CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12224/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ORSOe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 565/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il17/10/2017, R.G.N. 3863/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], accertata la invalidità delle clausole di durata apposte ai contratti di arruolamento in forza dei quali il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze della società convenuta nell’arco temporale 9 dicembre 1997/ 4 novembre 2009, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 9 dicembre 1997 e il diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ordinando alla datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da ora RFI) la riammissione in servizio del [OSCURATO:PERSONA] e condannando la suddetta al pagamento a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5 l. n. 183/2010 di una somma pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, indennità complessivamente quantificata in € 12.667,44; 2. la Corte di appello di Roma, respinto l’appello principale della società, in parziale accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato in aumento la retribuzione globale di fatto al quale era stata parametrata la indennità risarcitoria, avendo incluso nella medesima le voci riferite all’indennità di presenza a bordo ora e le indennità di presenza a bordo giorno; 3. per la cassazione della decisione RFI ha proposto ricorso affidato a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 332, comma 2, 325 e 373 cod. nav. censurando la sentenza impugnata per avere affermato la nullità del primo contratto e quindi la imprescrittibilità dell’azione di nullità; sostiene, in sintesi, che non vi era spazio per tale declaratoria di nullità in quanto il difetto di indicazioni relative alla durata del rapporto comportava ai sensi dell’art. 332, ultimo comma , cod. nav. la conver sione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere pronunziato su una domanda di nullità del contratto ex art. 1344 cod. civ., domanda che non sarebbe stata specificamente formulata in primo grado; 3. con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione del contraddittorio; si sostiene che ove pure fosse stato consentito di sollevare in via officiosa la questione di nullità del contratto ex art. 1344 cod. civ. la Corte territoriale avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per il deposito di osservazioni sulla questione; 4. con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 326 cod. nav. e dell’art.1344 cod. civ. nonché omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non avere correttamente interpretato la nozione di frode alla legge in relazione all’orientamento espresso dalla CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo la valutazione di fatti oggetto di discussione tra le parti; 5. con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 373 cod. nav. censurandosila sentenza impugnata per non avere fatto decorrere la prescrizione dei diritti nascenti dai contratti di arruolamento dalla data del singolo sbarco; 6. con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. censurandosi la sentenza imp ugnata per avere, sulla base di errati presupposti in fatto ed in diritto, escluso che il rapporto si fosse estinto per comportamento in tal senso concludente delle parti;7. con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 32 legge n. 183/2010 contestandosi la disposta liquidazione della indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità, misura che si assume non giustificata alla luce delle concrete circostanze di fatto; 8. il primo motivo di ricorso deve essere respinto; 8.1. la Corte di appello ha mostrato di collegare la nullità del primo contratto, stipulato per più viaggi sulla rotta [OSCURATO:PERSONA] e viceversa , al fatto che in esso non era indicata alcuna durata, neppure con rinvio ad un arco temporale massimo; 8.2. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 3869/2001, Cass.n. 777/2005, Cass. n. 7368 /2005, Cass. n. 11939 /2005, Cass. n. 14814/2005, Cass. n. 19494/2014) secondo cui la tesi restrittiva prospettata dalla società di navigazione (per la quale, in sostanza, è sufficiente la spendita delle espressioni 'a viaggio' o 'a termine' perché non possa trovare applicazione l'art. 332, co. 2, cod. nav.) è contraria a principi di carattere generale e alla ratio della previsione legislativa che non ha affatto inteso affermare che la astratta denominazione del contratto come contratto a termine o a viaggio sia sufficiente all'effettiva qualificazione dello stesso in tal senso, anche in mancanza della effettiva specificazione del termine o del viaggio; 9.1. deve escludersi infatti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto la Corte di appello ha ricostruito il contenuto del ricorso introduttivo nel senso che esso fosse inteso a far valere la nullità dei contratti in questione anche sotto il profilo della frode alla legge realizzata attraverso la reiterazione di contratti di arruolamento utilizzati quale strumento per far fronte a stabili carenze di organico in sostanziale elusione del principio di generale preferenza del contratto a tempo indeterminato; non appare quindi invocabile la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato venendo in rilievo una questione che involge la interpretazi o ne della domanda e dei suoi confini istituzionalmente riservata al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18/2015, Cass. n. 21421/2014, Cass. n. 12944/2012, Cass. n. 21208/2005 nonché, in fattispecie analoghe a quella in questa sede delibata, Cass. n.18155/2018, Cass. n. 13974/20Cass. 31/5/201p n.13974) laddove il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 18868/2015; Cass. n. 455/ 2011) ; la ricostruzione della Corte distrettuale del contenuto dell’atto introduttivo del [OSCURATO:PERSONA] non è validamente contrastata dall’odierna ricorrente che si limita ad una lettura meramente contrappositiva a quella fatta propria dal giudice di merito la cui qualificazione giuridica della pretesa azionata risulta suffragata dalle chiare deduzioni dell’originario ricorrente secondo quanto evincibile dai brani del ricorso di primo grado trascritti nel ricorso per cassazione, ( v. in particolare, ricorso , pag. 20 e sg.); le considerazioni che precedono rendono ultronea la verifica della eventuale infondatezza del motivo alla luce della giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligatorietà di "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 26242/2014); 10. l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso assorbe la necessità di esame del terzo motivo, comunque infondato alla luce del principio secondo il quale l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass. n. 11724/2021, Cass. n. 1617/2022);11. il quarto motivo di ricorso deve essere respinto; non si ravvisano infatti le dedotte violazioni di legge in relazione all’art.326 cod. nav. e all’art. 1344 cod. civ., in quanto la decisione sul punto risulta coerente con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in sintesi, in tema di arruolamento marittimo a tempo determinato per prestazioni da svolgere in qualità di marinai sulle navi traghetto, pur costituendo la previsione dell’art. 326 cod. nav., che stabilisce la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di successione ininterrotta di una pluralità di contratti a termine per una durata superiore all'anno, - in via generale e astratta - misura adeguata ad assicurare l'effettività della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, applicabile - come affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 3 luglio 2014, in C-362/13) - anche ai lavoratori marittimi, non esclude che il giudice in applicazione dell'art. 1344 cod. civ., sia tenuto ad accertare e, caso per caso, se l'esercizio della facoltà di assumere a tempo determinato integri una frode alla legge, dovendosi a tal fine considerare il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale in atti.( Cass. n. 177/2019, Cass. n. 14828/2018, Cass. n. 59/2015); 11.1. la denunzia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile sia per difetto di decisività delle circostanza articolate (es. diversità di mansioni numero dei contratti ecc.), sia per essere le risultanze asseritamente trascurate non evocate nel rispetto dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ. sia, infine, per la preclusione scaturente dalla esistenza di una doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter , ultimo comma , cod. proc. civ. ; secondo l'orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve infatti indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 20994/2019, Cass.n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014); nello specifico parte ricorrente si è sottratta a tale onere non potendo utilmente venire in considerazione le argomentazioni sul punto articolate nella memoria difensiva di RFI depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1. cod. proc. civ. la quale non può integrare imotivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. 18/12/2014 n. 26670); 12. il quinto motivo di ricorso è infondato; nella specie non vengono in rilievo diritti nascenti dal contratto di arruolamento bensì dall'azione di nullità (parziale) del contratto che ha natura imprescrittibile (Cass. n. 11939/2005, Cass. Sez. Un. n. 575 /2003, Cass. n. 22146/2014). In particolare, Cass. n. 22146/2014, ha chiarito che "Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizi one - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultimenorme espressamente previste "). Non si dubita, quindi che nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato l'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine sia qualificabile come azione imprescrittibile di nullità parziale del contratto, secondo un concetto consolidato riconducibile al diritto vivente affermato anche in ipotesi di pluralità di contratti a termine illegittimamente apposto (in quanto stipulati in frode alla legge) con conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato (vedi Cass.n. 14996/2012) L'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla società ricorrente, non avrebbe potuto incidere sulla azione di nullità del termine per la natura che le è propria e che ridonda in termini di non prescrittibilità della azione, atteso che sia la nullità della "clausola a viaggio ” , sia la nullità del termine finale illegittimamente apposto, non inficiano l'intero contratto, comportando la conversione dello stesso in un unico rapporto a tempo indeterminato decorrente dal primo degli imbarchi; 13. il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la esclusione della esistenza della causa di risoluzione, per mutuo consenso, del rapporto, non è frutto dell’errata interpretazione e falsa applicazione delle norme di riferimento ma di un giudizio di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass.13958/2018, Cass. 29781/2017), astrattamente incrinabile dalla deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo, la cui deduzione è preclusa dalla rilevata esistenza di doppia conforme ; 14. il settimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura che investe la quantificazione dell’importo della indennità risarcitoria non contesta la conformità del concreto criterio utilizzato al parametro normativo ma sollecita una diversa valutazione degli elementi i l cui apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in questa sede (Cass. n. 1320/2014, Cass. n. 5198/2014, Cass. n. 6122/2014); 15. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 16. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente