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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35293/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancanza del dolo e degli artifizi e raggiri necessari per la realizzazione della fattispecie del reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come l'offerta contrattuale on line avesse ad oggetto un orologio Rolex modello submarine, assemblato con parti originali ed alla persona offesa sia stata consegnata un bene del tutto difforme; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che sulle attenuanti generiche, il giudice di appello, alla pagina 1 della sentenza impugnata, ha chiarito come esse non siano concedibili, in assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva e in presenza di numerosi precedenti penali dell'imputato, tra i quali otto specifici per truffa, ricettazione e falsità materiale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancanza del dolo e degli artifizi e raggiri necessari per la realizzazione della fattispecie del reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come l'offerta contrattuale on line avesse ad oggetto un orologio Rolex modello submarine, assemblato con parti originali ed alla persona offesa sia stata consegnata un bene del tutto difforme; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che sulle attenuanti generiche, il giudice di appello, alla pagina 1 della sentenza impugnata, ha chiarito come esse non siano concedibili, in assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva e in presenza di numerosi precedenti penali dell'imputato, tra i quali otto specifici per truffa, ricettazione e falsità materiale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 sette
Sentenza Cassazione n. 35293/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris