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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05529/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/202:5 della CORTE APPELLO di FORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 36367/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale dell'il aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di arresto ed euro 5000 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies (capo 1) e 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 (capo 2).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dell'art. 195, commi 1, 3 e 7 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza indiretta resa dall'agente Aiello, stante la mancata escussione dei testi di riferimento, individuati negli appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché vizio di motivazione in ordine al denunciato difetto di inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, sulle quali solo si fonda il convincimento circa l'attribuzione all'imputato dei ruolo di conducente del veicolo coinvolto nel sinistro.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quaito proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Lo stesso, in particolare, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la moti- vazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

Con motivazione logica e congrua i giudici del gravame del merito hanno già motivatamente confutato il motivo oggi acriticamente riproposto sul rilievo che trascura la tesi difensiva di considerare che l'agente Aiello ebbe a riferire che all'ar- rivo suo e dei colleghi (nel cuore della notte) [OSCURATO:PERSONA] "era l'unica persona presente in quella via in quel momento" (oltre agli appartenenti alla G.d.F.) e che il sinistro era stato causato dalla collisione della vettura Seat appartenente ad un parente N. 36367/2025 R.G. del prevenuto con tre veicoli in sosta.

E dunque che, se già l'assenza di altre per- sone nei pressi del veicolo incidentato costituisce elemento gravemente indicativo della conduzione dello stesso da parte del prevenuto, va quindi rilevato come la verifica della conduzione dei mezzo costituisca atto preliminare affinché gli opera- tori possano procedere- agli accertamenti previsti dall'art. 186 cod. strada.

Logicamente viene, dunque, sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] al momento del loro arrivo (così come successivamente) nulla riferiva circa la presenza di altri soggetti e, ricevuti i prescritti avvisi, nulla obiettava alla richiesta di sottoporsi ad alcoltest.

E come non pare seriamente dubitabile che, ove egli non fosse stato alla guida del veicolo indicato, del tutto naturale sarebbe stato protestare la sua estraneità ai fatti e quindi l'irrilevanza della sua condizione psicofisica.

Mentr2, al contrario ri- sulta che egli abbia regolarmente sottoscritto tutti i verbali di accertamento che gli erano sottoposti all'esito dei controlli esperiti in cui era espressamente indicato come conducente dei veicolo, senza nulla obiettare al riguardo.

Ulteriore elemento indicativo della conduzione del veicolo da parte del pre- venuto — si legge in sentenza — appare, infine rinvenibile nella circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato contravvenzionato perché privo di patente di guida in data 27.1.2021 quando era stato rintracciato alla guida dello stesso autoveicolo inte- stato alla parente, residente al medesimo indirizzò (il richiamo è al verbale di ac- certamenti del 27/01/2021).

In punto di diritto, correttamente i giudici del gravame del merito rilevano che, benché nell'ordinamento processuale penale non sia previsto un onere pro- batorio a carico dell'imputato, va nondimeno ricordato come, secondo costante insegnamento di legittimità sia pur sempre prospettabile un onere di allegazione rispetto agli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che risultino idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (conferente ap- pare il richiamo a Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 - 01; Sez. 2 n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n,m,; vedasi anche Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 20487 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 5, n. 8713 del 22/01/2019, Antermite, n.m.; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278373 - 01).

Onere che riecheggia il principio della cd.

"vicinanza della prova" per cui, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza, spetta all'imputato quantomeno allegare concreti elementi a sostegno della tesi difensiva.

Ebbene, come si rileva in sentenza, nella vicenda in esame alcun concreto elemento è stato mai neppure prospettato dall'interessato circa la presenza di altri alla guida del veicolo in questione.

Da cui deriva la coerente conclusione, secondo i giudici del gravame t-iel merito, che, nel caso di specie, a fronte del descritto N. 36367/2025 R.G. quadro indiziario risulta condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo Giu- dice secondo cui deve escludersi, in assenza di qualsiasi elemento di prova in tal senso, che una persona diversa dall'imputato potesse avere avuto la disponibilità dell'autovettura il giorno dell'episodio in esame, ipotesi neppure prospettata per- sonalmente dall'imputato.

E che, ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida del veicolo, l'elevato tasso alcolemico riscontrato e le modalità con cui il veicolo da lui condotto sbandava andando a collidere con tre veicoli in sosta consentono di rite- nere che proprio la sua condizione di alterazione psicofisica abbia concorso a ca- gionare il sinistro stradale.

Confermato che l'imputato si sia posto alla guida del veicolo in stato di alterazione psicofisica per abuso di bevande alcoliche, e che egli fosse privo della patente di guida, e incontestato che tale ultima condotta sia stata perpetrata dopo che era già divenuta definitiva analoga precedente contravvenzione elevata a suo carico il 27/01/2021 -poiché mai impugnata né oggetto di oblazione-, la Corte territoriale ha inoltre convenuto con l'affermazione di responsabilità del prevenuto già operata in primo grado rispetto ad entrambe le fattispecie contravvenzionali.

4. La sentenza impugnata si inserisce, inoltre, nel solco del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventua ne eliminazione del predetto ele- mento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza, essendo in ogni caso necessa- rio valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizza- bile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convncirnento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452).

L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce all'inammissibilità del motivo di ricorso, atteso che l'elemento probatorio di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto carattere determinante ai fini dell'affermazione di responsabilità, concordemente ritenuta dai giudici di merito sulla base di un qua- dro indiziario univoco e convergente.

In particolare, cc me detto in precedenza, al momento del r:ontrollo da. parte degli operanti, l'[OSCURATO:PERSONA] risultava essere l'unica persona presente nella via; il sini- stro era stato causato dalla collisione del veicolo, appartenente a un parente dell'imputato, con tre autovetture in sosta.

All'arrivo degli agenti, e anche succes- sivamente, l'imputato non forniva alcuna indicazione circa la presenza di altri sog- getti; ricevuti i prescritti avvisi, non sollevava obiezioni alla richiesta di sottoporsi all'alcoltest e sottoscriveva regolarmente tutti i verbaii di accertamento, nei quali era espressamente indicato quale conducente del veicolo, senza formulare conte- stazioni sul punto.N. 36367/2025 R.G.

Ne consegue che, poiché in tema di inutilizzabilità della prova e di dedu- zione del vizio in sede di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ri- tenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678), irrilevante appare la questione proposta con riguardo alla valutazione della dedotta inutilizzabilità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/202:5 della CORTE APPELLO di FORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 36367/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale dell'il aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di arresto ed euro 5000 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies (capo 1) e 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dell'art. 195, commi 1, 3 e 7 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza indiretta resa dall'agente Aiello, stante la mancata escussione dei testi di riferimento, individuati negli appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché vizio di motivazione in ordine al denunciato difetto di inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, sulle quali solo si fonda il convincimento circa l'attribuzione all'imputato dei ruolo di conducente del veicolo coinvolto nel sinistro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quaito proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la moti- vazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Con motivazione logica e congrua i giudici del gravame del merito hanno già motivatamente confutato il motivo oggi acriticamente riproposto sul rilievo che trascura la tesi difensiva di considerare che l'agente Aiello ebbe a riferire che all'ar- rivo suo e dei colleghi (nel cuore della notte) [OSCURATO:PERSONA] "era l'unica persona presente in quella via in quel momento" (oltre agli appartenenti alla G.d.F.) e che il sinistro era stato causato dalla collisione della vettura Seat appartenente ad un parente N. 36367/2025 R.G. del prevenuto con tre veicoli in sosta. E dunque che, se già l'assenza di altre per- sone nei pressi del veicolo incidentato costituisce elemento gravemente indicativo della conduzione dello stesso da parte del prevenuto, va quindi rilevato come la verifica della conduzione dei mezzo costituisca atto preliminare affinché gli opera- tori possano procedere- agli accertamenti previsti dall'art. 186 cod. strada. Logicamente viene, dunque, sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] al momento del loro arrivo (così come successivamente) nulla riferiva circa la presenza di altri soggetti e, ricevuti i prescritti avvisi, nulla obiettava alla richiesta di sottoporsi ad alcoltest. E come non pare seriamente dubitabile che, ove egli non fosse stato alla guida del veicolo indicato, del tutto naturale sarebbe stato protestare la sua estraneità ai fatti e quindi l'irrilevanza della sua condizione psicofisica. Mentr2, al contrario ri- sulta che egli abbia regolarmente sottoscritto tutti i verbali di accertamento che gli erano sottoposti all'esito dei controlli esperiti in cui era espressamente indicato come conducente dei veicolo, senza nulla obiettare al riguardo. Ulteriore elemento indicativo della conduzione del veicolo da parte del pre- venuto — si legge in sentenza — appare, infine rinvenibile nella circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato contravvenzionato perché privo di patente di guida in data 27.1.2021 quando era stato rintracciato alla guida dello stesso autoveicolo inte- stato alla parente, residente al medesimo indirizzò (il richiamo è al verbale di ac- certamenti del 27/01/2021). In punto di diritto, correttamente i giudici del gravame del merito rilevano che, benché nell'ordinamento processuale penale non sia previsto un onere pro- batorio a carico dell'imputato, va nondimeno ricordato come, secondo costante insegnamento di legittimità sia pur sempre prospettabile un onere di allegazione rispetto agli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che risultino idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (conferente ap- pare il richiamo a Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 - 01; Sez. 2 n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n,m,; vedasi anche Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 20487 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 5, n. 8713 del 22/01/2019, Antermite, n.m.; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278373 - 01). Onere che riecheggia il principio della cd. "vicinanza della prova" per cui, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza, spetta all'imputato quantomeno allegare concreti elementi a sostegno della tesi difensiva. Ebbene, come si rileva in sentenza, nella vicenda in esame alcun concreto elemento è stato mai neppure prospettato dall'interessato circa la presenza di altri alla guida del veicolo in questione. Da cui deriva la coerente conclusione, secondo i giudici del gravame t-iel merito, che, nel caso di specie, a fronte del descritto N. 36367/2025 R.G. quadro indiziario risulta condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo Giu- dice secondo cui deve escludersi, in assenza di qualsiasi elemento di prova in tal senso, che una persona diversa dall'imputato potesse avere avuto la disponibilità dell'autovettura il giorno dell'episodio in esame, ipotesi neppure prospettata per- sonalmente dall'imputato. E che, ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida del veicolo, l'elevato tasso alcolemico riscontrato e le modalità con cui il veicolo da lui condotto sbandava andando a collidere con tre veicoli in sosta consentono di rite- nere che proprio la sua condizione di alterazione psicofisica abbia concorso a ca- gionare il sinistro stradale. Confermato che l'imputato si sia posto alla guida del veicolo in stato di alterazione psicofisica per abuso di bevande alcoliche, e che egli fosse privo della patente di guida, e incontestato che tale ultima condotta sia stata perpetrata dopo che era già divenuta definitiva analoga precedente contravvenzione elevata a suo carico il 27/01/2021 -poiché mai impugnata né oggetto di oblazione-, la Corte territoriale ha inoltre convenuto con l'affermazione di responsabilità del prevenuto già operata in primo grado rispetto ad entrambe le fattispecie contravvenzionali. 4. La sentenza impugnata si inserisce, inoltre, nel solco del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventua ne eliminazione del predetto ele- mento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza, essendo in ogni caso necessa- rio valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizza- bile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convncirnento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce all'inammissibilità del motivo di ricorso, atteso che l'elemento probatorio di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto carattere determinante ai fini dell'affermazione di responsabilità, concordemente ritenuta dai giudici di merito sulla base di un qua- dro indiziario univoco e convergente. In particolare, cc me detto in precedenza, al momento del r:ontrollo da. parte degli operanti, l'[OSCURATO:PERSONA] risultava essere l'unica persona presente nella via; il sini- stro era stato causato dalla collisione del veicolo, appartenente a un parente dell'imputato, con tre autovetture in sosta. All'arrivo degli agenti, e anche succes- sivamente, l'imputato non forniva alcuna indicazione circa la presenza di altri sog- getti; ricevuti i prescritti avvisi, non sollevava obiezioni alla richiesta di sottoporsi all'alcoltest e sottoscriveva regolarmente tutti i verbaii di accertamento, nei quali era espressamente indicato quale conducente del veicolo, senza formulare conte- stazioni sul punto.N. 36367/2025 R.G. Ne consegue che, poiché in tema di inutilizzabilità della prova e di dedu- zione del vizio in sede di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ri- tenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678), irrilevante appare la questione proposta con riguardo alla valutazione della dedotta inutilizzabilità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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