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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29553/2021

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la seguente ORDINANZA &31 sul ricorso iscritto al n. 21716-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 33, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio [OSCURATO:PERSONA] e Tributario, sito in Roma, alla via Flaminia, n. 135, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6996/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Vallata per omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2014 relativamente ad un immobile concesso dalla predetta società in locazione finanziaria alla Moto G.P.

Manifatture s.r.I., sostenendo di non essere soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, intervenuta in data 01/10/2009, l'immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società utilizzatrice che nel predetto periodo d'imposta aveva continuato ad occuparlo. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e la sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione staccata di Salerno, che rigettava l'appello sostenendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell'immobile al locatore.

Avverso tale pronuncia il Comune di Vallata propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui l'intimata replica con controricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e 1458 cod. civ., sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell'ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il locatario fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile nella disponibilità del locatore.

Il motivo è fondato e va accolto.

Con tale mezzo viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per inadempienza dell'utilizzatore cui non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene.

Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all'utilizzatore che materialmente ne dispone.

Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per inadempienza della società locataria, in data 01/10/2009, e che la società locatrice rientrò nella disponibilità dell'immobile soltanto in data 14/04/2016, ovvero in epoca di molto successiva all'annualità (2014) oggetto di imposizione.Ciò premesso, va rilevato come ai sensi l'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 «Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale «Il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo.

Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore» (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).

In buona sostanza, l'IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo ad una nozione di «possesso» civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso.

A conferma di ciò l'art 9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di costruzione» che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta.

Orbene, i giudici di appello non si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, dimostrando di aderire ad un orientamento (quello riconducibile a Cass. n. 19166 del 2019) assolutamente minoritario, superato dalle successive pronunce di questa Corte n. 25249 del 2019 e n. 29973 del 2019, sopra citate, nonché dalla recente ordinanza n. 6664 del 2020.

Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla CTR territorialrriente competente che, nell'uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà all'esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 15/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA &31 sul ricorso iscritto al n. 21716-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 33, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio [OSCURATO:PERSONA] e Tributario, sito in Roma, alla via Flaminia, n. 135, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6996/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Vallata per omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2014 relativamente ad un immobile concesso dalla predetta società in locazione finanziaria alla Moto G.P. Manifatture s.r.I., sostenendo di non essere soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, intervenuta in data 01/10/2009, l'immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società utilizzatrice che nel predetto periodo d'imposta aveva continuato ad occuparlo. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e la sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione staccata di Salerno, che rigettava l'appello sostenendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell'immobile al locatore. Avverso tale pronuncia il Comune di Vallata propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui l'intimata replica con controricorso. Il ricorrente deposita memoria. Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e 1458 cod. civ., sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell'ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il locatario fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile nella disponibilità del locatore. Il motivo è fondato e va accolto. Con tale mezzo viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per inadempienza dell'utilizzatore cui non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all'utilizzatore che materialmente ne dispone. Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per inadempienza della società locataria, in data 01/10/2009, e che la società locatrice rientrò nella disponibilità dell'immobile soltanto in data 14/04/2016, ovvero in epoca di molto successiva all'annualità (2014) oggetto di imposizione.Ciò premesso, va rilevato come ai sensi l'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 «Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale «Il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore» (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019). In buona sostanza, l'IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo ad una nozione di «possesso» civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò l'art 9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di costruzione» che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Orbene, i giudici di appello non si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, dimostrando di aderire ad un orientamento (quello riconducibile a Cass. n. 19166 del 2019) assolutamente minoritario, superato dalle successive pronunce di questa Corte n. 25249 del 2019 e n. 29973 del 2019, sopra citate, nonché dalla recente ordinanza n. 6664 del 2020. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla CTR territorialrriente competente che, nell'uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà all'esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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