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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 39034/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: a) alla ritenuta responsabilità, sotto il profilo della sussistenza del necessario dolo specifico fondante l'imputazione, alla luce dell'accertata fittizietà delle sue formali funzioni gestorie; b) all'esatta qualificazione dei fatti, da ricondurre, in ipotesi difensiva, all'interno della più lieve fattispecie di cui all'art. 217

I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso è generico, in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, quindi, privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; a fronte, infatti, di una motivazione logicamente corretta (che, nel vagliare i singoli motivi d'appello, ha dato conto, analiticamente, delle ragioni del rigetto) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in—ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso il 5 novembre 2025 Il C ig e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: a) alla ritenuta responsabilità, sotto il profilo della sussistenza del necessario dolo specifico fondante l'imputazione, alla luce dell'accertata fittizietà delle sue formali funzioni gestorie; b) all'esatta qualificazione dei fatti, da ricondurre, in ipotesi difensiva, all'interno della più lieve fattispecie di cui all'art. 217 I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso è generico, in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, quindi, privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; a fronte, infatti, di una motivazione logicamente corretta (che, nel vagliare i singoli motivi d'appello, ha dato conto, analiticamente, delle ragioni del rigetto) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in—ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso il 5 novembre 2025 Il C ig e estensore Il
Sentenza Cassazione n. 39034/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris