Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2018

Cassazione n. 11571/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27176/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].S.P.A. (già SATI - SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pt. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 293/2017,R.G.N. 264/2016, depositata i l 13/03/2018 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 293 del 2017 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con la quale -in relazione alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] dipendente della [OSCURATO:PERSONA] cessionaria di azienda della [OSCURATO:PERSONA] scarl (SATI) con mansioni di autista che, lamentando di avere svolto la sua attività per corse superiori a 50 Km e di non avere usufruito dei dovuti riposi in base ai turni previsti nei diversi anni, aveva chiesto le rispettive indennità e il maggior TFR maturato in suo favore per effetto della maggiore retribuzione spettante relativamente al periodo 1.1.2001 – 30.9.2007 - erano state rigettate le pretese per intervenuta prescrizione.

2. A fondamento della decisione, per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato che, con riferimento al petitumspecificamente addotto, non era invocabile l’art. 14 del CCNL 1976 che riguardava una ipotesi differente (mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiore ai 52 previsti), perché il credito azionato aveva natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente prescrizione ex art. 2948 cc delle pretese; hanno, poi, precisato che le altre argomentazioni del primo giudice erano del tutto aderenti al dato fattuale ed offrivano una interpretazione esatta della normativa in questione.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; l’ATM -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

4. La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc della normativa nazionale e comunitaria in tema di riposi richiamata in primo e secondo grado (l. n. 138/58; l. n. 303/75; Reg.

CEE 3820 e succ. mod. di cui al Reg.

CEE n. 561/06) in combinato con l’art. 36 Cost. e art. 2109 cc.

Deduce che, nel caso in esame, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito che avevano violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la vicenda di cui è causa aveva ad oggetto una richiesta risarcitoria che trovava il proprio fondamento nell’attività prestata dal lavoratore che, in quanto svolta in modo continuativo, andava qualificata come “usurante”, esponendo il datore di lavoro al diretto risarcimento del danno in virtù della sola copertura costituzionale operata dall’art. 36 Cost.

Precisa che l’intero giudizio si fondava su eccezioni ed argomentazioni sollevate da ambo le parti che delineavano quale thema decidendumquello della sottoposizione o meno della fattispecie dedotta in giudizio al Regolamento CEE 3820/85 e successive modifiche apportate con Regolamento CEE 561/06 e che la lesione dell’interesse azionato esponeva direttamente il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale che era l’oggetto della domanda e non la richiesta di differenze retributive, come invece ritenuto.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda (o la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato) da quella in cui si censuri, unicamente ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc in relazione a norme di diritto sostanziale, l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari a fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 30684 del 2017).

4. Nella fattispecie in esame, dalla stessa formulazione del motivo si evince chiaramente che non si tratta di omessa pronuncia, bensì di erronea interpretazione della causa petendi (e del correlat o petitum ) posta a fondamento della pretesa che la Corte di merito, con motivazione adeguata, logica e rapportata alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto essere di natura retributiva e non risarcitoria, così escludendo anche la invocabilità dell’art. 14 del CCNL 1976 che disciplina la differente ipotesi del mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiori ai 52 previsti e non a quella dedotta del minor riposo settimanale goduto con richiesta di quantificazione delle relative differenze.

5. Ne consegue che la impugnata pronuncia non è incorsa nel vizio e nelle violazioni di legge denunciate.

6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con attribuzione; nulla va disposto, invece, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che non ha svolto attività difensiva.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dei [OSCURATO:SOCIETA] dichiaratisi antistatari; nulla per [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27176/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].S.P.A. (già SATI - SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pt. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 293/2017,R.G.N. 264/2016, depositata i l 13/03/2018 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 293 del 2017 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con la quale -in relazione alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] dipendente della [OSCURATO:PERSONA] cessionaria di azienda della [OSCURATO:PERSONA] scarl (SATI) con mansioni di autista che, lamentando di avere svolto la sua attività per corse superiori a 50 Km e di non avere usufruito dei dovuti riposi in base ai turni previsti nei diversi anni, aveva chiesto le rispettive indennità e il maggior TFR maturato in suo favore per effetto della maggiore retribuzione spettante relativamente al periodo 1.1.2001 – 30.9.2007 - erano state rigettate le pretese per intervenuta prescrizione. 2. A fondamento della decisione, per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato che, con riferimento al petitumspecificamente addotto, non era invocabile l’art. 14 del CCNL 1976 che riguardava una ipotesi differente (mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiore ai 52 previsti), perché il credito azionato aveva natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente prescrizione ex art. 2948 cc delle pretese; hanno, poi, precisato che le altre argomentazioni del primo giudice erano del tutto aderenti al dato fattuale ed offrivano una interpretazione esatta della normativa in questione. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; l’ATM -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc della normativa nazionale e comunitaria in tema di riposi richiamata in primo e secondo grado (l. n. 138/58; l. n. 303/75; Reg. CEE 3820 e succ. mod. di cui al Reg. CEE n. 561/06) in combinato con l’art. 36 Cost. e art. 2109 cc. Deduce che, nel caso in esame, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito che avevano violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la vicenda di cui è causa aveva ad oggetto una richiesta risarcitoria che trovava il proprio fondamento nell’attività prestata dal lavoratore che, in quanto svolta in modo continuativo, andava qualificata come “usurante”, esponendo il datore di lavoro al diretto risarcimento del danno in virtù della sola copertura costituzionale operata dall’art. 36 Cost. Precisa che l’intero giudizio si fondava su eccezioni ed argomentazioni sollevate da ambo le parti che delineavano quale thema decidendumquello della sottoposizione o meno della fattispecie dedotta in giudizio al Regolamento CEE 3820/85 e successive modifiche apportate con Regolamento CEE 561/06 e che la lesione dell’interesse azionato esponeva direttamente il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale che era l’oggetto della domanda e non la richiesta di differenze retributive, come invece ritenuto. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda (o la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato) da quella in cui si censuri, unicamente ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc in relazione a norme di diritto sostanziale, l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari a fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 30684 del 2017). 4. Nella fattispecie in esame, dalla stessa formulazione del motivo si evince chiaramente che non si tratta di omessa pronuncia, bensì di erronea interpretazione della causa petendi (e del correlat o petitum ) posta a fondamento della pretesa che la Corte di merito, con motivazione adeguata, logica e rapportata alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto essere di natura retributiva e non risarcitoria, così escludendo anche la invocabilità dell’art. 14 del CCNL 1976 che disciplina la differente ipotesi del mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiori ai 52 previsti e non a quella dedotta del minor riposo settimanale goduto con richiesta di quantificazione delle relative differenze. 5. Ne consegue che la impugnata pronuncia non è incorsa nel vizio e nelle violazioni di legge denunciate. 6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con attribuzione; nulla va disposto, invece, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che non ha svolto attività difensiva. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dei [OSCURATO:SOCIETA] dichiaratisi antistatari; nulla per [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no
Sentenza Cassazione n. 11571/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris