Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 12 maggio 2021
Corte di giustizia UE n. 659/2021
ECLI:EU:C:2021:380
Testo integrale del provvedimento
62020CJ0011_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 –
Commissione/Grecia (Aiuti ai produttori agricoli)
(Causa C‑11/20) (
1
)
«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Condizioni climatiche avverse – Perdite subite dagli agricoltori – Pagamenti compensativi – Obbligo di recupero – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione»
1.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Termine di riferimento – Termine fissato nella decisione non eseguita o successivamente dalla Commissione
(Art. 108, § 2, comma 2, e art. 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3)
(v. punti 33-39)
2.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza dell’obbligo di recupero degli aiuti illegittimi – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione – Difficoltà di esecuzione – Obbligo per lo Stato membro di intraprendere provvedimenti sostanziali presso le imprese interessate e di proporre alla Commissione soluzioni alternative che consentano di superare tali difficoltà
(Art. 108, § 2, TFUE)
(v. punti40-51 e disp. 1)
3.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Obbligo dello Stato membro di informare la Commissione delle misure adottate
(v. punti 58-68 e disp. 1)
Dispositif
1)
Non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per l’esecuzione della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009, e non avendo informato a sufficienza la Commissione europea delle misure adottate in applicazione di detta decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 2 a 4 a di detta decisione nonché del Trattato de FUE.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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GU C 68 del 2.3.2020
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