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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 21597/2023

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one tra l’oggetto del decreto di convocazione e questioni poi dibattute- esclusione – necessarietà del rispetto del diritto di difesa Ud.16/05/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5485/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoCIMETTI MAURIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 31/2021depositata il 12/ 02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 31 del 13.1.2021, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato ed avverso la sentenza di pari data con cui lo stesso giudice ha dichiarato il fallimento della predetta società.

La Corte d’Appello, previo rigetto delle eccezioni svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla regolarità della procedura ex art. 162 legge fall., ha evidenziato l’inidoneità della relazione dell’attestatore ad offrire una informazione completa ed adeguata ai creditori in ordine alla congruità delle valutazioni di stima dei cespiti immobiliari, avendo costui recepito acriticamente quelle compiute dallo stimatore della società proponente senza analizzare e dar conto delle discordanze dei valori di stima rispetto alle perizie svolte sugli stessi immobili in occasione della prima domanda di concordato ed in sede di esecuzione immobiliare individuale.

Infine, la Corte d’Appello ha disatteso la prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui il Tribunale aveva travalicato i limiti dei poteri di verifica dell’ammissibilità della proposta concordataria.

In particolare, ad avviso del giudice d’appello, il giudice di primo grado si era limitato a rilevare carenze dell’attestazione in ordine ad elementi essenziali per la realizzabilità e sostenibilità del programma concordatario, non sindacando il merito delle valutazioni stima compiute dal perito incaricato dalla proponente ed avallate dall’attestatore, bensì censurando l’incompletezza dell’indagine informativa offerta dai creditori dall’attestazione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 161 comma 6° e 7°, 162 comma 2°, 173 legge fall..

Si duole la ricorrente che il Tribunale di Verona aveva fissato l’udienza ex art. 162 comma 2° legge fall. per discutere questioni (pagamento dei creditori prededucibili e/o privilegiati, voto del creditore privilegiato) estranee al sindacato che il Tribunale svolge in sede di ammissione di una società al concordato preventivo, ma semmai rilevanti ai fini del procedimento ex art. 173 legge fall..

Inoltre, la ricorrente lamenta l’incoerenza del provvedimento di inammissibilità della domanda concordataria, pronunciato in data 1 luglio 2020, rispetto alle questioni indicate nel provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 162 comma 2° legge fall..

2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che la Corte d’Appello ha dato atto che, nel corso del procedimento ex art. 162 legge fall., alle questioni originariamente indicate dal Tribunale (sopra indicate), si erano aggiunte quelle relative alla correttezza e completezza delle informazioni ai creditori, contenute nel piano e nella relazione dell’attestatore.

Ciò non aveva determinato, tuttavia, una violazione del diritto di difesa per una pluralità di motivi.

In primo luogo, in quanto il sorgere di tali questioni era stato una diretta conseguenza della scelta dello stesso debitore di provvedere, a ridosso dell’udienza, ex art. 162 legge fall., del 26.6.2000, al deposito del piano e della proposta di concordato (precedentemente presentata con riserva).

Inoltre, emerge dalla ricostruzione della Corte d’Appello, che i difensori erano stati posti a conoscenza delle note contenenti le osservazioni del commissario giudiziale al contenuto del piano e della proposta, tanto è vero che “anche in replica alle osservazioni” suddette, avevano depositato alla predetta udienza del 26.6.2000 documenti e svolto deduzioni difensive, segnatamente in relazione al valore degli immobili inseriti nel concordato ed alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione.

Peraltro, la ricorrente, a fronte delle osservazioni depositate a stretto giro dal commissario giudiziale, non aveva richiesto la concessione di un termine per potervi più ampiamente replicare e/o integrare le proprie difese, ritenendolo evidentemente non necessario.

Infine, la ricorrente non aveva neppure indicato quali specifici profili del diritto di difesa erano stati concretamente lesi in conseguenza della ristrettezza del termine concesso per replicare alle osservazioni del commissario giudiziale.

La ricorrente non ha minimamente contestato tale ricostruzione della Corte d’Appello, così non negando che nel procedimento ex art. 162 comma 2° legge fall. non solo era stata posta nelle condizioni di interloquire su quei profili di criticità del piano e della proposta concordataria evidenziati dal [OSCURATO:PERSONA] (ritenuti insuperabili dal Tribunale ai fini dell’ammissione della debitrice alla procedura di concordato), ma aveva, in concreto, effettivamente controreplicato alle osservazioni dello stesso Commissario, non richiedendo neppure la concessione di un ulteriore termine a difesa.

Orbene, non vi è dubbio che nessuna violazione del diritto di difesa sia stata perpetrata nel corso del procedimento ex art. 162 legge fall., atteso che la norma in oggetto, come emerge chiaramente dall’espressione piuttosto scarna ”sentito il debitore in camera di consiglio”, non richiede particolari formalità nello svolgimento di tale procedimento, né impone una necessaria esatta corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione ex art. 162 legge fall. e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, rilevando in modo imprescindibile, ai fini della regolarità del procedimento, l’osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (nella fattispecie rispettato).

Va, peraltro, osservato che non sussiste una differenza ontologica rilevante tra il procedimento ex art. 162 comma 2° legge fall. e quello ex art. 173 legge cit, essendo il primo finalizzato ad accertare la “sussistenza” , mentre il secondo la “persistenza”, ma sempre comunque delle condizioni di ammissibilità della procedura.

Va, infine, osservato che la ricorrente non si è minimamente confrontata con le precise argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a reiterare apoditticamente le precedenti doglianze.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.160 e 162 legge fall., per non avere la Corte d’Appello rilevato che il Tribunale, in sede di ammissione, aveva sindacato la fattibilità economica del piano.

Lamenta la ricorrente che il Tribunale avrebbe introdotto, surrettiziamente, un giudizio sulla non fattibilità economica del programma concordatario, facendo riferimento alle stime dei compendi immobiliari destinati alla vendita e all’analisi effettuata dal testatore su tali elementi.

4. Il motivo è infondato.

Va osservato che il Tribunale di Verona, come evidenziato dalla Corte d’Appello, nel valutare le condizioni di ammissibilità della società debitrice alla procedura di concordato, ha fondato il proprio giudizio negativo sulla inidoneità della relazione di attestazione ad offrire una informazione completa ed adeguata ai creditori, e ciò in quanto tale attestazione aveva recepito le valutazioni di stima compiute dallo stimatore incaricato dalla società proponente, senza sviluppare su di esse un autonomo, effettivo ed argomentato controllo critico, oltre a non aver analizzato e dato conto delle discordanze dei valori di stima rispetto alle perizie svolte sugli stessi immobili in occasione della prima domanda di concordato ed in sede di esecuzione immobiliare individuale.

Non vi è dubbio che i giudici di merito, nello svolgere tali osservazioni, non abbiano affatto travalicato i limiti dei poteri attribuiti al Tribunale ai fini della valutazione dei presupposti di ammissione alla procedura concordataria, avendo gli stessi fatto buon uso del seguente principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte: “ In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori” (vedi Cass n. 5825/2018; conf.

Cass. n. 5653/2019).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 161 comma 6° , 162 comma 2°, per avere la Corte d’Appello ritenuto non ammissibile la domanda di concordato per nullità dell’attestazione.

Ad avviso della ricorrente, entrambi i giudici di merito non avrebbero, in realtà, criticato il metodo dell’attestatore, ma sindacato la fattibilità economica del piano attraverso il contenuto della perizia, tanto è vero che la discussione si era incentrata proprio sui valori indicati dalle perizie rispetto ai valori di mercato.

L’attestatore aveva, infatti, dimostrato di aver autonomamente valutato le perizie redatto dal perito incaricato dalla società proponente, avendo esplicitato, seppure per relationem, l’iter logico seguito nella valutazione e i motivi della sua adesione ai criteri utilizzati da quel perito.

6. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che la ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non fa altro che muovere censure di merito, essendo finalizzate solo a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one tra l’oggetto del decreto di convocazione e questioni poi dibattute- esclusione – necessarietà del rispetto del diritto di difesa Ud.16/05/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5485/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoCIMETTI MAURIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 31/2021depositata il 12/ 02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 31 del 13.1.2021, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato ed avverso la sentenza di pari data con cui lo stesso giudice ha dichiarato il fallimento della predetta società. La Corte d’Appello, previo rigetto delle eccezioni svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla regolarità della procedura ex art. 162 legge fall., ha evidenziato l’inidoneità della relazione dell’attestatore ad offrire una informazione completa ed adeguata ai creditori in ordine alla congruità delle valutazioni di stima dei cespiti immobiliari, avendo costui recepito acriticamente quelle compiute dallo stimatore della società proponente senza analizzare e dar conto delle discordanze dei valori di stima rispetto alle perizie svolte sugli stessi immobili in occasione della prima domanda di concordato ed in sede di esecuzione immobiliare individuale. Infine, la Corte d’Appello ha disatteso la prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui il Tribunale aveva travalicato i limiti dei poteri di verifica dell’ammissibilità della proposta concordataria. In particolare, ad avviso del giudice d’appello, il giudice di primo grado si era limitato a rilevare carenze dell’attestazione in ordine ad elementi essenziali per la realizzabilità e sostenibilità del programma concordatario, non sindacando il merito delle valutazioni stima compiute dal perito incaricato dalla proponente ed avallate dall’attestatore, bensì censurando l’incompletezza dell’indagine informativa offerta dai creditori dall’attestazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso. Tutte le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 161 comma 6° e 7°, 162 comma 2°, 173 legge fall.. Si duole la ricorrente che il Tribunale di Verona aveva fissato l’udienza ex art. 162 comma 2° legge fall. per discutere questioni (pagamento dei creditori prededucibili e/o privilegiati, voto del creditore privilegiato) estranee al sindacato che il Tribunale svolge in sede di ammissione di una società al concordato preventivo, ma semmai rilevanti ai fini del procedimento ex art. 173 legge fall.. Inoltre, la ricorrente lamenta l’incoerenza del provvedimento di inammissibilità della domanda concordataria, pronunciato in data 1 luglio 2020, rispetto alle questioni indicate nel provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 162 comma 2° legge fall.. 2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato che la Corte d’Appello ha dato atto che, nel corso del procedimento ex art. 162 legge fall., alle questioni originariamente indicate dal Tribunale (sopra indicate), si erano aggiunte quelle relative alla correttezza e completezza delle informazioni ai creditori, contenute nel piano e nella relazione dell’attestatore. Ciò non aveva determinato, tuttavia, una violazione del diritto di difesa per una pluralità di motivi. In primo luogo, in quanto il sorgere di tali questioni era stato una diretta conseguenza della scelta dello stesso debitore di provvedere, a ridosso dell’udienza, ex art. 162 legge fall., del 26.6.2000, al deposito del piano e della proposta di concordato (precedentemente presentata con riserva). Inoltre, emerge dalla ricostruzione della Corte d’Appello, che i difensori erano stati posti a conoscenza delle note contenenti le osservazioni del commissario giudiziale al contenuto del piano e della proposta, tanto è vero che “anche in replica alle osservazioni” suddette, avevano depositato alla predetta udienza del 26.6.2000 documenti e svolto deduzioni difensive, segnatamente in relazione al valore degli immobili inseriti nel concordato ed alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione. Peraltro, la ricorrente, a fronte delle osservazioni depositate a stretto giro dal commissario giudiziale, non aveva richiesto la concessione di un termine per potervi più ampiamente replicare e/o integrare le proprie difese, ritenendolo evidentemente non necessario. Infine, la ricorrente non aveva neppure indicato quali specifici profili del diritto di difesa erano stati concretamente lesi in conseguenza della ristrettezza del termine concesso per replicare alle osservazioni del commissario giudiziale. La ricorrente non ha minimamente contestato tale ricostruzione della Corte d’Appello, così non negando che nel procedimento ex art. 162 comma 2° legge fall. non solo era stata posta nelle condizioni di interloquire su quei profili di criticità del piano e della proposta concordataria evidenziati dal [OSCURATO:PERSONA] (ritenuti insuperabili dal Tribunale ai fini dell’ammissione della debitrice alla procedura di concordato), ma aveva, in concreto, effettivamente controreplicato alle osservazioni dello stesso Commissario, non richiedendo neppure la concessione di un ulteriore termine a difesa. Orbene, non vi è dubbio che nessuna violazione del diritto di difesa sia stata perpetrata nel corso del procedimento ex art. 162 legge fall., atteso che la norma in oggetto, come emerge chiaramente dall’espressione piuttosto scarna ”sentito il debitore in camera di consiglio”, non richiede particolari formalità nello svolgimento di tale procedimento, né impone una necessaria esatta corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione ex art. 162 legge fall. e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, rilevando in modo imprescindibile, ai fini della regolarità del procedimento, l’osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (nella fattispecie rispettato). Va, peraltro, osservato che non sussiste una differenza ontologica rilevante tra il procedimento ex art. 162 comma 2° legge fall. e quello ex art. 173 legge cit, essendo il primo finalizzato ad accertare la “sussistenza” , mentre il secondo la “persistenza”, ma sempre comunque delle condizioni di ammissibilità della procedura. Va, infine, osservato che la ricorrente non si è minimamente confrontata con le precise argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a reiterare apoditticamente le precedenti doglianze. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.160 e 162 legge fall., per non avere la Corte d’Appello rilevato che il Tribunale, in sede di ammissione, aveva sindacato la fattibilità economica del piano. Lamenta la ricorrente che il Tribunale avrebbe introdotto, surrettiziamente, un giudizio sulla non fattibilità economica del programma concordatario, facendo riferimento alle stime dei compendi immobiliari destinati alla vendita e all’analisi effettuata dal testatore su tali elementi. 4. Il motivo è infondato. Va osservato che il Tribunale di Verona, come evidenziato dalla Corte d’Appello, nel valutare le condizioni di ammissibilità della società debitrice alla procedura di concordato, ha fondato il proprio giudizio negativo sulla inidoneità della relazione di attestazione ad offrire una informazione completa ed adeguata ai creditori, e ciò in quanto tale attestazione aveva recepito le valutazioni di stima compiute dallo stimatore incaricato dalla società proponente, senza sviluppare su di esse un autonomo, effettivo ed argomentato controllo critico, oltre a non aver analizzato e dato conto delle discordanze dei valori di stima rispetto alle perizie svolte sugli stessi immobili in occasione della prima domanda di concordato ed in sede di esecuzione immobiliare individuale. Non vi è dubbio che i giudici di merito, nello svolgere tali osservazioni, non abbiano affatto travalicato i limiti dei poteri attribuiti al Tribunale ai fini della valutazione dei presupposti di ammissione alla procedura concordataria, avendo gli stessi fatto buon uso del seguente principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte: “ In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori” (vedi Cass n. 5825/2018; conf. Cass. n. 5653/2019). 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 161 comma 6° , 162 comma 2°, per avere la Corte d’Appello ritenuto non ammissibile la domanda di concordato per nullità dell’attestazione. Ad avviso della ricorrente, entrambi i giudici di merito non avrebbero, in realtà, criticato il metodo dell’attestatore, ma sindacato la fattibilità economica del piano attraverso il contenuto della perizia, tanto è vero che la discussione si era incentrata proprio sui valori indicati dalle perizie rispetto ai valori di mercato. L’attestatore aveva, infatti, dimostrato di aver autonomamente valutato le perizie redatto dal perito incaricato dalla società proponente, avendo esplicitato, seppure per relationem, l’iter logico seguito nella valutazione e i motivi della sua adesione ai criteri utilizzati da quel perito. 6. Il motivo è inammissibile. Non vi è dubbio che la ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non fa altro che muovere censure di merito, essendo finalizzate solo a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa
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