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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 12 maggio 2021

Corte di giustizia UE n. 659/2021

ECLI:EU:C:2021:380
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0011_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 – Commissione/Grecia (Aiuti ai produttori agricoli) (Causa C‑11/20) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Condizioni climatiche avverse – Perdite subite dagli agricoltori – Pagamenti compensativi – Obbligo di recupero – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione»

1. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Termine di riferimento – Termine fissato nella decisione non eseguita o successivamente dalla Commissione (Art. 108, § 2, comma 2, e art. 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 33-39)

2. Ricorso per inadempimento – Inosservanza dell’obbligo di recupero degli aiuti illegittimi – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione – Difficoltà di esecuzione – Obbligo per lo Stato membro di intraprendere provvedimenti sostanziali presso le imprese interessate e di proporre alla Commissione soluzioni alternative che consentano di superare tali difficoltà (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti40-51 e disp. 1)

3. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Obbligo dello Stato membro di informare la Commissione delle misure adottate (v. punti 58-68 e disp. 1) Dispositif 1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per l’esecuzione della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009, e non avendo informato a sufficienza la Commissione europea delle misure adottate in applicazione di detta decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 2 a 4 a di detta decisione nonché del Trattato de FUE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 68 del 2.3.2020 .

62020CJ0011_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 – Commissione/Grecia (Aiuti ai produttori agricoli) (Causa C‑11/20) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Condizioni climatiche avverse – Perdite subite dagli agricoltori – Pagamenti compensativi – Obbligo di recupero – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione» 1. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Termine di riferimento – Termine fissato nella decisione non eseguita o successivamente dalla Commissione (Art. 108, § 2, comma 2, e art. 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 33-39) 2. Ricorso per inadempimento – Inosservanza dell’obbligo di recupero degli aiuti illegittimi – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione – Difficoltà di esecuzione – Obbligo per lo Stato membro di intraprendere provvedimenti sostanziali presso le imprese interessate e di proporre alla Commissione soluzioni alternative che consentano di superare tali difficoltà (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti40-51 e disp. 1) 3. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Obbligo dello Stato membro di informare la Commissione delle misure adottate (v. punti 58-68 e disp. 1) Dispositif 1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per l’esecuzione della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009, e non avendo informato a sufficienza la Commissione europea delle misure adottate in applicazione di detta decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 2 a 4 a di detta decisione nonché del Trattato de FUE. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 68 del 2.3.2020 .
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