CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1971
Cassazione n. 29879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1971 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato dagli operanti che bussavano per lungo tempo ed insistentemente alla porta, smentendo che potesse non aver sentito tali azioni per il sonno profondo; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo avendo la Corte di merito precisato come la ricaduta nel delitto giustificasse la contestata recidiva, denotando una maggiore trasgressività e maggiore consapevolezza dopo reiterate condanne ed in particolare dopo due condanne per il medesimo titolo di reato; rilevato che il terzo motivo, con cui si deducono vizi in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere generico (per quanto evidenziato in ordine alla pluralità dei precedenti), è indeducibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non sottoposto al vaglio della Corte dia merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec