CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaron. 2348/2022 depositata il 22/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 2348/2022 depositata in data 22/07/2022, laCommissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’appelloNumero registro generale 4046/2023Numero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 11629/2026Data pubblicazione 28/04/2026proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Cosenza n. 3407/2020, che aveva accolto ilricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avversol’avviso di liquidazione n. 2016/001/SC/000002308/0/001 per ilpagamento dell’imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza civilen. 2308/2016 emessa dal Tribunale di Cosenza.La CTR riteneva l’avviso di liquidazione validamente emesso, in quanto“è da escludersi la necessità di allegazione della sentenza soggetta adimposta di registro, essendo stata la contribuente parte attrice nel giudiziocivile e contenendo l'avviso di accertamento una chiara e precisaindicazione dell'atto giudiziario, delle parti processuali, del negozioenunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri per il calcolodell'imposta di registro”.2. Avverso la sentenza n. 2348/2022 proponeva ricorso per cassazionel’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “Violazione di legge processuale connullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente, fittizia (artt.132 cpc, 36 D.Lgs. n.546/92, 24 e 111 Cost., 6 norme CEDU, in relazioneall’art. 360, c.1, n.4 cpc)”, per non avere la CTR esaminato le censureformulate con il ricorso, riproposte in appello e per non aver “spiegatoperché la sentenza di primo grado andava riformata”. Per la ricorrente lamotivazione della sentenza della CTR sarebbe solo apparente, stantel’omessa indicazione del “numero dell’atto giudiziario, delle partiprocessuali, del negozio enunciato, della statuizione adottata, nonché deicriteri per il calcolo dell’imposta di registro che sarebbero contenuti nellamotivazione dell’avviso di accertamento impugnato”, nonostante laspecifica e circostanziata contestazione da parte della contribuente dellasufficienza motivazionale dell’avviso, citando a supporto l’ordinanza diNumero registro generale 4046/2023Numero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 11629/2026Data pubblicazione 28/04/2026questa Corte n. 7692/2022 nonché la sentenza delle Sezioni Unite n.22232/2016.2. Con il secondo motivo si deduce “Omessa pronuncia (violazioneart. 112 cpc in relazione all’art. 360, c.1, n.4 cpc) non avendo la CTResaminato il motivo specifico relativo alla illegittimità della tassazione inmisura proporzionale anzichè in misura fissa prospettato in primo gradocome secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito, e riproposto in appellocon la memoria di costituzione”, in relazione alla mancata produzione dieffetti giuridici della sentenza di cui all’avviso di liquidazione, non posta inesecuzione e non eseguibile, avendone la Corte d’Appello di Catanzarosospeso l’efficacia esecutiva con ordinanza del 17/06/2017, ragion per cuiavrebbe dovuto essere sottoposta all’imposta di registro in misura fissa enon proporzionale.I motivi, da ritenersi entrambi infondati, vanno esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi in ragione delleallegazioni fattuali sottese e dello specifico vizio denunciato.Quanto alla dedotta apparenza della motivazione della sentenza inrelazione all’asserito vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione, vapreliminarmente evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hannostatuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoNumero registro generale 4046/2023Numero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 11629/2026Data pubblicazione 28/04/2026irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U., n. 8053/2014;Cass. Sez. U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, le ragioni della decisione sono chiaramenteesplicitate e rispettose del “minimo costituzionale”, laddove la sentenzaimpugnata ha ritenuto “da escludersi la necessità di allegazione dellasentenza soggetta ad imposta di registro, essendo stata la contribuenteparte attrice nel giudizio civile e contenendo l’avviso di accertamento unachiara e precisa indicazione dell’atto giudiziario, delle parti processuali, delnegozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri di calcolodell’imposta di registro” (dati rilevabili dall’avviso di liquidazione, sicchè laloro mancata riproduzione in sentenza non è evidentemente suscettibile diintegrare alcun vizio della stessa).A tal proposito, va ribadito - sulla scorta del disposto dell’art. 54,comma 5, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui nell'avviso di liquidazionevanno indicati necessariamente gli “estremi dell'atto da registrare o il fattoda denunciare e la somma da pagare" – che, come da consolidatoorientamento di questa Corte, è del tutto indifferente che gli elementidella fattispecie impositiva a base della liquidazione dell'imposta diregistro siano desumibili - direttamente - dalla motivazione dell'attorecante la pretesa tributaria, o piuttosto - indirettamente - dal contenutodi un diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, allorchéappunto si tratti di atto - nella specie una sentenza di condanna -conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (tra le altre, Cass. n.11283/2022; Cass. n. 239/2021; Cass. n. 30084/2021; Cass. n.37370/2021; Cass. n. 21713/2020; Cass., n. 27628/2018; Cass. n.24098/2014). Trattasi di una opzione ermeneutica ritenuta da questaCorte integrante “un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economiaNumero registro generale 4046/2023Numero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 11629/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell'azione amministrativa (e quindi di buon andamentodell'amministrazione, ex art. 97 Cost.) - che giustificano l'ammissibilità,anche normativa, della motivazione per relationem (sul punto cfr. Cass.29/01/2008, n. 1906, in motivazione) - ed il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio diimpugnazione dell'atto impositivo, che sarebbe illegittimamentecompresso se la conoscibilità dell'atto esterno richiamato dallamotivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricercacomplessa" (Cass. n. 593/2021).In applicazione dei suddetti principi, pertanto, il giudice d’appello hacorrettamente ritenuto la legittimità dell’avviso di liquidazione sotto ilprofilo motivazionale.Quanto alla lamentata omessa pronuncia, effettivamente non risultache la CTR abbia deciso sul secondo motivo del ricorso originario dellacontribuente (“2. Illegittimità e/o infondatezza dell’avviso di liquidazioneimpugnato per errata applicazione dell’imposta di registro in misuraproporzionale: violazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 ed, altresì,del principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.)”,espressamente reiterato nel giudizio d’appello.Tanto premesso, va però rilevato che, “alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processo comecostituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ.ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritoallorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risultiinfondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare ildispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritornodella causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che nonNumero registro generale 4046/2023Numero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 11629/2026Data pubblicazione 28/04/2026richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass. n. 2313 del 01/02/2010;Cass. n. 15112 del 17/06/2013; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n.21968 del 28/10/2015; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 16171del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).” (Cass., n. 8263/2026).E’ quindi necessario, per integrare il vizio di omessa pronuncia, che laminuspetizione abbia riguardato una questione astrattamente rilevante,posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata(Cass. n. 10290/2025).Orbene, nel caso di specie, il motivo su cui la sentenza della CTR nonsi è pronunciata è infondato.Infatti, “ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, lasentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur nonpassata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registroprovvede legittimamente alla liquidazione, senza che l’eventuale riforma,totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino allaformazione del giudicato, incida sul predetto avviso di liquidazione,integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti alconguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e nonnel medesimo procedimento (Sez. 6-5, n. 12736 del 05/06/2014).”(Cass., n. 12480/2018). Pertanto, “il provvedimento di sospensione dellaprovvisoria esecuzione (ancorché seguito dalla completa riforma in sensofavorevole al contribuente) non è idoneo ad incidere sul predetto avviso diliquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza di condannache ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell'eventuale dirittoal rimborso spettante al contribuente, non ricollegandosi il presupposto deltributo all'efficacia esecutiva della sentenza ma, per l'appunto,all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: in questadirezione milita, del resto, il contenuto testuale dell'art.37 DPRn.1131/1986, cit., secondo il quale "gli atti dell'autorità giudiziaria inmateria di controversie civili, che definiscono anche parzialmente ilNumero registro generale 4046/2023Numero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 11629/2026Data pubblicazione 28/04/2026giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiaranoesecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Statosentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento dellaregistrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvoconguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"(sulla cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Cortecostituzionale, da ultimo, n.13/2008)” (Cass. n. 12480/2018; nonchéCass., n. 1223/2021; Cass., n. 4327/2021; Cass., n. 7053/2026; Cass., n.7266/2026). La tassazione di una sentenza non messa in esecuzione o lacui efficacia esecutiva sia stata sospesa da altro atto giudiziario non sonopertanto suscettibili di integrare alcuna violazione dell’art. 20 del d.P.R. n.131/1986, sia in quanto la norma (che fa salve le disposizioni successive)va necessariamente coordinata con il disposto dell’art. 37 del medesimod.P.R., che non richiede la esecutività della sentenza ai fini dellatassazione, sia in quanto proprio dal suddetto art. 20 comeautenticamente interpretato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n.205/2017, si evince che l’imposta di registro è una “imposta d’atto”, cheprescinde pertanto da elementi extratestuali e dagli atti ulteriorimeramente collegati allo specifico atto tassato. Proprio la sentenza n.158/2020 e la sentenza n. 39/2021 della Corte Costituzionale, escludendoentrambe la illegittimità costituzionale del citato art. 20 comeautenticamente interpretato, in relazione all’art. 3 Cost., lungi dall’avallarel’assunto della ricorrente, hanno ribadito la natura di imposta d’attodell’imposta di registro e la necessità di fare esclusivo riferimento, ai finidella tassazione, all’intrinseca natura dell’atto tassato, che, nel caso dellasentenza, non è necessario che sia né esecutiva né irrevocabile.Non è pertanto sostenibile che, in ragione della non esecutività dellasentenza in questione, disposta con successiva ordinanza della Corted’Appello di Catanzaro, il provvedimento avrebbe dovuto essere tassato inmisura fissa, trattandosi di sentenza di condanna al pagamento di sommeNumero registro generale 4046/2023Numero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 11629/2026Data pubblicazione 28/04/2026di danaro (risarcimento danni e canoni di locazione non pagati), datassare in base all’aliquota proporzionale ex art. 8, lett. b), Tariffa parteprima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.Il ricorso va, pertanto, rigettato.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza della ricorrente. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in 5.880,00 euro per compensi professionali, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovutoCosì deciso nella camera di consiglio tenutasi il 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]