CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29439-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05617841001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ENRICO PAULET11; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COlitt011iCOITC11te - avverso la sentenza n. 1513/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il comune di Montagna in Valtellina accertava, per l'anno d'imposta 2018, una maggiore IMU per due immobili dell'ENEL facenti parte di un complesso di produzione di energia idroelettrica; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente relativamente ad un immobile e sospendeva per l'altro il giudizio ex art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992. Stabiliva in particolare la la [OSCURATO:PERSONA] che: con riguardo al fabbricato identificato al catasto fabbricati foglio 2, numero 18, la controversia si è definita con la sentenza della Cassazione n. 32547 del 2019 che ha ritenuto corretta la rendita catastale attribuita con l'atto di rettifica catastale e pertanto la richiesta di sospensione per pregiudizialità non ha ragion d'essere mentre con riguardo al fabbricato identificato al catasto fabbricati foglio 6, numero 198, pende tuttora la controversia promossa dalla società contribuente che ha impugnato in Cassazione la sentenza sfavorevole della la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5330/6/2019, che ha confermato il rigetto del ricorso e quindi solo per quest'ultimo immobile va accolta la pregiudiziale relativa alla sospensione del giudizio ex art. 39, comma ibis, del d.lgs. n. 546 del 1992, in attesa Ric. 2021 n. 29439 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- della definizione del giudizio instaurato per l'impugnazione dell'atto di rettifica catastale. Avverso detta sentenza ENEL produzione s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Montagna in Valtellina si costituiva con controricorso senza opporsi alla richiesta del ricorrente di cassazione con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione ENEL produzione s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 39, comma ibis del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è viziata da nullità per error in procedendo non essendo conforme allo schema legale disciplinato nell'art. 35 cit. perché tale sentenza, nel rigettare l'appello proposto dalla società in relazione al primo immobile, ha altresì sospeso il giudizio in relazione al secondo immobile ai sensi dell'art. 39 cit. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: «Il divieto di pronuncia di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, costituisce un precetto di carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata come precisato dalla Relazione ministeriale sullo schema del D.Lgs. n. 546 del 1992, per la riforma del contenzioso tributario - dall'esigenza di evitare gli inconvenienti a cui il frazionamento dei giudizi dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla peculiare struttura del processo tributario ed al sistema di riscossione frazionata dei tributi contro cui l'istituto delle sentenze non definitive e, a maggior ragione, quello Ric. 2021 n. 29439 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- delle impugnazioni differite che solitamente vi si accompagna, verrebbe inevitabilmente a con fliggere. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, prevede che "la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa". Orbene, se non sono ammesse nel processo tributario sentenze parziali non è ammissibile, per logica conseguenza, una sospensione parziale del processo, in quanto essa presuppone giusta ppunto la decisione solo di una parte della domanda o solo di alcune domande, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3. Il giudizio deve essere definito nella sua interezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può che essere integrale; la sospensione parziale del processo postula difatti una inammissibile pronuncia non definitiva» (Cass. n. 16180 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 31439 del 2018; Cass. n. 2254 del 2011). La RCommissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - respingendo l'appello della parte contribuente relativamente ad un immobile, sospendendo per l'altro il giudizio ex art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 e stabilendo in particolare che: con riguardo al fabbricato identificato al catasto fabbricati foglio 2, numero 18, la controversia si è definita con la sentenza della Cassazione n. 32547 del 2019 che ha ritenuto corretta la rendita catastale attribuita con l'atto di rettifica catastale e pertanto la richiesta di sospensione per pregiudizialità non ha ragion d'essere mentre con riguardo al fabbricato identificato al catasto fabbricati foglio 6, numero 198, pende tuttora la controversia promossa dalla società contribuente che ha impugnato in Cassazione la sentenza sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5330/6/2019, che ha confermato il rigetto del ricorso e quindi solo per quest'ultimo Ric. 2021 n. 29439 sez. MT - ud. 28-09-2022 -4- immobile va accolta la pregiudiziale relativa alla sospensione del giudizio ex art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, in attesa della definizione del giudizio instaurato per l'impugnazione dell'atto di rettifica catastale - di fronte ad un unico avviso di accertamento impugnato nell'ambito di un giudizio unitario non ha erroneamente considerato che nel processo tributario non è ammissibile una sospensione parziale del processo, in quanto essa presuppone la decisione solo di una parte della domanda o solo di alcune domande, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, quando invece il giudizio deve essere definito nella sua interezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può che essere integrale. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa co