CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato GiuseppePozzessere, domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controMinistero dell’Istruzione e del Merito e [OSCURATO:PERSONA] GiovanniPascoli di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto n. 745/2025 depositata il31/3/2025;Numero registro generale 12359/2025Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 19070/2026Data pubblicazione 11/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente,dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogoa pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore deglialtri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazioneal difensore, dichiaratosi antistatario.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi