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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37630/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30799 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1536/07/21, depositata in data 21 aprile 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 3142/02/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Milano che rigettava il ricorso della contribuente avverso 1) l'avviso di pagamento n. 86 con il quale l'Agenzia aveva recuperato, in relazione agli anni 2011-2013, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da atri produttori rivendendola successivamente; 2) il relativo provvedimento n. 294/2016 di irrogazione delle sanzioni; 3) l'atto di contestazione n. 295/2016; - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla non applicabilità delle sanzioni e degli interessi in presenza di legittimo affidamento ex art. 10 della legge n. 212/00; 2.11 motivo è infondato.

3. Va fatta applicazione del condivisibile principio di diritto di questa Corte secondo cui "La figura dell' assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.

Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa"(ex plurimis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 33764 del 19/12/2019; Cass., Sez. 6 1, n. 2334 del 03/02/2020; Cass. sez. 5, n. 10289 del 2022);

4. Premesso che «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporís, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019; in senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022; n. 11871/2022), nella specie, la CTR, dopo avere deciso la questione assorbente in ordine all'an della pretesa tributaria escludendo in capo alla società contribuente- in ossequio ai principi sopra richiamati- la qualifica di autoproduttore ai fini della esenzione dall'accisa ex art. 52, comma 3, lett. b) del TUA ("non gestendo un impianto per la produzione di energia non può essere considerata autoproduttore e in quanto cede l'energia trattata a terzi ..non è un consumatore perché ,r"energia elettrica acquistata e non prodotta in proprio veniva ceduta ad altri soggetti") ha dichiarato "assorbita ogni altra censura" così implicitamente rigettando il motivo di censura - riproposto in grado di appello e riportato espressamente nella parte in fatto della sentenza impugnata - concernente la non applicabilità (per quanto ancora di interesse) delle sanzioni e degli interessi in presenza di legittimo affidamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/00. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle p4 spese processuali che si liquidano in eum 1.486,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30799 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1536/07/21, depositata in data 21 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 3142/02/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Milano che rigettava il ricorso della contribuente avverso 1) l'avviso di pagamento n. 86 con il quale l'Agenzia aveva recuperato, in relazione agli anni 2011-2013, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da atri produttori rivendendola successivamente; 2) il relativo provvedimento n. 294/2016 di irrogazione delle sanzioni; 3) l'atto di contestazione n. 295/2016; - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla non applicabilità delle sanzioni e degli interessi in presenza di legittimo affidamento ex art. 10 della legge n. 212/00; 2.11 motivo è infondato. 3. Va fatta applicazione del condivisibile principio di diritto di questa Corte secondo cui "La figura dell' assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa"(ex plurimis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 33764 del 19/12/2019; Cass., Sez. 6 1, n. 2334 del 03/02/2020; Cass. sez. 5, n. 10289 del 2022); 4. Premesso che «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporís, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019; in senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022; n. 11871/2022), nella specie, la CTR, dopo avere deciso la questione assorbente in ordine all'an della pretesa tributaria escludendo in capo alla società contribuente- in ossequio ai principi sopra richiamati- la qualifica di autoproduttore ai fini della esenzione dall'accisa ex art. 52, comma 3, lett. b) del TUA ("non gestendo un impianto per la produzione di energia non può essere considerata autoproduttore e in quanto cede l'energia trattata a terzi ..non è un consumatore perché ,r"energia elettrica acquistata e non prodotta in proprio veniva ceduta ad altri soggetti") ha dichiarato "assorbita ogni altra censura" così implicitamente rigettando il motivo di censura - riproposto in grado di appello e riportato espressamente nella parte in fatto della sentenza impugnata - concernente la non applicabilità (per quanto ancora di interesse) delle sanzioni e degli interessi in presenza di legittimo affidamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/00. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle p4 spese processuali che si liquidano in eum 1.486,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a no
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