CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34391/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 9597/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze in tema di mancata esclusione della recidiva, formulate avuto riguardo alla assenza di precedenti irrevocabili anteriori alla data di commissione del reato, prospettano deduzioni generiche, già compiutamente e motivatamente disattese dalla Corte di appello sulla base di valutazioni giuridicamente corrette; Considerato che, dei precedenti ascritti all'imputato, almeno uno (condanna per reati in materia di stupefacenti) è divenuto irrevocabile in epoca antecedente alla commissione del reato per cui si procede; Rilevato quanto al motivo inerente alla mancata esclusione del nesso teleologico in rapporto al reato dichiarato estinto per prescrizione, che è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato (Sez. 5, n. 34983 del 24/09/2020, Pg, Rv. 280480 - 02; Sez. 5, n. 6488 del 24/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231423 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M