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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 14883/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 28128 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

Zí--2 123- CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 766 - 4/7.7.2017 Corte d'Appello di Messina, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato in data 13.4.2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricato alla via [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Fitalia, citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di un fabbricato adiacente a quello di essi attori.

Chiedevano - all'esito del deposito della memoria ex art. 183 cod. proc. civ. - tra l'altro, condannare le convenute a demolire il tetto, realizzato ex novo, di copertura del loro manufatto, nella parte in cui risultava costruito a distanza inferiore a quella prescritta, e dichiarare l'inesistenza del diritto di veduta sul tetto del loro fabbricato esercitato dalle convenute dalla porzione del tetto del loro fabbricato trasformata in balcone, con conseguente condanna alla eliminazione della veduta.

2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], Nunziatina ed [OSCURATO:PERSONA].

Instavano per il rigetto delle avverse domande.

3. Espletata la c.t.u., acquisita la relazione integrativa, con sentenza n. 100/2012 il tribunale faceva ordine alle convenute di provvedere alla integrale demolizione del sottotetto, "in quanto costruito rispetto al confine senza il rispetto della distanza di 10 mt.".

4. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], Nunziatina ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; proponevano appello incidentale con riferimento all'omesso esame della domanda volta all'eliminazione della veduta realizzata dalle originarie convenute.

5. Con sentenza n. 766 dei 4/7.7.2017 la Corte d'Appello di Messina rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e, per l'effetto, ai fini della eliminazione della veduta, condannava, alternativamente, le originarie convenute all'apposizione di un pannello opaco ovvero alla eliminazione o all'arretramento della ringhiera.

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo dell'appello principale, che ineccepibilmente il tribunale aveva ritenuto che il sottotetto realizzato dalle principali appellanti costituisse una nuova costruzione in dipendenza dell'altezza massima utile sotto trave di 170 cm., tale da comportare un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti.

Evidenziava al contempo che era da escludere che il sottotetto assolvesse una funzione meramente accessoria e costituisse un mero volume tecnico.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo dell'appello principale - con cui si era addotta l'insussistenza della denunciata violazione delle distanze in dipendenza dell'inapplicabilità della distanza di m. 10 tra pareti finestrate, di cui all'art. 134 del regolamento edilizio comunale, giacché nella specie i fabbricati risultavano costruiti in aderenza - che la prefigurazione di una distanza minima assoluta superiore a quella di cui all'art. 873 cod. civ., quale quella di m. 10 tra pareti finestrate prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 recepito dal r.e.c., doveva altresì intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine.

6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

8. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 cod. civ. e dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deducono che la Corte di Messina, allorché ha opinato nel senso che il sottotetto costituisse una nuova costruzione, per nulla ha tenuto conto delle valutazioni espresse dal c.t.u. nominato in prime cure, valutazioni alla cui stregua, viceversa, si è al cospetto di un mero volume tecnico, sottratto all'applicazione delle norme in tema di distanze.

Deducono che del resto il loro consulente tecnico ha puntualizzato che il sottotetto non possiede alcuno dei requisiti igienico-sanitari per l'abitabilità e che giammai le controparti hanno contestato le dimensioni e le caratteristiche tecniche del sottotetto.

Deducono ulteriormente che entrambi i giudici di merito non hanno tenuto conto delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio e nondimeno non hanno motivato il loro divergente convincimento.9.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 134 del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Fitalia; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deducono che ha errato la Corte di Messina, allorché, in sede di rigetto del secondo motivo di gravame, ha opinato per l'applicabilità dell'art. 134 del r.e.c.

Deducono segnatamente, che la corte non ha tenuto conto che, così come si evince dalla relazione di c.t.u., gli edifici non sono antistanti bensì adiacenti.

10. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano l'erronea regolamentazione delle spese di lite.

Deducono che ha errato la Corte di Messina a rigettare il motivo di gravame concernente la condanna alle spese di lite e di c.t.u.

11. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deducono che ha errato la Corte di Messina ad accogliere l'appello incidentale.

Deducono che in dipendenza delle caratteristiche tecniche del locale sottotetto in nessun modo potrebbero esercitare il diritto di veduta sul tetto dell'immobile di proprietà delle controparti.

Deducono al contempo che la collocazione della ringhiera nella porzione non sopraelevata risponde a ragioni di sicurezza.

12. Il primo motivo di ricorso va respinto.

13. Questa Corte spiega che, in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa (cfr. Cass. 26.11.2012, n. 20886; Cass. 3.2.2011, n. 2566; Cass. (ord.) 27.11.2018, n. 30708).

E spiega altresì che, in materia di distanze legali tra edifici, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; ed all'uopo soggiunge che spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (cfr. Cass. 25.9.2006, n. 20786; Cass. 5.6.2008, n. 14932).

14. Su tale scorta si reputa che il primo motivo ("la copertura (...) non può considerarsi una sopraelevazione bensì un mero volume tecnico": così memoria delle ricorrenti, pag. 2) rechi censura, sostanzialmente, del giudizio, evidentemente "di fatto", alla cui stregua la Corte di Messina ha reputato che il sottotetto realizzato ex novo dalle ricorrenti non costituisse "volume tecnico".

Cosicché il primo mezzo si qualifica esclusivamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

15. In tal guisa si rileva e si reputa inoltre quanto segue.Il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata il 10.10.2012 (cfr. ricorso, pag. 7; cfr. anche sentenza d'appello, pag. 4).

La statuizione di seconde cure ha, in parte qua agitur, integralmente confermato la statuizione di prime cure.

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.22.12.2016, n. 26774).

16. In ogni caso si reputa altresì quanto segue.

E' da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali, di certo, non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

Ed invero, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita A- 7 disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha - così come si è in precedenza evidenziato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Ulteriormente, la corte di merito ha puntualizzato che, in considerazione delle sue dimensioni, appare evidente che il sottotetto "abbia una funzione sua propria e non sia esclusivamente destinato a contenere impianti serventi della costruzione principale" (così sentenza d'appello, pag. 7).

17. Per altro verso, il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass.7.8.2002, n. 11880; Cass. 3.3.2011, n. 5148, secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice, sicché l'organo giudicante può legittimamente disattenderle ancorché sulla scorta di una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali, congruamente e logicamente motivata).

Ebbene, la corte d'appello ha debitamente precisato, sulla scorta delle argomentazioni, congrue ed esaustive, dapprima riferite, che non avevano rilievo alcuno gli apprezzamenti di merito operati, in parte qua, dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. sentenza d'appello, pag. 7 - 8).

18. Ovviamente la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili (cfr. Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712; Cass. 18.4.2001, n. 5687).

19. Il presente giudizio ha avuto inizio in prime cure il 13.4.2006, in data antecedente all'entrata in vigore del testo dell'art. 115, 1° co., cod. proc. civ., quale novellato dalla legge n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009.

Cosicché riveste valenza l'insegnamento espresso da questa Corte, in relazione appunto al previgente dettato dell'art. 115 cod. proc. civ., a tenor del quale, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo invece che non è nel caso di specie] che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cass. 9.6.1999, t7. 5699; Cass. 23.7.2004, n. 13830; Cass. 14.3.2006, (7. 5488; Cass. 24.11.2010,

17. 23816).

20. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

21. Una ben precisa circostanza, il cui esame per nulla è stato omesso dalla corte di merito (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 - 9), assume rilievo decisivo.

Ovvero la circostanza per cui, ancorché gli originari corpi di fabbrica siano adiacenti, il sottotetto costruito ex novo dalle originarie convenute, qui ricorrenti, è senza dubbio "antistante" la veduta spettante alle originarie attrici, che si apre sulla parete - in tal guisa, evidentemente, "finestrata" - del loro preesistente fabbricato (cfr. controricorso pag.

10. Cfr. Cass. 17.5.2018, n. 12129, secondo cui, in materia di distanze tra fabbricati, è sufficiente, per l'applicazione della distanza di cui all'art. 9 del d. m. n. 14444/1968, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio).

Del resto, sono le stesse ricorrenti a dar atto che il consulente d'ufficio ha riferito che "l'invisa copertura a tetto del fabbricato dei convenuti [è] antistante la veduta esercitata a mezzo del terrazzo attoreo" (cfr. ricorso, pagg. 19 e

20. Al riguardo, cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26383; Cass. 30.4.2012, n. 6604).

Al contempo, la corte distrettuale ha ineccepibilmente rimarcato che la distanza - di cui all'art. 134 del r.e.c., richiamante la previsione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 - era destinata ad operare indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fosse finestrata, indipendentemente dalla circostanza che finestrata fosse la parete del nuovo edificio o la parete dell'edificio preesistente, indipendentemente dall'altezza della una o dell'altra finestra (cfr. espressamente in tal senso Cass. 1.10.2019, n. 24471).

22. La disamina del quarto motivo di ricorso precede logicamente la disamina del terzo; in ogni caso il quarto motivo va rigettato.

23. Con il quarto mezzo le ricorrenti analogamente censurano il giudizio "di fatto" sulla cui scorta la corte territoriale ha reputato l'appello incidentale meritevole di accoglimento (cfr. Cass. 4.9.2003, n. 12898, secondo cui, in tema di servitù di veduta, il giudizio sulla sussistenza della situazione che consente di esercitare la "inspectio" e la "prospectio" - necessaria ai fini della relativa configurabilità - costituisce valutazione di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente in caso dl violazione di legge e di vizio della motivazione).

24. In questi termini, è da escludere, similmente, che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" rilevanti alla luce della già menzionata pronuncia n.8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte di Messina ha correlato in parte qua il suo dictum.

In particolare, la Corte siciliana, in ordine all'appello incidentale, ha, congruamente ed ineccepibilmente, puntualizzato che il consulente d'ufficio aveva rilevato che la collocazione di una ringhiera nello spazio del solaio di copertura del fabbricato delle appellanti principali, qui ricorrenti, lasciato libero dal tetto di nuova costruzione aveva comportato la creazione, ex novo, di una veduta a distanza inferiore a quella legale in danno della proprietà degli appellati-appellanti incidentali.

In pari tempo, è appieno da condividere l'argomentazione dei controricorrenti secondo cui le ragioni di sicurezza possono essere soddisfatte mediante, tra l'altro, l'arretramento della ringhiera (cfr. controricorso, pag. 11).

25. Il terzo motivo va parimenti rigettato.

26. I premessi rilievi danno conto dell'ineccepibilità del rigetto dell'appello principale - e dunque della conferma della statuizione di prime cure - e dell'accoglimento dell'appello incidentale.

Ineccepibile è stata conseguentemente la condanna delle principali appellanti, qui ricorrenti, alle spese del giudizio di appello ed ancor prima ineccepibile è stata la regolamentazione delle spese di prime cure e delle spese di c.t.u. cui ha fatto luogo il Tribunale di Patti (è ovviamente il principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, "governa" la condanna alle spese di lite: cfr. Cass. (ord.) 6.12.2019, n. 31889).

27. In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

"

28. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà *atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna ìn solido le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare ai controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro /i4 3.200,00, dì cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co‘ quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 28128 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. Zí--2 123- CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 766 - 4/7.7.2017 Corte d'Appello di Messina, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 13.4.2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricato alla via [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Fitalia, citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di un fabbricato adiacente a quello di essi attori. Chiedevano - all'esito del deposito della memoria ex art. 183 cod. proc. civ. - tra l'altro, condannare le convenute a demolire il tetto, realizzato ex novo, di copertura del loro manufatto, nella parte in cui risultava costruito a distanza inferiore a quella prescritta, e dichiarare l'inesistenza del diritto di veduta sul tetto del loro fabbricato esercitato dalle convenute dalla porzione del tetto del loro fabbricato trasformata in balcone, con conseguente condanna alla eliminazione della veduta. 2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], Nunziatina ed [OSCURATO:PERSONA]. Instavano per il rigetto delle avverse domande. 3. Espletata la c.t.u., acquisita la relazione integrativa, con sentenza n. 100/2012 il tribunale faceva ordine alle convenute di provvedere alla integrale demolizione del sottotetto, "in quanto costruito rispetto al confine senza il rispetto della distanza di 10 mt.". 4. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], Nunziatina ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; proponevano appello incidentale con riferimento all'omesso esame della domanda volta all'eliminazione della veduta realizzata dalle originarie convenute. 5. Con sentenza n. 766 dei 4/7.7.2017 la Corte d'Appello di Messina rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e, per l'effetto, ai fini della eliminazione della veduta, condannava, alternativamente, le originarie convenute all'apposizione di un pannello opaco ovvero alla eliminazione o all'arretramento della ringhiera. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo dell'appello principale, che ineccepibilmente il tribunale aveva ritenuto che il sottotetto realizzato dalle principali appellanti costituisse una nuova costruzione in dipendenza dell'altezza massima utile sotto trave di 170 cm., tale da comportare un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti. Evidenziava al contempo che era da escludere che il sottotetto assolvesse una funzione meramente accessoria e costituisse un mero volume tecnico. Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo dell'appello principale - con cui si era addotta l'insussistenza della denunciata violazione delle distanze in dipendenza dell'inapplicabilità della distanza di m. 10 tra pareti finestrate, di cui all'art. 134 del regolamento edilizio comunale, giacché nella specie i fabbricati risultavano costruiti in aderenza - che la prefigurazione di una distanza minima assoluta superiore a quella di cui all'art. 873 cod. civ., quale quella di m. 10 tra pareti finestrate prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 recepito dal r.e.c., doveva altresì intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 7. Le ricorrenti hanno depositato memoria. 8. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 cod. civ. e dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deducono che la Corte di Messina, allorché ha opinato nel senso che il sottotetto costituisse una nuova costruzione, per nulla ha tenuto conto delle valutazioni espresse dal c.t.u. nominato in prime cure, valutazioni alla cui stregua, viceversa, si è al cospetto di un mero volume tecnico, sottratto all'applicazione delle norme in tema di distanze. Deducono che del resto il loro consulente tecnico ha puntualizzato che il sottotetto non possiede alcuno dei requisiti igienico-sanitari per l'abitabilità e che giammai le controparti hanno contestato le dimensioni e le caratteristiche tecniche del sottotetto. Deducono ulteriormente che entrambi i giudici di merito non hanno tenuto conto delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio e nondimeno non hanno motivato il loro divergente convincimento.9. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 134 del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Fitalia; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deducono che ha errato la Corte di Messina, allorché, in sede di rigetto del secondo motivo di gravame, ha opinato per l'applicabilità dell'art. 134 del r.e.c. Deducono segnatamente, che la corte non ha tenuto conto che, così come si evince dalla relazione di c.t.u., gli edifici non sono antistanti bensì adiacenti. 10. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano l'erronea regolamentazione delle spese di lite. Deducono che ha errato la Corte di Messina a rigettare il motivo di gravame concernente la condanna alle spese di lite e di c.t.u. 11. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deducono che ha errato la Corte di Messina ad accogliere l'appello incidentale. Deducono che in dipendenza delle caratteristiche tecniche del locale sottotetto in nessun modo potrebbero esercitare il diritto di veduta sul tetto dell'immobile di proprietà delle controparti. Deducono al contempo che la collocazione della ringhiera nella porzione non sopraelevata risponde a ragioni di sicurezza. 12. Il primo motivo di ricorso va respinto. 13. Questa Corte spiega che, in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa (cfr. Cass. 26.11.2012, n. 20886; Cass. 3.2.2011, n. 2566; Cass. (ord.) 27.11.2018, n. 30708). E spiega altresì che, in materia di distanze legali tra edifici, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; ed all'uopo soggiunge che spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (cfr. Cass. 25.9.2006, n. 20786; Cass. 5.6.2008, n. 14932). 14. Su tale scorta si reputa che il primo motivo ("la copertura (...) non può considerarsi una sopraelevazione bensì un mero volume tecnico": così memoria delle ricorrenti, pag. 2) rechi censura, sostanzialmente, del giudizio, evidentemente "di fatto", alla cui stregua la Corte di Messina ha reputato che il sottotetto realizzato ex novo dalle ricorrenti non costituisse "volume tecnico". Cosicché il primo mezzo si qualifica esclusivamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). 15. In tal guisa si rileva e si reputa inoltre quanto segue.Il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata il 10.10.2012 (cfr. ricorso, pag. 7; cfr. anche sentenza d'appello, pag. 4). La statuizione di seconde cure ha, in parte qua agitur, integralmente confermato la statuizione di prime cure. Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.22.12.2016, n. 26774). 16. In ogni caso si reputa altresì quanto segue. E' da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali, di certo, non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum. Ed invero, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita A- 7 disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha - così come si è in precedenza evidenziato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Ulteriormente, la corte di merito ha puntualizzato che, in considerazione delle sue dimensioni, appare evidente che il sottotetto "abbia una funzione sua propria e non sia esclusivamente destinato a contenere impianti serventi della costruzione principale" (così sentenza d'appello, pag. 7). 17. Per altro verso, il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass.7.8.2002, n. 11880; Cass. 3.3.2011, n. 5148, secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice, sicché l'organo giudicante può legittimamente disattenderle ancorché sulla scorta di una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali, congruamente e logicamente motivata). Ebbene, la corte d'appello ha debitamente precisato, sulla scorta delle argomentazioni, congrue ed esaustive, dapprima riferite, che non avevano rilievo alcuno gli apprezzamenti di merito operati, in parte qua, dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. sentenza d'appello, pag. 7 - 8). 18. Ovviamente la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili (cfr. Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712; Cass. 18.4.2001, n. 5687). 19. Il presente giudizio ha avuto inizio in prime cure il 13.4.2006, in data antecedente all'entrata in vigore del testo dell'art. 115, 1° co., cod. proc. civ., quale novellato dalla legge n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009. Cosicché riveste valenza l'insegnamento espresso da questa Corte, in relazione appunto al previgente dettato dell'art. 115 cod. proc. civ., a tenor del quale, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo invece che non è nel caso di specie] che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cass. 9.6.1999, t7. 5699; Cass. 23.7.2004, n. 13830; Cass. 14.3.2006, (7. 5488; Cass. 24.11.2010, 17. 23816). 20. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 21. Una ben precisa circostanza, il cui esame per nulla è stato omesso dalla corte di merito (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 - 9), assume rilievo decisivo. Ovvero la circostanza per cui, ancorché gli originari corpi di fabbrica siano adiacenti, il sottotetto costruito ex novo dalle originarie convenute, qui ricorrenti, è senza dubbio "antistante" la veduta spettante alle originarie attrici, che si apre sulla parete - in tal guisa, evidentemente, "finestrata" - del loro preesistente fabbricato (cfr. controricorso pag. 10. Cfr. Cass. 17.5.2018, n. 12129, secondo cui, in materia di distanze tra fabbricati, è sufficiente, per l'applicazione della distanza di cui all'art. 9 del d. m. n. 14444/1968, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio). Del resto, sono le stesse ricorrenti a dar atto che il consulente d'ufficio ha riferito che "l'invisa copertura a tetto del fabbricato dei convenuti [è] antistante la veduta esercitata a mezzo del terrazzo attoreo" (cfr. ricorso, pagg. 19 e 20. Al riguardo, cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26383; Cass. 30.4.2012, n. 6604). Al contempo, la corte distrettuale ha ineccepibilmente rimarcato che la distanza - di cui all'art. 134 del r.e.c., richiamante la previsione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 - era destinata ad operare indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fosse finestrata, indipendentemente dalla circostanza che finestrata fosse la parete del nuovo edificio o la parete dell'edificio preesistente, indipendentemente dall'altezza della una o dell'altra finestra (cfr. espressamente in tal senso Cass. 1.10.2019, n. 24471). 22. La disamina del quarto motivo di ricorso precede logicamente la disamina del terzo; in ogni caso il quarto motivo va rigettato. 23. Con il quarto mezzo le ricorrenti analogamente censurano il giudizio "di fatto" sulla cui scorta la corte territoriale ha reputato l'appello incidentale meritevole di accoglimento (cfr. Cass. 4.9.2003, n. 12898, secondo cui, in tema di servitù di veduta, il giudizio sulla sussistenza della situazione che consente di esercitare la "inspectio" e la "prospectio" - necessaria ai fini della relativa configurabilità - costituisce valutazione di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente in caso dl violazione di legge e di vizio della motivazione). 24. In questi termini, è da escludere, similmente, che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" rilevanti alla luce della già menzionata pronuncia n.8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte di Messina ha correlato in parte qua il suo dictum. In particolare, la Corte siciliana, in ordine all'appello incidentale, ha, congruamente ed ineccepibilmente, puntualizzato che il consulente d'ufficio aveva rilevato che la collocazione di una ringhiera nello spazio del solaio di copertura del fabbricato delle appellanti principali, qui ricorrenti, lasciato libero dal tetto di nuova costruzione aveva comportato la creazione, ex novo, di una veduta a distanza inferiore a quella legale in danno della proprietà degli appellati-appellanti incidentali. In pari tempo, è appieno da condividere l'argomentazione dei controricorrenti secondo cui le ragioni di sicurezza possono essere soddisfatte mediante, tra l'altro, l'arretramento della ringhiera (cfr. controricorso, pag. 11). 25. Il terzo motivo va parimenti rigettato. 26. I premessi rilievi danno conto dell'ineccepibilità del rigetto dell'appello principale - e dunque della conferma della statuizione di prime cure - e dell'accoglimento dell'appello incidentale. Ineccepibile è stata conseguentemente la condanna delle principali appellanti, qui ricorrenti, alle spese del giudizio di appello ed ancor prima ineccepibile è stata la regolamentazione delle spese di prime cure e delle spese di c.t.u. cui ha fatto luogo il Tribunale di Patti (è ovviamente il principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, "governa" la condanna alle spese di lite: cfr. Cass. (ord.) 6.12.2019, n. 31889). 27. In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. " 28. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà *atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna ìn solido le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare ai controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro /i4 3.200,00, dì cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co‘ quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art
Sentenza Cassazione n. 14883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris