CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i! provvedimento impugnato; iiitenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, in relazione alla asserita violazione dell'art. 197 bis comma 3 cpp nonche degli artt. 495 e 507 dello stesso codice profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con compiuti, lineari e corretti argomenti giuridici dal giuciice di merito •VC .cheai naniìmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oc )en. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di Euro tremila in favore della Cassa delie ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.