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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09355/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZIONE, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;1077 - controricorrente -avverso la sentenza n. 65/2021 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 124/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026Data pubblicazione 13/04/20261.

Il Tribunale di Udine, in accoglimento del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero dell’Istruzione, concui era stata dedotta l’illegittima esclusione da proceduraselettiva per il profilo di assistente amministrativo per l’a.s.2019/20, accertava e dichiarava il diritto della ricorrente almantenimento, con punti 61,35, dell’inclusione in I fascia dellagraduatoria provinciale definitiva permanente di Udine per gliassistenti amministrativi, con decorrenza dall’a.s. 2019/2020,con ogni effetto di legge.2.

La Corte d’Appello di Trieste, in riforma della sentenza diprimo grado, respingeva il ricorso di primo grado, dando rilievo,quanto alle condizioni soggettive della candidata, al fatto, anchericonosciuto dalla stessa, che, al momento della proposizionedella domanda di concorso, era stata condannata dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] in riferimentoall’imputazione di favoreggiamento reale aggravato dallecondizioni previste dall’art. 416-bis c.p., accertato dalsettembre 2014 al marzo 2015.

In particolare, la Cortedistrettuale evidenziava che la Corte d'Appello di Palermo avevaritenuto insussistente l'aggravante, ma affermava che ciò nonspiegava effetti nel giudizio, in quanto i titoli di ammissionedovevano essere valutati alla data di presentazione delladomanda; richiamava il principio secondo cui l'amministrazionescolastica legittimamente può richiedere quale requisito diammissione alle procedure l'insussistenza delle circostanzeostative previste dalla legge n. 16/1992.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre lalavoratrice con 5 motivi; resiste l’amministrazione conNumero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026controricorso; entrambe le parti hanno depositato meNummeoror idai r accolta generale 9355/2026Data pubblicazione 13/04/2026conclusiva.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione ofalsa applicazione degli artt. 58, 59 e 275 d.lgs. n. 267/2000,artt. 10 e 17 d.lgs. n. 235/2012, 95 CCNL Comparto scuola del29.11.2007, 648 c.p.p. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sicontesta, in sintesi, alla sentenza impugnata di avere, da unlato, dato atto dell’avvenuta abrogazione della legge n. 16/1992ad opera del d. lgs. n. 267/2000 e, dall'altro, non consideratoche la modifica normativa ha escluso l'incidenza di condannenon definitive ai fini della non candidabilità, richiedendo invecela definitività della condanna.2.

Con il secondo motivo, viene dedotta nullità dellasentenza per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) perché, si sostiene, la Corteterritoriale ha dato atto della modifica normativa, ma,nonostante ciò, ha ritenuto che la ricorrente fosse priva deirequisiti di ammissione.3.

Con il terzo motivo, viene dedotto omesso esame di fattodecisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per nonavere la Corte territoriale considerato che la sentenza delTribunale di Palermo non era definitiva4.

Con il quarto motivo, viene dedotta violazione dell'art. 97Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo che il rinviocontenuto nella O.M. 21/2019 (concorso per titoli per l’accessoai ruoli provinciali del personale ATA), se interpretato comestatico e non dinamico, contrasterebbe con i principicostituzionali, non potendo l'amministrazione rinviare aNumero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026disposizioni di legge ormai abrogate; si afferma che la puNbumbelrioc dai r accolta generale 9355/2026Data pubblicazione 13/04/2026amministrazione può scegliere di rinviare a determinate normemediante la tecnica del rinvio statico o mediante la tecnica delrinvio dinamico, ma che, in ogni caso, il rinvio deve essere fattoa una norma che, alla data del rinvio, risulti vigente.5.

Con il quinto motivo, viene dedotta violazione o falsaapplicazione degli artt. 3, comma 1, e 27, comma 2, Cost., 58,59 e 275 d.lgs. n. 267/2000, 10 e 17 d.lgs. n. 235/2012, 12preleggi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); si sostiene, conulteriori argomenti, che il requisito di ammissione doveva tenerconto della normativa sopravvenuta; si richiama giurisprudenzadel Consiglio di Stato sul principio di proporzionalità quanto airequisiti di partecipazione alle procedure concorsuali; sievidenzia che la sola pendenza di un procedimento penale almomento della presentazione della domanda di partecipazionea una procedura concorsuale non è sufficiente a giustificarel'esclusione alla procedura medesima.6.

È fondato il secondo motivo di ricorso, con conseguenteassorbimento degli altri.7.

Sussiste effettivamente la denunciata contraddittorietàdella sentenza impugnata, la quale, senza prendere posizionesulla natura del rinvio operato dall’ordinanza ministeriale allalegge n. 16/1992 (se statico, come sostenutodall’amministrazione, o dinamico, come sostenuto dallacandidata), nonostante l’avvenuta abrogazione della legge del1992 in parte qua, antecedente alla pubblicazione del bando, adopera del d.lgs. n. 267/2000, richiama la legge modificativa, mapretermette l’esame di quest’ultima disciplina, che escludel’efficacia ostativa delle sentenze non definitive.8.

Il rinvio statico (o fisso, o recettizio) può anche essereriferito a una norma abrogata; se invece il rinvio è dinamico, laNumero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026normativa successiva non prevede più la condanna non pNausmserao tdai r accolta generale 9355/2026Data pubblicazione 13/04/2026in giudicato a reato grave, ma richiede la condanna definitiva.Risulta dunque affetta da vizio motivazionale la sentenzaimpugnata, che pare avere fatto riferimento alla normaabrogante (che richiede, per l’esclusione dal bando, l’interventodi sentenza definitiva, nel caso di specie mancante), ritenendoal contempo legittimo l’operato dell’amministrazione,determinatasi per l’esclusione a seguito di condanna nondefinitiva, sulla base di norma abrogata.9.

D’altra parte, esula dal perimetro del giudizio di legittimitàl’interpretazione diretta dell’Ordinanza Ministeriale per cui ècausa, spettante al giudice di merito, che dovrà chiarire larilevanza o meno, nella fattispecie concreta, della normativasopravvenuta con riguardo a quella indicata nel bando, rispettoai limiti di accesso all’impiego determinati da condanna nondefinitiva al momento della partecipazione alla proceduraselettiva; questione che si pone a monte del principio di cui aCass. n. 4057/2021, richiamata nella sentenza impugnata (circala discrezionalità della p.a. quanto all'inserimento nel bando trai requisiti generali di partecipazione al concorso anche di quellodell’insussistenza delle circostanze ostative previste dalla leggen. 16/1992), e che presuppone una chiara opzioneinterpretativa dei requisiti di reclutamento del personalescolastico ATA inseriti nel bando.10.

La sentenza impugnata deve perciò essere cassata inrelazione al secondo motivo del ricorso accolto, assorbiti gli altri,con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo perprocedere all’interpretazione del bando secondo i principi sopraindicati, nonché per provvedere sulle spese di lite, incluse quelledel presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 9355/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, erinvia alla Corte d’Appello di Venezia alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;1077 - controricorrente -avverso la sentenza n. 65/2021 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 124/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026Data pubblicazione 13/04/20261. Il Tribunale di Udine, in accoglimento del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero dell’Istruzione, concui era stata dedotta l’illegittima esclusione da proceduraselettiva per il profilo di assistente amministrativo per l’a.s.2019/20, accertava e dichiarava il diritto della ricorrente almantenimento, con punti 61,35, dell’inclusione in I fascia dellagraduatoria provinciale definitiva permanente di Udine per gliassistenti amministrativi, con decorrenza dall’a.s. 2019/2020,con ogni effetto di legge.2. La Corte d’Appello di Trieste, in riforma della sentenza diprimo grado, respingeva il ricorso di primo grado, dando rilievo,quanto alle condizioni soggettive della candidata, al fatto, anchericonosciuto dalla stessa, che, al momento della proposizionedella domanda di concorso, era stata condannata dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] in riferimentoall’imputazione di favoreggiamento reale aggravato dallecondizioni previste dall’art. 416-bis c.p., accertato dalsettembre 2014 al marzo 2015. In particolare, la Cortedistrettuale evidenziava che la Corte d'Appello di Palermo avevaritenuto insussistente l'aggravante, ma affermava che ciò nonspiegava effetti nel giudizio, in quanto i titoli di ammissionedovevano essere valutati alla data di presentazione delladomanda; richiamava il principio secondo cui l'amministrazionescolastica legittimamente può richiedere quale requisito diammissione alle procedure l'insussistenza delle circostanzeostative previste dalla legge n. 16/1992.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre lalavoratrice con 5 motivi; resiste l’amministrazione conNumero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026controricorso; entrambe le parti hanno depositato meNummeoror idai r accolta generale 9355/2026Data pubblicazione 13/04/2026conclusiva.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione ofalsa applicazione degli artt. 58, 59 e 275 d.lgs. n. 267/2000,artt. 10 e 17 d.lgs. n. 235/2012, 95 CCNL Comparto scuola del29.11.2007, 648 c.p.p. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sicontesta, in sintesi, alla sentenza impugnata di avere, da unlato, dato atto dell’avvenuta abrogazione della legge n. 16/1992ad opera del d. lgs. n. 267/2000 e, dall'altro, non consideratoche la modifica normativa ha escluso l'incidenza di condannenon definitive ai fini della non candidabilità, richiedendo invecela definitività della condanna.2. Con il secondo motivo, viene dedotta nullità dellasentenza per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) perché, si sostiene, la Corteterritoriale ha dato atto della modifica normativa, ma,nonostante ciò, ha ritenuto che la ricorrente fosse priva deirequisiti di ammissione.3. Con il terzo motivo, viene dedotto omesso esame di fattodecisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per nonavere la Corte territoriale considerato che la sentenza delTribunale di Palermo non era definitiva4. Con il quarto motivo, viene dedotta violazione dell'art. 97Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo che il rinviocontenuto nella O.M. 21/2019 (concorso per titoli per l’accessoai ruoli provinciali del personale ATA), se interpretato comestatico e non dinamico, contrasterebbe con i principicostituzionali, non potendo l'amministrazione rinviare aNumero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026disposizioni di legge ormai abrogate; si afferma che la puNbumbelrioc dai r accolta generale 9355/2026Data pubblicazione 13/04/2026amministrazione può scegliere di rinviare a determinate normemediante la tecnica del rinvio statico o mediante la tecnica delrinvio dinamico, ma che, in ogni caso, il rinvio deve essere fattoa una norma che, alla data del rinvio, risulti vigente.5. Con il quinto motivo, viene dedotta violazione o falsaapplicazione degli artt. 3, comma 1, e 27, comma 2, Cost., 58,59 e 275 d.lgs. n. 267/2000, 10 e 17 d.lgs. n. 235/2012, 12preleggi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); si sostiene, conulteriori argomenti, che il requisito di ammissione doveva tenerconto della normativa sopravvenuta; si richiama giurisprudenzadel Consiglio di Stato sul principio di proporzionalità quanto airequisiti di partecipazione alle procedure concorsuali; sievidenzia che la sola pendenza di un procedimento penale almomento della presentazione della domanda di partecipazionea una procedura concorsuale non è sufficiente a giustificarel'esclusione alla procedura medesima.6. È fondato il secondo motivo di ricorso, con conseguenteassorbimento degli altri.7. Sussiste effettivamente la denunciata contraddittorietàdella sentenza impugnata, la quale, senza prendere posizionesulla natura del rinvio operato dall’ordinanza ministeriale allalegge n. 16/1992 (se statico, come sostenutodall’amministrazione, o dinamico, come sostenuto dallacandidata), nonostante l’avvenuta abrogazione della legge del1992 in parte qua, antecedente alla pubblicazione del bando, adopera del d.lgs. n. 267/2000, richiama la legge modificativa, mapretermette l’esame di quest’ultima disciplina, che escludel’efficacia ostativa delle sentenze non definitive.8. Il rinvio statico (o fisso, o recettizio) può anche essereriferito a una norma abrogata; se invece il rinvio è dinamico, laNumero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026normativa successiva non prevede più la condanna non pNausmserao tdai r accolta generale 9355/2026Data pubblicazione 13/04/2026in giudicato a reato grave, ma richiede la condanna definitiva.Risulta dunque affetta da vizio motivazionale la sentenzaimpugnata, che pare avere fatto riferimento alla normaabrogante (che richiede, per l’esclusione dal bando, l’interventodi sentenza definitiva, nel caso di specie mancante), ritenendoal contempo legittimo l’operato dell’amministrazione,determinatasi per l’esclusione a seguito di condanna nondefinitiva, sulla base di norma abrogata.9. D’altra parte, esula dal perimetro del giudizio di legittimitàl’interpretazione diretta dell’Ordinanza Ministeriale per cui ècausa, spettante al giudice di merito, che dovrà chiarire larilevanza o meno, nella fattispecie concreta, della normativasopravvenuta con riguardo a quella indicata nel bando, rispettoai limiti di accesso all’impiego determinati da condanna nondefinitiva al momento della partecipazione alla proceduraselettiva; questione che si pone a monte del principio di cui aCass. n. 4057/2021, richiamata nella sentenza impugnata (circala discrezionalità della p.a. quanto all'inserimento nel bando trai requisiti generali di partecipazione al concorso anche di quellodell’insussistenza delle circostanze ostative previste dalla leggen. 16/1992), e che presuppone una chiara opzioneinterpretativa dei requisiti di reclutamento del personalescolastico ATA inseriti nel bando.10. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata inrelazione al secondo motivo del ricorso accolto, assorbiti gli altri,con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo perprocedere all’interpretazione del bando secondo i principi sopraindicati, nonché per provvedere sulle spese di lite, incluse quelledel presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 16754/2022Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 9355/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, erinvia alla Corte d’Appello di Venezia alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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