CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona delSostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 8 giugno 2026 daldifensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso ed ha chiesto la liquidazione delle spese processualirelative al presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione dicondanna adottata dal Tribunale di Palermo in data 29 settembre 2023, proponericorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendoa ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensidell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.1.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1,lett. e, cod. proc. pen.) in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elementopsicologico, nel delitto di ricettazione, che deve sostenere la consapevolezza dellaprovenienza da delitto dell’assegno offerto in pagamento della merce acquistata.In particolare, il ricorrente deduce che la prova della consapevolezza dellaprovenienza da delitto dell’assegno dato in pagamento non può sortire dallamancata indicazione della sua fonte di ricezione, perché per tal via si realizzaun’inammissibile inversione dell’onere della prova, con violazione del principio dicolpevolezza che presiede alla regola di giudizio scandita nel testo dell’art. 533,comma 1, cod. proc. pen.Peraltro, nel giudizio di merito si assume che l’imputato non ha mai riferitoalcunché in ordine alle modalità e fonti della ricezione dell’assegno, laddove nelcorso delle indagini preliminari lo stesso, sentito nella qualità di persona informatasui fatti, aveva indicato precisamente alla polizia giudiziaria la persona (OrazioPerna, da Siracusa) dalla quale aveva ricevuto il titolo in pagamento di un cavallo;circostanza questa che non era mai stata verificata da alcuno.La motivazione spesa dai giudici di merito sarebbe pertanto meramenteapparente e comunque manifestamente illogica, in quanto non spiega perché maidal silenzio serbato in dibattimento debba trarsi la convinzione della sussistenzadell’elemento psicologico che deve coprire il momento della ricezione della resdelittuosa.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ancora violazione e falsaapplicazione della legge penale incriminatrice e mancanza di motivazione (art.606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 648 cod. pen.)su circostanza specificamente dedotta con i motivi di gravame spesi nel merito inordine al deficit probatorio della sua certa esclusione dalla partecipazione (anchein concorso) al delitto presupposto.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio esiziale di motivazione (art.606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per insanabile contraddittorietà intrinsecadella motivazione della sentenza di secondo grado, rispetto a quella di primogrado, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate inappello mentre erano state già riconosciute dal primo giudice in misura equivalentealla contestata recidiva qualificata.4. Ancora, i vizi della violazione della legge penale (art. 62 bis cod. pen.) edella manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod.proc. pen.) sono dedotti per avere la Corte di merito rigettato la motivata richiestadi riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione dellacondotta sostanziale e processuale tenuta.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso difetta della necessaria allegazionedell’elemento di prova che non sarebbe stato esaminato (le dichiarazioni rese allapolizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari dallo stesso imputato, sentitoin allora come persona informata sui fatti) dalla Corte. Per il principio diautosufficienza del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv.280419), il ricorrente avrebbe dovuto infatti allegare al testo del ricorso il verbaledelle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indaginipreliminari, della cui omessa valutazione (processo svolto nelle forme del ritoordinario) si duole il ricorrente. In mancanza, la Corte di legittimità non ha accessoagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e non può pertantoapprezzare la circostanza dedotta.Consegue che la motivazione della Corte di merito, che fa derivare dal silenzioserbato nel corso del processo la logica deduzione di una ricezione in mala fede,appare logica e congruente, trovando peraltro conforto nella consolidatagiurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016,Alotta, Rv. 268713 – 01: Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, laprova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, ancheindiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione dellaprovenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. In motivazione, laCorte ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di oneredella prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è lastessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indaginesulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessarioaccertamento sulle modalità acquisitive della stessa.).Del resto, la detta consapevolezza si può certamente trarre dal rifiuto o dallaincompiuta o inesatta indicazione del soggetto cedente, oltre che dell’occasionedella ricezione. Circostanze che evidentemente devono essere rappresentate nellasede processuale propria. Si è, infatti, ripetutamente affermato che “non sirichiede, in tal modo, all’imputato di provare la legittima provenienza del possessodelle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine delpossesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad unonere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un temadi prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possanoessere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del liberoconvincimento (sin da Sez. U., n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914 –01, in motivazione); principio che il Collegio condivide e fa proprio. Del resto, ildolo di ricettazione, nella forma eventuale, può identificarsi anche nella condottadell’agente che ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata oricevuta fosse di illecita provenienza (Sez. U. n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010,Nocera, Rv. 246324); in particolare, si è precisato che il dolo eventuale èravvisabile quando l’agente, consapevole dell’eventualità della provenienzadelittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienzaavesse avuto la certezza.Nella fattispecie, i giudici di merito hanno, altresì, valorizzato la circostanzasicuramente indicativa che l’assegno offerto in pagamento era stato consegnato inbianco, così rendendo del tutto implausibile l’assunto della sua legittima ricezioneda parte dell’imputato.1.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, essendo onerepreciso dell’imputato del delitto di ricettazione indicare circostanze precise inerentialla realizzazione del delitto presupposto (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep.2022, Desideri, Rv. 282955 – 01: Ai fini della configurabilità del delitto diricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrentenel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova delcontrario), non potendo -in mancanza di precise allegazioni- la circostanza esserericonosciuta ex officio.1.3. Quanto al segnalato contrasto tra la motivazione della sentenza d’appello,che ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanzedi equivalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva, il motivo di ricorsodifetta della necessaria manifestazione di interesse (art. 568, comma 4, cod. proc.pen.). Le dette circostanze attenuanti sono state già riconosciute dal primo giudicee stimate equivalenti alla recidiva qualificata (punto della motivazione non attintodai motivi di ricorso). L’errore del giudice di appello, che non si è avvedutodell’occorso, non ha determinato alcun effetto dannoso, in termini sanzionatori perl’imputato, né il ricorrente deduce che la Corte avrebbe dovuto argomentare ilrigetto della domanda di prevalenza sulla recidiva delle già riconosciute attenuanti,essendosi invece il ricorrente doluto solo del formale rigetto del riconoscimentodelle dette circostanze attenuanti, già positivamente vagliate da primo giudice. Adogni modo, la contestata e ritenuta recidiva reiterata ostava normativamente (art.69, comma quarto, cod. pen.) all’invocato giudizio di prevalenza. Difetta pertantoil necessario concreto interesse (Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019,Bondani, Rv. 275962 - 01) alla deduzione dei vizi segnalati con il terzo ed il quartodei motivi di ricorso.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, a titolo di sanzione.3. L’imputato ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle speseprocessuali sostenute nel grado dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ne hafatto tempestiva e legittima richiesta con la nota trasmessa a mezzo p.e.c. inallegato alle conclusioni ed alla memoria. L’entità delle spese liquidate èdeterminata come da parte dispositiva, in ragione del rito che non ha visto le partipartecipare in presenza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro duemila, oltre accessori di legge.Così deciso il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]