanto, sempre in relazione alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, come compiuta dalla Corte d'Appello a seguito della richiesta della Maligi, il ricorrente è stato escluso dalla divisione, sebbene vantasse la qualità di erede testamentario del defunto [OSCURATO:PERSONA], come si ricavava dal testamento del 29/10/1991. 3. Parte controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, ed ha altresì Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -4- evidenziato come la sentenza impugnata fosse stata oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 21/5/2019. Parte ricorrente ha altresì depositato memorie in data 2 settembre 2022, ma tardivamente rispetto all'adunanza camerale del 9 settembre 222, e ciò in violazione del termine di dieci giorni dettato a tal fine dell'art. 380 bis.1 c.p.c., il che non permette di tenere conto del loro contenuto ai fini della decisione. 4. Rileva in vista dell'eccepita inammissibilità il fatto che la sentenza impugnata, che si assume non notificata, è stata pubblicata in data 6/4/2018 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 20/5/2019, ben oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (pari nella fattispecie ad un anno, ratione temporis, trattandosi di giudizio già pendente alla data del 4 luglio 2009) incrementato del periodo di sospensione feriale, pari a 31 giorni (si veda al riguardo Cass. n. 8722/2022, secondo cui ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel 3. periodo feriale, - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni - dall'I_ al 31 agosto di ciascun anno - trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza; conf. ex multis Cass. n. 30053/2020). Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -5- Ne deriva che il termine ultimo per la proposizione del ricorso veniva a scadere il 7 maggio 2019, palesandosi in tal modo la sua tardiva formulazione. Né rileva al fine di assicurare un differimento del termine la circostanza che avverso la sentenza sia stata avanzata istanza di correzione di errore materiale, parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Napoli con ordinanza del 21 maggio 2019. Infatti, l'art. 288 c.p.c. prevede che le sentenze possano essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, ma tale norma non appare invocabile nella fattispecie. Infatti, anche a voler soprassedere circa la possibilità che la correzione da ultimo ordinata dalla Corte distrettuale, che ha appunto precisato che l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] era l'unica erede di [OSCURATO:PERSONA] fosse da intendersi riferita alla sola qualità di erede legittima, possa avere determinato una sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse al ricorso, vantando il ricorrente esclusivamente la qualità di erede testamentario del defunto [OSCURATO:PERSONA], occorre avere riguardo alla circostanza che i motivi di ricorso investono il contenuto della sentenza nel testo e nelle statuizioni che precedono la correzione da ultimo disposta nei confronti della stessa sentenza d'appello. Con la correzione in questione è stato solo specificato che [OSCURATO:PERSONA] era l'unica erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], senza prendere posizione alcuna sulla qualità di erede testamentario dell'odierno ricorrente, il che non ha determinato una modifica della statuizione che ha corretto la sentenza di prime cure nella quale invece si leggeva che la qualità di erede del [OSCURATO:PERSONA] spettava anche all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -6- (palesandosi irrilevante la modifica disposta con la correzione ai fini dell'interesse, manifestato in ricorso a essere riconosciuto erede testamentario, profilo già giustificato dalla più radicale affermazione della prima versione della sentenza, corretta - peraltro dopo la proposizione del ricorso - in senso non sfavorevole all'istante e comunque non incidente sulla natura della delazione testamentaria vantata in ricorso). Ne deriva che l'interesse a proporre ricorso avverso la sentenza d'appello, nella parte in cui aveva disposto la correzione dell'errore materiale asseritamente rinvenuto nella decisione del Tribunale, non ha subito alcuna incidenza a seguito dell'ultima correzione della sentenza d'appello, con la conseguenza che la valutazione della tempestività del ricorso - non a caso proposto senza attendere l'esito dell'istanza di correzione avanzata dallo stesso odierno ricorrente - deve essere compiuta sempre in relazione alla data di pubblicazione della sentenza d'appello, e non anche a quella della sua successiva correzione (cfr. in tal senso Cass. n. 19668/2009, secondo cui il disposto di cui all'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. - per il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -7- dell'impugnazione; si veda altresì Cass. n. 6761/2001, nonché Cass. n. 22658/2004, che reputa che i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. emergenti da detta norma siano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza; b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato; c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, il che conforta la conclusione dell'inapplicabilità della norma de qua nella fattispecie, in cui alcuna censura è indirizzata avverso la decisione assunta in sede di correzione). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti della controricorrente. Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti delle parti rimaste intimate. 6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in Ric. 2019 n. 17324 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -8- complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificat
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