CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 1956
Cassazione n. 36068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1956 avverso l'ordinanza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napcli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Franco AMBROSIO per ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo (con isolamento diurno per tre mesi) - inflittagli con sentenza n. 65/1999 emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli in data 22 novembre 1999 (irrevocabile il 25 ottobre 2020) - con quella di trent'anni reclusione. [OSCURATO:PERSONA] a quo dava atto, in un'articolata premessa, dello svolgimento del giudizio di cognizione celebratosi a carico del condannato in relazione al succedersi degli interventi legislativi che, fra il 1999 e il 2000, ebbero a disciplinare l'accesso al rito abbreviato, con particolare riferimento alle posizioni degli imputati di reati puniti con la pena perpetua. Riepilogava, quindi, il giudicante: - che AMBROSIO, nel corso della fase procedimentale e dei due gradi di merito, non poté presentare richiesta di giudizio abbreviato, in conseguenza della sentenza n. 176/1991 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte che, appunto, prevedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione; - che, successivamente al giudizio di appello, entrò in vigore, in data 2 gennaio 2000, la legge n. 479/1999 (c.d. "Carotti"), che ripristinò la possibilità di accedere al rito alternativo anche per gli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo, prevedendo, di nuovo, la sostituzione della pena perpetua con quella temporanea trentennale; - che, con successivo decreto n. 82/2000, in vigore dall'8 aprile 2000, venne emanata una disciplina transitoria regolante le modalità di accesso al rito alternativo per i processi ancora pendenti in quella data, stabilendosi che, nel caso di processi in cui si fossero contestati reati puniti con l'ergastolo, la richiesta di rito alternativo avrebbe dovuto essere avanzata nella prima udienza utile alla data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione, a specifiche condizioni: a) che nel giudizio di primo grado non fosse ancora conclusa l'istruttoria dibattimentale; b) che nel giudizio di appello fosse stata rinnovata l'istruzione dibattimentale (e che la stessa non si fosse esaurita all'atto della richiesta); c) che nel giudizio di rinvio non si fosse conclusa l'istruzione dibattimentale, anche solo parzialmente rinnovata; - che in data 24 novembre 2000 entrò in vigore il dl. n. 341/2000, che sancì come con l'espressione "pena dell'ergastolo" dovesse intendersi l'ergastolo "semplice", senza isolamento, disponendo, inoltre, che, in alcuni casi, la pena dell'ergastolo con isolamento dovesse essere sostituita con quella dell'ergastolo "semplice"; - che il difensore di AMBROSIO, in data 30 marzo 2000, presentò ricorso per cassazione, con deposito di motivi nuovi in data 3 aprile 2020, con richiesta di accesso al rito abbreviato; - che la Suprema Corte, con sentenza Sez. 2, n. 12110 del 25/10/2000, rigettò il ricorso, osservando che "non potrebbe in ogni caso pervenirsi a situazioni diverse da quella sopra indicata, atteso che la facoltà di richiedere, in via transitoria ed a certe condizioni, il rito abbreviato in appello anche per i procedimenti punibili con l'ergastolo è stata introdotta soltanto in epoca successiva all'ultimazione del procedimento di secondo grado, conclusosi il 12.11.1999";- che nel 2014 fu promosso un primo incidente di esecuzione, davanti alla Corte di appello di Napoli, con esito negativo per l'interessato. Tanto premesso, la Corte territoriale dava atto della proposizione dell'incidente di esecuzione che ci occupa, rilevando che la difesa eccepiva, in primo luogo, la nullità della fissazione del giudizio di cassazione del 2000, non essendo stata comunicata all'imputato la possibilità di avvalersi del rito alternativo, e chiedeva, per l'effetto, di procedere alla rideterminazione della pena, sostituendo l'ergastolo con trent'anni di reclusione; chiedeva, in ogni caso, di procedere alla richiesta sostituzione, in virtù dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di modifiche normative incidenti sulla pena e suscettibili di essere applicate in modo retroattivo, dovendosi ritenere valida e tempestiva la richiesta avanzata in sede di legittimità con i motivi nuovi, in quanto presentata sotto la vigenza della I. n. 479/99, che non prevedeva limiti temporali alla richiesta di rito abbreviato. 2. La Corte di appello adìta rigettava l'istanza. Ribadite la natura strettamente processuale della disciplina di accesso al rito abbreviato e la stretta correlazione tra premialità e "risparmio (di tempo) processuale", il giudice dell'esecuzione rilevava che, la Corte di cassazione, statuendo sul ricorso di AMBROSIO nel 2000, affermò giustamente come non potesse definirsi con le forme del rito abbreviato il giudizio a carico dell'imputato, poiché la sua posizione non presentava i requisiti richiesti dal d.l. n. 82/2000, recante la disciplina transitoria di accesso al rito, in quanto già definita nel merito. Respingeva il giudice dell'esecuzione anche l'eccezione di nullità della fissazione del giudizio di cassazione celebratosi nei confronti di AMBROSIO nel 2000, osservando che, siccome non era in alcun modo possibile che l'imputato accedesse al rito speciale in sede di legittimità, non era ipotizzabile, anche perché superfluo, un onere informativo al riguardo. Dunque, non poteva reputarsi valida e tempestiva la richiesta avanzata dall'imputato in sede di motivi nuovi, né avrebbe potuto configurarsi una violazione del principio di irretroattività e/o dell'applicazione della legge penale più favorevole, anche tenuto conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale e restando, nella specie, invalicabile il presidio del giudicato. 3. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite dei difensori avv.ti Irma CONTI e Marco MACCAFERRI, che hanno redatto e sottoscritto due atti distinti. Il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dopo una premessa riepilogativa della storia processuale del suo assistito, sviluppa i seguenti motivi. 3.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), per motivazione apparente con riferimento a tutti i motivi a sostegno dell'incidente di esecuzione: omessa valutazione dell'evoluzione giurisprudenziale posta a fondamento del nuovo incidente di esecuzione". 3.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. per motivazione contraddittoria e apparente e per violazione della legge penale con riferimento agli artt. 442 c.p.p. (così come modificato dall'art. 30, 10 comma, lettera b) I. n. 479/1999 - cd. legge Carotti - nella sua enunciazione rimasta in vigore fino all'approvazione del D.L. 82/2000), 25, comma 2, della Costituzione in combinato disposto con l'art. 1 e 2 c.p.; art. 6 e 7 CEDU, art. 2, 3 e art. 117 della Costituzione, art. 11 delle preleggi". 3.3. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.: violazione di legge con riferimento all'art. 24 Cost. e motivazione illogica e contraddittoria con riferimento all'omesso avvertimento, nel decreto di fissazione dell'udienza in Cassazione in seguito alla modifica sulla disciplina del giudizio abbreviato, della possibilità per la parte di avanzare richiesta di giudizio abbreviato". Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in un unico e articolato motivo, la violazione dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. "in relazione all'art. 442 c.p.p., così come modificato dall'art. 30, 1° comma, lettera b), I. n. 479/1999 (c.d. Legge Carotti), nella versione rimasta in vigore sino all'emanazione del D.L. 82/2000 (conv. con L. 144/2000); nonché in relazione all'art. 25, comma 2, della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 c.p.; artt. 6 e 7 CEDU, artt. 2, 3 e art. 117 della Costituzione, art. 11 delle preleggi in relazione sia al principio della retroattività favorevole della norma penale che a quello che dispone che la legge vale solo per il futuro; all'art. 46 par. 1 CEDU nella parte in cui dispone che è lo Stato a dover adottare misure idonee allorquando vi siano violazioni della Carta stessa, recepito dallo Stato italiano con la risoluzione del CM/ResDH (2011) 66". Questo secondo atto di ricorso ripropone, nella sostanza, il contenuto del primo. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria, suddivisa in due atti scritti, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Deve ritenersi manifestamente infondato l'assunto di fondo della difesa del ricorrente, secondo il quale vi sarebbe stato un momento storico nel quale AMBROSIO avrebbe potuto fruire dell'ammissione al giudizio abbreviato o, quanto meno, del correlato incentivo premiale, nell'arco dell'articolata vicenda normativa dipanatasi dopo la dichiarazione di incestituzionalità (C. cost. n. 176/91) della previsione dell'art. 442 c. 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., ("alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta"), previsione adottata in violazione dell'art. 2, punto 53, della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, e, dunque, in violazione dell'art. 76 Cost. In realtà, come riconosciuto nello stesso ricorso (dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a pag. 3), la legge n. 479 del 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, nel riaprire l'accesso al procedimento speciale per gli imputati di reati puniti in astratto con l'ergastolo, con previsione della conversione della pena perpetua in quella di trent'anni di reclusione, nulla ebbe a disporre per i procedimenti pendenti. Né tale lacuna avrebbe potuto essere interpretata nel senso dell'abilitazione ad un'illimitata possibilità di accesso al rito speciale per i processi in corso, con incondizionato travolgimento delle preclusioni dettate dall'art. 438, comma 1, cod. proc. pen. Ed invero, soltanto il successivo dl. n. 82 del 2000, entrato in vigore in data 9 aprile 2000, si occupò delle posizioni pendenti, prevedendo la possibilità di recupero del rito, nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore del provvedimento, a condizione, però, che in tale momento non si fosse ancora conclusa l'attività istruttoria, nell'ambito del giudizio di primo grado, in quello d'appello (laddove fosse stata disposta la parziale rinnovazione ex art. 1503 cod. proc. pen.) o, nel giudizio di rinvio, seguito all'eventuale annullamento disposto dalla Corte di cassazione); condizioni che rispondevano all'intento di salvaguardare un minimo di correlazione tra il premio sanzionatorio e l'esigenza di abbreviazione degli adempimenti del giudizio, come affermato, tra molte altre, da Sez. 1, n. 8967 del 7/7/2000, P.G. in proc. Crisafulli, Rv. 216597, con esplicito riferimento a situazione processuale di cognizione (fase di legittimità) sovrapponibile a quella coinvolgente l'odierno ricorrente: «L'art.4 ter, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000 n.82, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2000 n.144, prevede l'applicabilità delle disposizioni sul rito abbreviato, quali modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999 n.479, ai processi in corso nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale; ciò in piena armonia con la funzione deflattiva che, anche in regime transitorio, continua a caratterizzare il giudizio abbreviato e giustifica la speciale dim,1/2uzione di pena in caso di condanna. Trattasi quindi di una disciplina alla quale, per un verso, non può riconoscersi natura sostanziale (dipendendo la sua attuazione solo dalla scelta, ormai unilaterale, di un rito che si configura a struttura probatoria eventuale e contratta); e, per altro verso, non può consentirsi ingresso in sede di legittimità, atteso che non potrebbe, in una tale sede, darsi luogo ad un ipotetico "recupero" di facoltà ormai naturalmente precluse, proprio perché al detto recupero non conseguirebbe alcuna rinuncia al diritto alla prova nel contraddittorio di merito, essendo stato tale diritto, per definizione, già integralmente esercitato. E tali considerazioni valgono tanto più quando trattisi di processi relativi a delitti punibili con l'ergastolo, atteso che lo stesso art. 4 ter, al comma 3, ha testualmente escluso, non certo a caso, il giudizio di legittimità dal novero delle sedi processuali all'interno delle quali può essere formulata la richiesta di cui al precedente comma 2». Ciò detto, deve rilevarsi che, nel tempo di potenziale fruibilità dell'opzione processuale, i giudizi di primo e secondo grado celebrati nei confronti di AMBROSIO si erano, ormai, esauriti, consolidando una condizione che lo escludeva dall'ambito applicativo del dl. n. 82/2000. Il tentativo esperito dall'imputato, con i motivi aggiunti presentati in sede di ricorso di legittimità, di accedere al rito abbreviato fu disatteso da questa Corte con sentenza n. 12110 del 25 ottobre 2000, che rigettò il suo ricorso, valorizzando, da un lato, i dati testuali precludenti l'ammissione del rito (rectius, l'applicazione dei suoi effetti premiali) in cassazione, dall'altro, la ragionevolezza delle condizioni imposte dalla norma transitoria. Con riferimento al primo profilo, la sentenza di legittimità osservò che «la facoltà, in via transitoria e a certe condizioni, di richiedere il rito abbreviato in appello anche nei procedimenti per delitti punibili con l'ergastolo è stata introdotta soltanto in epoca successiva all'ultimazione del procedimento di secondo grado, conclusosi il 22.11.1999». Con riferimento alla ragionevolezza delle condizioni dettate dalla richiamata norma transitoria, si richiamò la sentenza C. cost. n. 277/90, che aveva ritenuto ragionevole la disposizione dell'art. 247, disp. att. cod. proc. pen., con la quale il legislatore aveva limitato l'accesso al procedimento speciale di nuovo conio ai soli procedimenti di 'vecchio rito» per i quali non fosse stata dichiarata l'apertura del dibattimento, individuando in tale scansione il momento al A di là del quale la riduzione di pena non avrebbe potuto collegarsi all'inscindibile finalità di assicurare la rapida definizione del processo. A detta della stessa Corte, la norma transitoria (con le sue condizioni limitative) «copre l'intero periodo intercorrente fra la sua promulgazione e la data di entrata in vigore della I. n. 479/1999». 2. Alla luce della premessa ricostruzione, non hanno pregio le argomentazioni dedicate dal ricorrente alla natura sostanziale (invece che processuale) delle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e alla necessità di applicare il principio dell'irretroattività delle limitazioni dettate dal dl. n. 82 del 2000, in quanto più sfavorevoli rispetto ad un regime previgente, in realtà mai esistito. Né può ritenersi conferente il richiamo al caso, ben diverso, trattato da Sez. 5, n. 15493 del 23/2/2021, Imerti, Rv. 281249 (pag. 24 s. del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]), che attiene alla disciplina intertemporale della successione tra l'art. 30, comma 1, lett. b), I. n. 479/1999 e l'art. 7 d.l. n. 341 del 2000. Quest'ultima disposizione, nel dichiarato intento di dare interpretazione autentica all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva stabilito che l'espressione pena dell'ergastolo ivi contenuta dovesse «intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno» e, alla fine del comma 2, aveva aggiunto un terzo periodo, così formulato: «alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo». Con riferimento a questa evenienza, diversa - lo si ripete - da quella che ci occupa, è stato affermato, nella menzionata pronuncia di legittimità, che «in sede di esecuzione, nel caso di condanna all'ergastolo a seguito di giudizio abbreviato per reati tutti astrattamente punibili con tale pena, è legittima la rideterminazione nella pena detentiva temporanea massima di trenta anni, ove la richiesta di ammissione sia stata proposta nella vigenza dell'art. 30, cornma 1, lett. b) della legge 15 dicembre 1999 n. 479, e prima delle ulteriori modifiche all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. introdotte dall'art. 7, comma 1, del d.l. 24 novembre 2000 n. 341, convedito con legge 19 gennaio 2001 n. 4, non potendo essere riconosciuta efficacia retroattiva a tale disposizione». 3. Ancor meno si comprende l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione del giudizio filo tempore celebrato in Cassazione per l'omessa comunicazione all'imputato della facoltà di avvalersi di un rito alternativo, mai previsto per chi versava nella sua condizione processuale. Pare del tutto evidente la differenza tra il caso in esame e quelli considerati dalle invocate sentenze C. cost. n. 19/20 e C. cost. n. 148/04, nelle quali venivano in gioco lacune informative correlate a facoltà espressamente previste dal legislatore, come quella di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova per i soggetti condannati con decreto penale; oppure asserite carenze di sanzione processuale per l'omissione dell'avviso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato da parte dei soggetti tratti a giudizio nelle forme dell'art. 456 cod. proc. pen. 4. Guardando, invece, agli assetti della giurisprudenza costituzionale più attinenti al caso in esame, occorre prendere atto dell'insussistenza di quei fattori innovativi che il ricorrente evoca per giustificare, da un lato, la reiterazione dell'istanza già presentata nel 2014, e per argomentare, dall'altro, le censure sollevate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. nei tre motivi di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadite nell'atto impugnatorio a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Viene in rilievo, anzitutto, la sentenza C. cost. n. 240 del 2015 c:he - smentendo la linea interpretativa del giudice di merito citato nelle pagg. 23 e 32 del ricorso - ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, nei quali fosse stata superata la fase dell'apertura del dibattimento, indicata come termine per l'accesso al rito premiale. In quella decisione la Corte, nell'asserire la natura prevalentemente processuale di quel procedimento speciale (che, come noto, ha implicazioni sostanziali ancor più rilevanti di quelle proprie del giudizio abbreviato, culminando in una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato), ha difeso la razionalità della scelta legislativa, richiamando espressamente la decisione C. cost. n. 277 del 1990 (la stessa richiamata dalla sentenza ch legittimità che ha definito il giudizio nei confronti del ricorrente), per asserire la razionalità della scelta discrezionale compiuta dal legislatore nel non consentire l'apertura del rito a situazioni nelle quali, essendosi aperto il dibattimento, esso non potrebbe esplicare la sua funzione di alternativa al processo ordinario, né il suo effetto d efl attivo. Nella stessa pronuncia, confrontandosi con la questione della retroattività in mitius siccome declinata dalla sentenza Scoppola, la Corte costituzionale ha segnalato la sentenza C. EDU , 27 aprile 2010, Morabito c. Italia che, rispondendo a un ricorso relativo ad altro profilo del d.l. n. 82 del 2000 (quello che attiene alla non fruibilità del diritto potestativo alla definizione nelle forme del giudizio abbreviato "puro" dei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della I. n. 479/1999, fosse stata già dichiarata l'apertura del dibattimento), aveva affermato la natura squisitamente processuale della disposizione transitoria, del tutto analoga per struttura e funzione a quella che ha condizionato il diritto di AMBROSIO di avvalersi del rito: «Poiché la modificazione legislativa denunciata dal ricorrente [aveva] riguardato una norma di procedura, salvo il caso di arbitrarietà, niente nella Convenzione impediva al legislatore italiano di regolamentare la sua applicazione ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore (...) poiché il giudizio abbreviato ha come scopo di evitare il dibattimento e di decidere sulla fondatezza delle accuse in esito a una udienza in camera di consiglio, non si [poteva] rimproverare alle autorità di avere limitato l'applicazione delle nuove modalità di accesso a questa procedura semplificata ai soli casi in cui il dibattimento pubblico non avesse avuto ancora luogo». 5. Con riferimento, poi, alla violazione del diritto di difesa, del quale la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato costituisce importante esplicazione, si reputa utile richiamare l'argomentazione della sentenza C. cost. n. 260 del 2020, in tema di legittimità costituzionale della legge n. 33 del 2019, che ha sancito l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Osserva la Corte: «è ben vero che «la facoltà di chiedere i riti alternativi - quando è riconosciuta - costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive, di esercizio del diritto di difesa (...) L'accesso ai riti alternativi costituisce, dunque, parte integrante del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché esso deve essere garantito - o quanto meno deve essere garantito il recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito - ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo (sentenza n. 14 del 2020 e precedenti ivi citati). Ma dall'art.24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale, come invece parrebbe, erroneamente, presupporre il giudice a quo». 6. Non possono, infine, sottacersi i limiti di intervento del giudice dell'esecuzione che, oltre a non poter incidere sul giudicato al di fuori dei casi espressamente previsti, neppure potrebbe sollevare incidente di legittimità costituzionale nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione, al di fuori della necessità (non ricorrente nel caso in esame) di conformarsi ad una sentenza della Corte EDU per l'applicazione di disposizioni di diritto penale sostanziale che sono più favorevoli all'imputato (C. cost. n. 210 del 2013). 7. Nei motivi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si richiamano le sentenze SeZ. U, n. 34233 del 2012, Giannone, rv. 252932 e Sez. U, n. 18821 del 2014, Ercolano, prospettando l'assimilabilità dei casi ivi trattati a quello in esame e, comunque, la necessità di trarre da quelle pronunce, e dalla sentenza resa dalla Corte EDU nel noto caso Scoppola, una prospettiva ermeneutica di ampio respiro, tale da includere anche situazione "affini", quale sarebbe quella di AMBROSIO. In realtà, è proprio la sentenza Ercolano a escludere l'ampliamento delle ipotesi di incisione dell'intangibilità del giudicato, per il tramite dell'incidente di esecuzione, a situazioni non identiche a quella affrontata nella vicenda Scoppola, com'è dato desumere dal seguente inequivoco passaggio motivazionale: « (...) in tanto il meccanismo di aggressione del giudicato, nella parte relativa alla specie e alla misura della pena inflitta dal giudice della cognizione, è attivabile con incidente di esecuzione, in quanto ricorrano le seguenti condizioni: a) la questione controversa deve essere identica a quella decisa dalla Corte EDU; b) la decisione sovranazionale, alla quale adeguarsi, deve avere rilevato un vizio strutturale della normativa interna sostanziale, che definisce le pene per determinati reati, in quanto non coerente col principio di retroattività in mitius; c) la possibilità d'interpretare la normativa interna in senso convenzionalmente orientato ovvero, se ciò non è praticabile, la declaratoria d'incostituzionalità della medesima normativa (com'è accaduto nella specie); d) l'accoglimento della questione sollevata deve essere l'effetto di una operazione sostanzialmente ricognitiva e non deve richiedere la riapertura del processo». 7.1. Del resto, come ricordano le sentenze C. cost. n. 236 del 2011 e n. 210 del 2013, l'intangibilità del giudicato costituisce un valore anche in prospettiva convenzionale. Com'è noto, la situazione di Scoppola era tutt'affatto diversa da quella dell'odierno ricorrente. Si trattava di un imputato che aveva richiesto, nei termini previsti, il giudizio abbreviato nella vigenza di una disciplina che prevedeva la sostituzione dell'ergastolo con la pena temporanea di trent'anni e si vide condannare alla pena dell'ergastolo, in forza di una norma fittiziamente definita come interpretativa (l'art. 7, comma 1, del dl. n. 341 del 2000), entrata in vigore all'esito del giudizio. E non è privo di rilievo che, per pervenire all'estensione del rimedio in executivis ai soggetti che, non avendo fatto ricorso alla Corte EDU, si trovavano (loro sì) nella medesima condizione, dovette intervenire una dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua e che quel passaggio fu ritenuto ineludibile dallo stesso Giudice delle Leggi (C. cost. n. 210 del 2013). Nel caso di AMBROSIO, non solo questi passaggi sono mancati, ma, in base a quanto si è sinora detto, appare improbabile che il ricorso alla Corte EDU e alla Corte costituzionale avrebbe gli esiti auspicati dal ricorrente. 7.2. D'altro canto, si rivela chiaramente equivocato dal difensore il passaggio della sentenza Sez. U, Giannone nel quale si afferma: «l'operatività del principio di retroattività della lex mitior, con specifico riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato (...) non può essere ancorata, per individuare la disposizione che prevede la pena più mite, al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e con i tempi di accesso al rito speciale, da cui direttamente deriva, in base alla legge vigente, il trattamento sanzionatorio da applicare. In sostanza, per quanto qui interessa, non può aversi riguardo soltanto alla data di commissione dei reati e ai successivi interventi legislativi in materia di pena da infliggere in caso di giudizio abbreviato, ma tali dati fattuali e normativi, per assumere rilievo ai fini della decisione, devono necessariamente integrarsi con le peculiarità del rito speciale alternativo. Non va sottaciuto, infatti, che gli aspetti processuali propri del giudizio abbreviato sono strettamente collegati con aspetti sostanziali, dovendosi tali ritenere quelli relativi alla diminuzione o alla sostituzione della pena, profilo questo che si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore. A maggior chiarimento di quanto sin qui esposto, osserva la Corte che l'individuazione della pena sostitutiva da applicare, in sede di giudizio abbreviato, per i reati punibili in astratto con l'ergastolo, senza o con isolamento diurno, è, per così dire, condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di tale tipo di reati e dalla richiesta di accesso al rito speciale da parte dell'interessato, elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi, perché possa trovare applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento della richiesta. E' tale richiesta, in definitiva, a cristallizzare, in relazione al reato o ai reati per i quali si procede, il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa» (§ 5 della motivazione). Le considerazioni svolte dal più autorevole Consesso nomofila:tico non vogliono certo significare che l'aver richiesto il giudizio abbreviato nel periodo di vigenza della previsione premiale che prevedeva la sostituzione dell'ergastolo, comunque modulato, con la reclusione trentennale, avrebbe dato il diritto di fruire di tale premio, a prescindere dalle (ragionevoli) preclusioni o condizioni temporali stabilite dalla legge per la richiesta del rito. Dalla lettura integrale della decisione si desume inequivocabilmente che quell'argomentazione serviva ad escludere che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto il giudizio abbreviato quando era già entrato in vigore il dl. n. 341 del 2000, potesse essere assimilato a Scoppola e ai casi consimili, che si erano visti, invece, applicare una pena diversa e più grave di quella vigente al momento della richiesta del rito. A ben vedere, piuttosto che un argomento di supporto delle censure difensive, si trae dalla decisione in commento un'ulteriore conferma della loro radicale infondatezza.8. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto, dal che discende la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando p