Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:387
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 28 giugno 2007
1
(
1
)
Causa C‑20/05
Pubblico Ministero
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Forlì (Italia)]
«Direttiva 98/34/CE – Nozione di “regola tecnica” – Legge nazionale che impone sui CD l’apposizione della sigla dell’organismo nazionale incaricato di salvaguardare i diritti
d’autore – Obbligo di notifica»
I –
Introduzione
1. Nell’ambito di un procedimento penale promosso contro il sig. [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di dischi compatti (in prosieguo:
i «CD») privi del contrassegno dell’organismo nazionale incaricato di salvaguardare i diritti d’autore (Società Italiana autori
ed editori, in prosieguo: la «SIAE»), il Tribunale di Forlì (Italia), su istanza dell’avvocato del Sig. [OSCURATO:PERSONA], pone alla
Corte la questione della compatibilità delle disposizioni nazionali che impongono l’apposizione di tale contrassegno con l’art. 3
e con gli artt. 23-27 del [OSCURATO:PERSONA] CE, nonché con la direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (
2
) – direttiva di fatto codificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (
3
), a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (
4
), dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio e di prestito e taluni diritti
connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale (
5
) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
6
).
II –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
1. [OSCURATO:PERSONA] CE
2. In base agli artt. 23-27 CE, la Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci
e che comporta il divieto, fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa
di effetto equivalente.
2. Direttive
a) La direttiva 92/100
3. La direttiva 92/100 mira ad attuare una tutela giuridica armonizzata per il diritto di noleggio e di prestito e taluni diritti
connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. Dal primo ‘considerando’ della detta direttiva risulta
che tale armonizzazione mira a sopprimere le differenze tra le normative nazionali quando esse «possono provocare il sorgere
di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno».
4. Nel secondo ‘considerando’ si rileva che «vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano
in seguito all’emanazione, negli [OSCURATO:PERSONA] membri, di nuove e difforme disposizioni legislative ovvero all’emergere di interpretazioni
giurisprudenziali divergenti».
5. Il terzo ‘considerando’ sottolinea che «tali differenze devono essere eliminate per realizzare l’obbiettivo dell’art. 8 A
del [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede l’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne in modo da creare un regime inteso a
garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall’art. 3, lett. f), del [OSCURATO:PERSONA]».
b) La direttiva 98/34, che codifica la direttiva 83/189
6. L’art. 1 così recita:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
2) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un
prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni
applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi
di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
(…).
10) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito, comprendente anche disposizioni
amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui
sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali».
7. L’art. 8 della direttiva 98/34 dispone quanto segue:
«1. (…) gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] ogni progetto di regola tecnica (…). Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano
contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in
questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
[OSCURATO:PERSONA] membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto
di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione
inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti».
8. L’art. 9, n. 1, della direttiva 98/34 dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha ricevuto la comunicazione di cui all’art. 8, paragrafo 1».
c) La direttiva 98/48, che modifica alcuni punti della direttiva 98/34
9. Il punto 9) dell’art. 1 della direttiva 98/34 diventa il seguente punto 11):
«11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni
amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione,
la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una
parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli [OSCURATO:PERSONA] membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure
la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
Costituiscono, in particolare, regole tecniche de facto:
– le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche
o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro
volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una
presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
– gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto
di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti
pubblici,
– le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario
che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti
o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazione tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi
connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale».
d) La direttiva 2001/29
10. La direttiva 2001/29 riprende i principi e le regole stabiliti in particolare dalla direttiva 92/100 e vi apporta alcune modifiche.
B –
Normativa nazionale
11. La normativa italiana in materia di diritto d’autore ha come base la legge 22 aprile 1941, n. 633 (
7
). In forza di questa legge è stata creata la SIAE, un organismo pubblico ad hoc, cui sono affidati compiti di protezione,
intermediazione e certificazione. Con questa legge sono inoltre state introdotte sanzioni penali per taluni comportamenti
non autorizzati (commercializzazione, riproduzione…). La normativa ha altresì introdotto l’obbligo di apposizione del contrassegno
SIAE.
12. La legge 27 marzo 1987, n. 121 (
8
) ha esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE e la possibilità di sanzioni penali anche ad altri supporti.
13. Il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (
9
) (in prosieguo: il «d. lgs. 685/94»), ha abrogato la legge 121/87. L’art. 171-ter, lett. c), del suddetto d. lgs. così recita:
«È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500 000 a lire 6 000 000 chiunque:
(…) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE)
ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione (…)».
III –
La causa principale e la domanda di pronuncia pregiudiziale
14. Il 9 e il 10 febbraio 2000 sono stati sequestrati alcuni CD che si trovavano nei locali della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui
il sig. [OSCURATO:PERSONA], residente in Italia, è il legale rappresentante. Questi CD, sequestrati perché difettavano dell’apposizione
del contrassegno della SIAE, contenevano riproduzioni delle opere dei pittori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza
di fronte alla Corte, l’avvocato del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che alcuni di questi CD contenevano un accompagnamento musicale.
Inoltre, un documento allegato alle osservazioni scritte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] rivela che, per lo meno i CD che riproducevano
alcune opere del primo di questi pittori, comprendevano un film. Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio e dalle
spiegazioni dell’avvocato del sig. [OSCURATO:PERSONA] fornite all’udienza di fronte alla Corte risulta, inoltre, che i CD erano stati
duplicati in Germania ed erano destinati ad essere venduti a due società italiane affinché le avessero in catalogo.
15. Il 23 maggio 2001, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ha sottoposto ad indagine il sig. [OSCURATO:PERSONA] e
l’ha rinviato dinanzi al Tribunale di Forlì.
16. Il 14 dicembre 2004, il Tribunale di Forlì ha sottolineato nel proprio verbale di udienza che al Sig. [OSCURATO:PERSONA] non viene
addebitata la riproduzione abusiva delle opere, poiché egli era in possesso delle autorizzazioni necessarie, ma esclusivamente
il fatto che i CD erano privi del contrassegno SIAE.
17. Il Tribunale di Forlì ha altresì accolto l’istanza presentata dall’avvocato del sig. [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse presentata
alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia nell’ordinanza di rinvio sono stati semplicemente allegati gli
argomenti dell’avvocato del sig. [OSCURATO:PERSONA] e non sono state formulate questioni precise. Il detto provvedimento è stato registrato
presso la cancelleria della Corte il 21 gennaio 2005.
18. Il 17 luglio 2006, ai sensi dell’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, la Corte ha chiesto al giudice del rinvio chiarimenti
riguardanti sia il contesto di fatto e di diritto della causa principale che le disposizioni di diritto comunitario da interpretare
e le ragioni per cui il giudice abbia ritenuto necessario sollecitarne l’interpretazione. Tali risposte sono pervenute alla
Corte l’8 novembre 2006.
19. Dalle risposte fornite dal Tribunale di Forlì consegue che le questioni che il giudice del rinvio pone alla Corte possono
essere così formulate:
«Le disposizioni nazionali in materia di contrassegno SIAE sono compatibili con gli artt. 3, 23-27 CE, con gli artt. 1, 8,
10 e 11 della direttiva 22 giugno 1998, 98/34/CE e con le direttive 92/100 e 2001/29?»
20. La Corte ha deciso di porre al governo italiano e alla [OSCURATO:PERSONA] quesiti scritti prima dell’udienza domandando loro, in
particolare, di formulare le proprie osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal giudice del rinvio. Alle suddette
domande il governo italiano e la [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto per iscritto.
IV –
Osservazioni presentate alla Corte di giustizia
21. Secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo di apporre il contrassegno SIAE costituisce una regola tecnica che avrebbe dovuto essere
notificata dalla Repubblica italiana alla [OSCURATO:PERSONA], come previsto dall’art. 8, n. 1, della direttiva 83/189.
22. L’obbligo di apposizione di tale contrassegno avrebbe per di più la natura di una misura di effetto equivalente in quanto
costituisce un ostacolo, per gli operatori di altri paesi, allo sviluppo della propria attività sul mercato italiano.
23. Inoltre, l’apposizione del contrassegno non offrirebbe alcuna protezione all’autore e agli altri titolari di diritti di proprietà
intellettuale. Infatti, la normativa italiana prevede sanzioni penali in caso di mancata apposizione, indipendentemente dal
fatto che la riproduzione sia o meno abusiva.
24. Inoltre, l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, avendo questo un costo e dovendo essere apposto su tutte le opere
al momento del loro ingresso sul territorio italiano da un paese comunitario, sarebbe incompatibile con gli artt. 23 e 25
CE, ovvero con il divieto, previsto dal [OSCURATO:PERSONA], dei dazi doganali o di qualsiasi tassa di effetto equivalente.
25. Infine, l’obbligo di apposizione violerebbe la direttiva 92/100, nei cui primi tre ‘considerando’ si constatano le differenze
esistenti tra gli ordinamenti giuridici nazionali e il conseguente rischio di distorsioni della concorrenza fra gli [OSCURATO:PERSONA]
membri.
26. La SIAE, che non ha presentato osservazioni scritte, all’udienza ha precisato che l’obbligo di apposizione del contrassegno
non doveva necessariamente essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA], poiché era già previsto da una legge del 1941 che, all’epoca,
faceva riferimento alle opere su supporto cartaceo. A partire dal 1971 sarebbero intervenuti accordi fra tutti i produttori
di dischi affinché fosse apposto il contrassegno SIAE sul supporto in questione.
27. La SIAE sostiene inoltre che al momento dei fatti la legge italiana non prevedeva l’obbligo di apposizione del segno distintivo
sulle opere di arte figurativa; tale obbligo sarebbe stato introdotto con l’entrata in vigore della legge 248/2000. Nella
fattispecie, i CD aventi contenuto musicale avrebbero dovuto portare il contrassegno della SIAE.
28. Con riferimento agli artt. 3, 22 e 27 CE, la SIAE sostiene che il divieto di imporre oneri al momento dell’importazione formulato
da questi articoli riguarda esclusivamente il prodotto importato ed esclude il prodotto nazionale. Orbene, la normativa italiana
che impone l’apposizione del contrassegno si applica a tutti i prodotti, sia nazionali che importati. Gli articoli in oggetto
non si riferiscono quindi a tale obbligo, il cui obiettivo è, come peraltro sostiene anche il governo italiano, di permettere
il riconoscimento immediato delle opere originali rispetto a quelle contraffatte, sia dalle forze dell’ordine che dai consumatori.
29. La SIAE aggiunge che la direttiva 92/100 è stata recepita in Italia con il d. lgs. 685/94. In quanto misura di applicazione
della direttiva, questo decreto legislativo, che, secondo la tesi della SIAE, «conteneva al suo interno le norme riguardanti
il contrassegno», sarebbe stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA].
30. Infine, se la Corte volesse riformulare la questione pregiudiziale con riferimento agli artt. 28 e 30 CE, la SIAE sostiene
che l’obbligo di apposizione dovrebbe essere considerato proporzionato agli obiettivi, in particolare, di lotta contro la
pirateria e di informazione dei consumatori, i quali, comprando copie illegali, sono penalmente perseguibili.
31. Il governo italiano ritiene che la questione pregiudiziale sia irricevibile, non avendo il giudice del rinvio fatto altro
che inoltrare la richiesta dell’avvocato dell’imputato così come era stata presentata. Orbene, il giudice nazionale dovrebbe
fornire spiegazioni minime sulle ragioni che lo inducono a ritenere che le disposizioni di diritto comunitario rispetto alle
quali interroga la Corte richiedono un’interpretazione da parte di quest’ultima.
32. Il governo italiano afferma che la SIAE è un’impresa pubblica che gode di un monopolio legale e la cui funzione, in particolare,
è quella di incassare, come previsto dalla legge, i proventi derivanti dall’apposizione del contrassegno SIAE. Fornendo questo
contrassegno, la SIAE offre ai propri membri un servizio di garanzia della legalità delle riproduzioni. Tale servizio si colloca
nel quadro della lotta contro la pirateria e non influisce in alcun modo sulla libera circolazione delle merci. Come la SIAE,
il governo italiano fa valere che l’art. 30 CE permetterebbe comunque di convalidare l’obbligo di apposizione del contrassegno
SIAE. Questa misura, non avendo effetto discriminatorio, rispetterebbe anche la direttiva 92/100.
33. Come la SIAE, il governo italiano sostiene che l’obbligo di apposizione del contrassegno previsto dalla legge 121/87 non doveva
necessariamente essere comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], poiché tale obbligo esisteva fin dal 1941 e l’introduzione di una sanzione
penale non è altro che un adeguamento alla comparsa di nuovi supporti tecnologici sul mercato.
34. Infine, il governo italiano afferma che le opere intellettuali non possono essere equiparate a qualsiasi altro bene commercializzabile
all’interno della Comunità poiché non avrebbero la natura di merci. Il contrassegno SIAE non sarebbe equiparabile a una marchiatura
secondo le regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189, in quanto tale contrassegno o etichetta identificherebbe essenzialmente
le caratteristiche dell’opera intellettuale riprodotta e, quindi, del corpus mysticum, senza caratterizzare il corpus mecchanicum,
ovvero il supporto. Non sarebbe quindi possibile riferirsi, come fa la [OSCURATO:PERSONA], alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
10
). In tale sentenza, il contrassegno aveva l’obiettivo di informare il pubblico circa gli effetti del prodotto Bic sull’ambiente;
esso descriveva quindi le caratteristiche del prodotto. Il contrassegno SIAE non comporterebbe invece alcuna descrizione delle
caratteristiche del prodotto. Si tratterebbe semplicemente di un’indicazione destinata alle forze dell’ordine e ai consumatori
a conferma del fatto che il contrassegno è stato apposto in conformità della legge. Di conseguenza, la misura risulterebbe
a tutti gli effetti accessoria alla finalità, che consisterebbe nel dichiarare che le regole sono state rispettate.
35. [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle risposte scritte fornite ai quesiti scritti della Corte e sulla base delle osservazioni presentate
dalle parti all’udienza, ritiene che la questione pregiudiziale sia ricevibile.
36. [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che solo l’art. 2 della legge 121/87 ha esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno
SIAE alle musicassette e ai CD. Questa regola costituirebbe una regola tecnica che avrebbe dovuto essere comunicata alla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] cita l’art. 1, punto 5, della direttiva 83/189 (
11
), in vigore nel 1987, secondo cui costituiscono regole tecniche «le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni amministrative
che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l’utilizzazione
(…)». Orbene, in Italia nel 1987 per commercializzare videocassette e CD si doveva apporre questo contrassegno. Si tratterebbe
quindi di una regola tecnica il cui rispetto era obbligatorio per la commercializzazione in Italia.
37. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, avendo il d. lgs. 685/94 abrogato la legge 121/87, esso rappresenta l’unico testo applicabile
al momento dei fatti. L’art. 171 ter, lett. c), poiché prevedeva anch’esso, a pena di sanzioni penali, un obbligo di apposizione
del contrassegno SIAE, avrebbe dovuto, analogamente, costituire oggetto di comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale contrassegno,
che può essere apposto direttamente sul CD oppure sulla confezione esterna, è equiparabile ad una marchiatura. La presente
fattispecie risulterebbe quindi equiparabile a quella della causa Bic (cit. supra, punto 34), relativa a questioni fiscali.
In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia anche alla sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (
12
), nella quale la Corte ha interpretato il testo in questione nel senso che il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione
previsto, in particolare, dall’art. 8 della direttiva 89/189, comportava l’inapplicabilità delle norme tecniche in oggetto
e la loro inopponibilità ai singoli.
38. All’argomento presentato in udienza dalla SIAE, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta a conoscenza dell’obbligo di apposizione
del contrassegno tramite la notifica del d. lgs. 685/94 come misura di trasposizione della direttiva 92/100, la [OSCURATO:PERSONA]
ribatte che l’obbligo in questione non è una misura di trasposizione della direttiva 92/100, poiché tale obbligo non è necessario
per trasporre la direttiva. Conseguentemente, la notifica, in quanto atto di trasposizione della direttiva 92/100, non poteva
essere intesa come una delle ipotesi previste dall’art. 10 della direttiva 83/189, che esenta gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’obbligo
di notificare gli atti di trasposizione delle direttive comunitarie.
39. Tuttavia, alle presenti osservazioni, che la [OSCURATO:PERSONA] considera già di per sé sufficienti, essa aggiunge che l’obbligo
di apposizione del contrassegno SIAE non è né contrario agli artt. 23 e 25 CE, non essendo connesso ad un passaggio di frontiera
e trattandosi di un obbligo da rispettare prima della commercializzazione, né contrario alla direttiva 92/100, che si limita
a definire l’ambito di applicazione di taluni diritti, ma lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la scelta dei meccanismi per assicurarne
il rispetto. Orbene, l’obbligo di apposizione può essere considerato come un meccanismo.
V –
Valutazione
A –
La ricevibilità della questione pregiudiziale
40. Nonostante le considerazioni del governo italiano, ritengo che la presente questione pregiudiziale sia ricevibile. Certo,
il fatto che il giudice del rinvio si limiti ad allegare la domanda di pronuncia pregiudiziale, così come formulata dall’avvocato
di una parte, non è auspicabile e ha costretto la Corte a chiedere, conformemente all’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura,
chiarimenti al giudice del rinvio con riguardo sia al contesto di fatto e di diritto della causa principale che alle disposizioni
di diritto comunitario da interpretarsi, nonché circa le ragioni per cui il giudice ha ritenuto necessario sollecitarne l’interpretazione.
Ciononostante, non risulta da alcuna norma e, in particolare, non risulta dalla nota informativa riguardante le domande di
pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali (
13
) che, a pena di irricevibilità, debba essere il giudice nazionale a redigere formalmente la o le questioni e a fornire tutte
le informazioni utili sul caso di specie (
14
). Peraltro nella fattispecie, il giudice del rinvio, stando alle sue parole, «accoglie l’istanza di domanda pregiudiziale
come formulata» dall’avvocato del Sig. [OSCURATO:PERSONA].
B –
L’originalità della normativa italiana
41. Nella grande maggioranza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la legge non prevede alcun obbligo di apporre sui supporti il contrassegno dell’organismo
nazionale incaricato della gestione dei diritti d’autore (
15
). Se, ciononostante, tali organismi esigono o raccomandano, come condizione per l’autorizzazione alla riproduzione, che i
supporti rechino determinate indicazioni (
16
), queste ultime devono semplicemente essere riportate sulle copie e non è affatto richiesto che le copie siano provviste di
autoadesivi venduti dall’organismo in questione. Peraltro, l’eventuale richiesta da parte degli organismi interessati di apporre
sulle copie il proprio contrassegno non si fonda su un obbligo giuridico, bensì semplicemente sull’accordo intercorso fra
tali organismi e il titolare dell’autorizzazione alla riproduzione. Pertanto la mancata apposizione del contrassegno non potrebbe
comportare altro che penalità di natura contrattuale, come il pagamento di corrispettivi supplementari.
42. Il sistema giuridico italiano, nel prevedere sanzioni penali in caso di mancata apposizione del contrassegno dell’organismo
incaricato della tutela dei diritti d’autore, presenta quindi caratteristiche originali rispetto ai sistemi degli altri [OSCURATO:PERSONA]
membri dell’Unione europea.
C –
L’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE: una regola tecnica assoggettata all’obbligo di comunicazione
43. L’art. 8 della direttiva 98/34 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] ogni progetto di regola
tecnica. La SIAE e il governo italiano sostengono che la Repubblica italiana non era tenuta a comunicare l’obbligo di apposizione
del contrassegno SIAE perché non si tratterebbe di una regola tecnica. Occorre quindi esaminare la nozione di regola tecnica (
17
) e valutare se tale nozione possa comprendere l’obbligo di apposizione di un siffatto contrassegno.
44. Secondo la Corte non costituiscono regole tecniche, per esempio, le disposizioni nazionali che si limitino a prevedere le
condizioni per lo stabilimento delle imprese, quali le disposizioni che assoggettino l’esercizio di un’attività professionale
ad un previo nullaosta (
18
). Allo stesso modo, una regolamentazione nazionale in materia di orario di chiusura dei negozi, non trattando delle caratteristiche
che i prodotti devono possedere, non costituisce regola tecnica (
19
).
45. Costituiscono, in compenso, regole tecniche le norme particolareggiate che definiscono le condizioni relative ai collaudi
di qualità e di efficienza che devono essere soddisfatte affinché il prodotto possa essere omologato e commercializzato (
20
). Allo stesso modo, costituiscono regole tecniche le disposizioni che impongono alle imprese di richiedere la previa omologazione
del loro materiale (
21
). La Corte ha anche stabilito che la nozione di specificazione tecnica comprende i metodi e i procedimenti di produzione relativi
ai medicinali (
22
). La Corte ha altresì precisato che le regole intese ad impedire la somministrazione di sostanze ad effetto simpatico-mimetico
a bovini da ingrasso costituiscono specificazioni tecniche, in quanto promanano dalle autorità nazionali, si applicano all’intero
territorio nazionale e sono vincolanti nei confronti dei loro destinatari (
23
). La Corte, nella sentenza Bic, ha anche precisato che un contrassegno, che ha lo scopo di informare il pubblico circa gli
effetti di un prodotto sull’ambiente, non si distingue, nonostante sia accompagnato da un sistema di tassa ecologica, da altri
marchi che ricordano ai consumatori gli effetti nocivi dei prodotti considerati per l’ambiente. Tale marchiatura non può pertanto
essere considerata esclusivamente come un provvedimento accessorio di una misura fiscale e deve quindi essere comunicata (
24
). Analogamente, deve essere notificato l’obbligo di indicare sull’etichetta l’origine del prodotto (
25
). Anche le disposizioni nazionali che introducono un divieto di organizzare giochi d’azzardo con l’impiego di talune macchine
da gioco automatiche (
26
), i vincoli relativi a lunghezza ed altezza massima, così come la limitazione della potenza di propulsione delle imbarcazioni
da diporto a motore (
27
) o le disposizioni legislative nazionali che vietano l’utilizzazione di qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico,
in qualsiasi luogo pubblico o privato, nonché l’utilizzazione di giochi al computer nei locali di imprese che forniscono servizi
Internet e assoggettano la gestione di tali imprese al rilascio di un’autorizzazione speciale, devono essere qualificate come
regole tecniche (
28
).
46. Nella fattispecie, come già sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE è equiparabile all’obbligo
di marchiatura nella causa Bic, già citata, riguardante un obbligo di marchiatura avente lo scopo di informare il pubblico
circa gli effetti di un prodotto sull’ambiente. Infatti, nella presente causa, il contrassegno mira, come hanno sostenuto
la SIAE e il governo italiano nelle loro osservazioni, ad informare i consumatori e le forze dell’ordine che le copie sono
legali. Pertanto, come ha dichiarato la Corte al punto 23 della sentenza nella summenzionata causa [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare
che l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE costituisce, per riprendere la terminologia adottata dalla Corte al punto
citato «secondo la definizione di tale nozione contenuta al [punto 11 della direttiva 98/48], una regola tecnica de jure,
giacché la sua “osservanza è obbligatoria (…) per la commercializzazione” del prodotto, e che si tratta, secondo la definizione
di tale nozione contenuta [al punto 2 dell’art. 5 della direttiva 98/34], di una specificazione tecnica, giacché la regola
definisce “le caratteristiche richieste di un prodotto, quali (…) le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda
(…) la marchiatura e l’etichettatura (...)”».
47. Occorre respingere l’argomento del governo italiano secondo cui le opere intellettuali non sarebbero equiparabili a qualsiasi
altro bene commercializzabile poiché non avrebbero la natura di merci. Più che alla nozione di «merce», la direttiva 98/34
si riferisce alla nozione di «prodotto» (
29
). Orbene, secondo la terminologia dell’art. 1, n. 1, della direttiva 98/34, si riferiscono a quella nozione nella parte qui
rilevante «i prodotti di fabbricazione industriale». I CD sono incontestabilmente prodotti di fabbricazione industriale. Inoltre,
la direttiva non esclude dal proprio ambito di applicazione alcun settore, e, in particolare, non esclude le opere intellettuali (
30
). Anzi, la direttiva 98/48 (
31
), emanata un mese dopo la direttiva 98/34, estende il proprio ambito di applicazione ai «servizi della società dell’informazione»,
vale a dire a «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica (…)». Poiché tali
servizi costituiscono senza dubbio «opere intellettuali», non è possibile sostenere che le opere intellettuali non rientrino
nei settori nei quali le regole possono essere qualificate come regole tecniche.
48. Occorre inoltre respingere l’argomento proposto dal governo italiano secondo cui il contrassegno SIAE non sarebbe equiparabile
a una marchiatura in base a regole tecniche in quanto identificherebbe essenzialmente le caratteristiche dell’opera intellettuale
riprodotta e, quindi, del «corpus mysticum», senza caratterizzare il «corpus mecchanicum», ovvero il supporto. In realtà,
questa distinzione è fittizia. Il contrassegno SIAE mira, come si è appena ricordato, ad informare i consumatori e le forze
dell’ordine che i CD sono stati duplicati nel rispetto dei diritti d’autore. Il contrassegno si riferisce dunque anche al
supporto.
49. Pertanto, in forza dell’art. 8 della direttiva 98/34, secondo cui «gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA]
ogni progetto di regola tecnica», la Repubblica italiana avrebbe dovuto comunicare l’obbligo di apposizione del contrassegno
SIAE, quale risulta dalle disposizioni nazionali in vigore al momento dei fatti, ovvero dal d. lgs. 685/94.
50. Inoltre, alla SIAE, che sostiene che, qualora si intenda per obbligo di apposizione del contrassegno SIAE una regola tecnica
per la quale doveva essere data comunicazione, tale comunicazione sarebbe avvenuta indirettamente, essendo stato comunicato
alla [OSCURATO:PERSONA] il d. lgs. come misura di attuazione della direttiva 92/100, occorre replicare che, ai sensi dell’art. 8
della direttiva 98/34, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] «anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola
tecnica». Inoltre, la Corte ha già avuto occasione di precisare che la finalità ultima di questa disposizione «è quella di
consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre di informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica
quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace
possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva (83/189)» (
32
). È giocoforza constatare che nessuna notifica è stata effettuata in quest’ottica. La disposizione citata stabilisce inoltre
che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali,
essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del
progetto di regola tecnica». Avuto riguardo all’originalità della normativa italiana in materia rispetto al diritto degli
altri [OSCURATO:PERSONA] membri e visto l’obiettivo generale della direttiva (
33
), tale comunicazione non sarebbe davvero stata superflua.
D –
L’obbligo di comunicazione dell’estensione del campo di applicazione di una regola tecnica
51. La SIAE e il governo italiano sostengono che l’obbligo di apposizione del contrassegno previsto dalla legge 121/87 non doveva
necessariamente essere comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] poiché tale obbligo era già previsto dalla legge del 1941 per le opere
su supporto cartaceo. La legge 121/87, che ha esteso questo obbligo ad altri settori e introdotto sanzioni penali, nonché
il d. lgs. 685/94, che ha abrogato la legge 121/87, non sarebbero altro che adeguamenti al progresso tecnologico, e l’estensione
dei settori assoggettati all’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, pertanto, non avrebbe necessariamente dovuto essere
comunicata.
52. Ciononostante, l’art. 8, prevede anche che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri procedono ad una nuova comunicazione (…) qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione». La Corte ha quindi anche già
precisato che l’estensione del campo di applicazione di una regola tecnica ad altri prodotti costituisce una nuova regola
tecnica (
34
).
E –
L’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare una regola tecnica non comunicata
53. Dalla giurisprudenza della Corte si evince che, non essendo stato comunicato dalla Repubblica italiana alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo
di apposizione del contrassegno SIAE, le autorità italiane non potrebbero perseguire il sig. [OSCURATO:PERSONA] per non aver adempiuto
tale obbligo.
54. Infatti nella sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (
35
), già citata, la Corte ha dichiarato che gli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 devono essere interpretati nel senso che i
singoli possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che
non sia stata notificata conformemente alla direttiva. La Corte osserva che, da un lato, nel prescrivere per gli [OSCURATO:PERSONA] membri
un preciso obbligo di notifica dei progetti prima della loro adozione, tali disposizioni risultano, dal punto di vista del
loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise. D’altro lato, un’interpretazione della direttiva nel senso che
la violazione dell’obbligo di notifica costituisce un vizio sostanziale tale da rendere le regole tecniche in questione inapplicabili
nei confronti dei singoli, risponde alla finalità della direttiva di assicurare l’effettività del controllo comunitario preventivo,
volto alla protezione della libera circolazione delle merci (
36
). Analogamente, nella sentenza 6 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che un privato può invocare l’omessa notifica
di una disposizione nazionale che deve essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura; in
tal caso il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tale disposizione (
37
).
55. Come risulta dalle considerazioni precedenti, l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, previsto dal d. lgs. 685/94 (
38
), dovrebbe essere inteso come regola tecnica. Tale regola tecnica, in violazione delle disposizioni dell’art. 8 della direttiva
98/34, non è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. Le autorità italiane non possono pertanto perseguire il sig. [OSCURATO:PERSONA] per
non aver adempiuto l’obbligo di apposizione del contrassegno. È quindi superfluo rispondere agli altri quesiti sollevati nella
questione pregiudiziale, poiché la loro soluzione non è utile ai fini della soluzione della causa principale (
39
).
VI –
Conclusione
56. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dal Tribunale di Forlì nel
modo seguente:
«Disposizioni nazionali che impongano l’apposizione del contrassegno dell’organismo nazionale incaricato di salvaguardare
i diritti d’autore costituiscono una regola tecnica che deve essere comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, ai
sensi dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si deve procedere a una comunicazione ad ogni estensione
del campo di applicazione del suddetto obbligo. Incombe al giudice nazionale disapplicare una disposizione che non soddisfi
tale obbligo di comunicazione».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– GU L 109, pag. 8.
3
– GU L 204, pag. 37.
4
– GU L 217, pag. 18.
5
– GU L 346, pag. 61.
6
– GU L 167, pag. 10.
7
– GURI 16 luglio 1941, n. 166.
8
– GURI 28 marzo 1987, n. 73.
9
– GURI 16 dicembre 1994, n. 293.
10
– Sentenza 20 marzo 1997, causa C‑13/96 (Racc. pag. I-1753).
11
– La formulazione in vigore al momento dei fatti, e tuttora vigente, è quella del punto 11 della direttiva 98/48 (vedi supra,
«Contesto normativo»).
12
– Sentenza della Corte 30 aprile 1996, causa C‑194/94 (Racc. pag. I‑2201).
13
– GU 2005, L 143, pag. 1.
14
– Così, nella sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a. (Racc. pag. I-3565, punto
37), la Corte stessa ha formulato le questioni alla luce della motivazione dell’ordinanza di rinvio.
15
– I diritti portoghese e rumeno prevedono l’obbligo di apporre un’etichetta sulle copie, siano esse importate o prodotte
sul territorio nazionale. L’apposizione di tale etichetta è considerata come una misura di tutela dei diritti di proprietà
contro la pirateria.
Secondo il diritto portoghese (decreto legge 6 febbraio 1988, n. 39, come modificato dal decreto legge 21 maggio 2004, n. 121/2004,
Diário da República I, Série A, n. 31, del 6 febbraio 1988, pag. 418, modificato dal decreto legge 21 maggio 2004, n. 121,
Diário da República I, Série A, n. 119 del 21 maggio 2004, pag. 3326), il titolare dei diritti di sfruttamento deve richiedere
all’Ispezione generale delle attività culturali (IGAC) l’emissione di un’etichetta da apporre su ogni copia. Sull’etichetta,
il cui modello è stato approvato per decreto, compaiono, in particolare, il contrassegno IGAC, il titolo, la classificazione
e il numero di registrazione. Per ogni etichetta, l’organismo in questione preleva la somma di EUR 0,18 (a cui si aggiunge
una tassa di EUR 37,41 da versare annualmente alla [OSCURATO:PERSONA] di classificazione degli spettacoli). La distribuzione o l’esposizione
di copie prive di tale etichetta obbligatoria della IGAC è punita con un’ammenda che va da EUR 500 a EUR 3 470 in caso di
persona fisica e da EUR 1 000 a EUR 3 000 in caso di una persona giuridica.
Il diritto rumeno (legge 14 marzo 1996, n. 8, relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi, «[OSCURATO:PERSONA]», I
a
parte, 26 marzo 1996, n. 60, e 19 settembre 2005, n. 843, e ordinanza del governo 26 gennaio 2006, n. 25, relativa al rafforzamento
della capacità amministrativa dell’Ufficio rumeno dei diritti d’autore (O.R.D.A.), «[OSCURATO:PERSONA]» I
a
parte, 30 gennaio 2006, n. 84) prevede l’obbligo di apporre una marchiatura olografica sulle copie. Il marchio, il cui modello
è autorizzato dall’O.R.D.A., consiste in un’etichetta adesiva di colore argento con un’immagine tridimensionale, un codice
alfanumerico e l’indicazione [OSCURATO:PERSONA]. L’Ufficio in questione fornisce i marchi olografici su richiesta e previo rilascio
di un’attestazione di iscrizione della copia nel Registro nazionale dei videogrammi. L’interessato deve pagare un corrispettivo
proporzionale al prezzo di vendita e un contributo destinato a coprire le spese amministrative. La commercializzazione o la
detenzione ai fini della commercializzazione di copie prive del marchio costituisce una contravvenzione passibile di ammenda.
Il diritto ellenico e il diritto cipriota hanno preso in esame simili misure, ma non le hanno mai adottate.
16
– Le indicazioni da riprodurre sono le seguenti: Austria: © VBK (Verwertungsgesellschaft bildender Künstler»)/nome dell'autore/titolo
dell’opera; Germania: © VG (Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST) Bild-Kunst, Bonn, anno dell'autorizzazione; Finlandia: nome
dell'autore/© Kuvasto/anno dell'autorizzazione; Svezia: © nome dell'autore/BUS ([OSCURATO:PERSONA] i Sverige)/anno dell'autorizzazione;
Danimarca: © nome dell'autore/COPY-DAN Billedkunst/numero di licenza; Francia: © nome dell'autore/data della pubblicazione
dell'opera; Ungheria: nome dell'autore/titolo dell'opera/HUNGART ©; [OSCURATO:PERSONA]: © nome dell'autore/titolo dell'opera/DACS
(«Design and [OSCURATO:PERSONA]»)/data dell'autorizzazione; [OSCURATO:PERSONA]: © nome dell'autore/titolo originale
dell'opera (con eventuale traduzione)/anno di creazione/c/o [OSCURATO:PERSONA]/anno dell’autorizzazione; Lussemburgo: logo
della SDRM (Société des droits de reproduction mécaniques) - SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs musicaux);
Spagna: logo della SGAE ([OSCURATO:PERSONA] de Autores y Editores). L’Irlanda registra anch’essa le stesse esigenze o raccomandazioni.
17
– La direttiva 98/48, che ha modificato la direttiva 98/34, definisce la nozione di regola tecnica come segue: «(…) specificazione
tecnica (…), comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o
de facto, per la commercializzazione (…)». La nozione di specificazione tecnica rimane definita dalla direttiva 98/34; si
tratta di «una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali
i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al
prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio,
la marcatura e l’etichettatura, nonché i metodi e i procedimenti di produzione (…)». Deve dedursi dalla parola «quali» che
questa lista di specificazioni a carattere tecnico non è assolutamente esaustiva. V. J. [OSCURATO:PERSONA], «Transparenz und Vermeidung
von Handelshemmnissen bei Produktspezifikationen im Binnenmark»,
[OSCURATO:PERSONA] für Wirtschaftsrecht
, n. 4, 1996, pag. 102. Quanto alla nozione di regola tecnica, v. anche S. Lecrenier, «Les articles 30 et suivants CEE et
les procédures de contrôle prévues par la directive 83/189/CEE»,
Revue du [OSCURATO:PERSONA] commun
, gennaio 1985, n. 283, pag. 10; A. Bernhard e V Madner, «[OSCURATO:PERSONA] nach der [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] im Lichte des “CIA-Urteils” des EuGH»,
Journal für Rechtspolitik
n. 6, pag. 87; D. M. Weber, «The notification of Directive 83/189/EEC in the field of direct and indirect taxation»,
EC [OSCURATO:PERSONA]
, 1998, pag. 276.
18
– Sentenza 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag. I-607, punto 45), relativa alla normativa
spagnola che prevede l’obbligo, per gli operatori di servizi d’accesso condizionato per la televisione, di iscriversi in un
registro nazionale creato all’uopo, indicandovi le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzati e di ottenere così un’omologazione
amministrativa di tali mezzi.
19
– Sentenza 20 giugno 1996, cause riunite da C‑418/93 a C‑421/93, da C‑460/93 a C‑462/93, C‑464/93, da C‑9/94 a C‑11/94, C‑14/94,
C‑15/94, C‑23/94, C‑24/94 e C‑332/94, [OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag. I-2975, punto 38).
20
– Sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26.
21
– Ibid. punto 30, e sentenza causa [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 46.
22
– Sentenza 17 settembre 1996, causa C‑289/94, [OSCURATO:PERSONA]/Italia – «Molluschi», (Racc. pag. I‑4405, punto 51).
23
– Sentenza 11 maggio 1999, cause riunite da C‑425/97 a C‑427/97, Albers, (Racc. pag. I‑2947, punti da 16 a 18).
24
– Sentenza, cit., punto 24 (v. L. Levis, «[OSCURATO:PERSONA] SA v. [OSCURATO:PERSONA] – Case C‑13/96»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]
, 1997, pagg. 334-335 e A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1997, pag. 287).
25
– Sentenza 26 settembre 2000, causa C‑443/98, Unilever (Racc. pag. I‑7535, punto 26), riguardante una disposizione per l’etichettatura
relativa all’origine dell’olio d’oliva in Italia.
26
– Sentenza 21 aprile 2005, causa C‑267/03, Lindberg, (Racc. pag. I‑3247, punto 80) (v. I. [OSCURATO:PERSONA], «La sentencia “Lindberg”:
el TJCE confirma y precisa su jurisprudencia relativa al procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas,
Directivas 83/189/CEE y 98/34/CE»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2005, n. 11, pag. 23).
27
– Sentenza 8 settembre 2005, causa C‑500/03, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica portoghese, non pubblicata nella Raccolta, punti 30-31.
28
– Sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑65/05, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (Racc. pag. I‑10341, punto 61).
29
– La direttiva riguarda «le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che vietano la fabbricazione,
l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto (…)» (punto 9 della direttiva 98/38, sostituito dal punto 11
della direttiva 98/48).
30
– Anzi, la direttiva comprende anche i prodotti agricoli, l’alimentazione umana e animale e i medicinali (art. 1, punto 2,
della direttiva 98/34).
31
– La direttiva indica espressamente, all’art. 1, punto 2, i settori esclusi dal proprio ambito di applicazione. Si tratta,
in particolare, dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.
32
– Sentenze 16 settembre 1997, causa C‑279/94, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, «Amianto», (Racc. pag. I‑4743, punto 40), riguardante le
norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto in Italia, e 7 maggio 1998, causa C‑145/97, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, (Racc. pag. I‑2643,
punto 12), riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati in Belgio.
33
– La Corte, nella sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], causa C‑194/94, cit., punto 50, ha così rilevato che «scopo della
direttiva non è semplicemente informare la [OSCURATO:PERSONA], ma appunto (…) in una prospettiva più ampia, eliminare o limitare
gli ostacoli agli scambi, informare gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato, dare alla
[OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri il tempo necessario per reagire e proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni
alla libera circolazione delle merci derivanti dalla misura progettata e lasciare alla [OSCURATO:PERSONA] il tempo necessario per
proporre una direttiva di armonizzazione. D’altra parte, il testo degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 è chiaro, dal momento
che essi prevedono una procedura di controllo comunitario dei progetti di regolamentazione nazionali e la subordinazione della
data della loro entrata in vigore al benestare o alla non opposizione della [OSCURATO:PERSONA]».
34
– Sentenza 1° giugno 1994, causa C‑317/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania – «strumenti medici sterili», (Racc. pag. I‑2039, punto 25),
riguardante l’estensione di certi obblighi di etichettatura già applicati ai medicinali agli strumenti medici del tipo destinato
ad essere usato una sola volta. Analogamente, nella citata sentenza Lindberg, punti 84-85, la Corte ha precisato che la ridefinizione,
in una normativa nazionale, di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto, segnatamente quello consistente nell’impiegare
taluni apparecchi per il gioco d’azzardo, può costituire una regola tecnica da notificarsi (v. A. Bernhard e V. Madner, cit.,
pag. 94).
35
– La causa in questione riguardava la normativa belga in materia di commercializzazione dei sistemi e centrali d’allarme,
che ne impone l’omologazione prima della commercializzazione. Due concorrenti dell’impresa CIA, che commercializza sistemi
d’allarme, avevano accusato questa società del fatto che uno dei suoi prodotti non era conforme ai requisiti della normativa
belga. La Corte dichiara che l’obbligo di omologazione costituisce una regola tecnica e avrebbe dovuto essere notificato.
36
– Sentenza nella causa C‑194/94, cit., punti 40, 44, 48, 55 (v. F. Picod,
Revue des affaires européennes
, 1996 pag. 183; D. Simon,
Europe
, 1996, giugno, Comm. n. 245, pag. 11; U. Vorbach, «Das EuGH-[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] von nationalen
technischen Vorschriften, die nicht zuvor der EU-Kommission notifiziert wurden»
, [OSCURATO:PERSONA] für Wirtschaftsrecht
, n. 4, 1997, pag. 110; S. Lecrenier, «Le contrôle des règles techniques des États et la sauvegarde des droits des particuliers»,
Journal des tribunaux
, 1997, pag. 1; J. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] für Wirtschaftsrecht
, 1996, pag. 383; F. Berrod,
Revue du marché unique européen
, 1996, n. 2, pag. 217; P.J. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, 1996, pag. 1035, F. [OSCURATO:PERSONA], «La confirmation par la Cour du principe de non-opposabilité aux tiers des règles
techniques non notifiées dans le cadre de la directive 83/189/CEE»,
Revue du [OSCURATO:PERSONA]
, 1997, pag. 51).
37
– Causa C‑159/00, Racc. pag. I‑5031, relativa alla normativa francese che obbliga a ricorrere, per lo smaltimento dei rifiuti
risultanti dall’abbandono degli imballaggi, a un’impresa autorizzata o ad organizzare un proprio sistema di raccolta.
38
– Il d. lgs. 685/94 si riferisce ad ogni «supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento». Dai fatti, quali sono stati esposti dal giudice del rinvio e precisati dall’avvocato
del sig. [OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti della Corte, sembra risultare che alcuni CD non contenessero altro che riproduzioni
di quadri, senza video né accompagnamento musicale. CD di questo genere non rientrerebbero dunque nel campo di applicazione
di questo decreto legislativo e non sarebbero quindi destinatari dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE.
39
– Con riferimento alla libera circolazione delle merci, mi limiterò a ricordare che la Corte ha sottolineato che la direttiva
è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, questa libertà, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità. L’utilità
di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva possono costituire
ostacoli agli scambi delle merci fra [OSCURATO:PERSONA] membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze
imperative che perseguono un obiettivo di interesse generale [(sentenze CIA [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40, e 16 giugno
1998, causa C‑226/97, Lemmens, (Racc. pag. I‑3711, punto 35)].