CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TPAFV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di doglianza, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23