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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 10146/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 settembre 2022 il Tribunale di Agrigento, su conforme richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Agrigento il 25 luglio 2020) la pena di giorni trenta di arresto ed C 1.000,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità per giorni trentaquattro ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis del citato decreto.

Con la medesima sentenza è stata applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2. Per mezzo del difensore di fiducia, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza lamentando violazione di legge per non essere stata disposta la sospensione della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il ricorrente osserva che l'omessa statuizione in tal senso rischia di vanificare quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada che prevede la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

4. Il ricorso è fondato.

5. Come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, rv.271040; Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 27790:3).

Solo in questo modo, infatti, è possibile evitare che la sospensione della patente venga subito attivata e che il protrarsi dei tempi necessari alla fissazione dell'udienza per la valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità finisca per vanificare l'eventuale riduzione alla metà della durata della sanzione amministrativa accessoria.6.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /) cod. proc. pen., limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sospensione della patente di guida; sanzione la cui efficacia viene sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e sospende l'efficacia di tale sanzione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Così deciso il 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 settembre 2022 il Tribunale di Agrigento, su conforme richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Agrigento il 25 luglio 2020) la pena di giorni trenta di arresto ed C 1.000,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità per giorni trentaquattro ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis del citato decreto. Con la medesima sentenza è stata applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Per mezzo del difensore di fiducia, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza lamentando violazione di legge per non essere stata disposta la sospensione della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente osserva che l'omessa statuizione in tal senso rischia di vanificare quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada che prevede la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 4. Il ricorso è fondato. 5. Come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, rv.271040; Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 27790:3). Solo in questo modo, infatti, è possibile evitare che la sospensione della patente venga subito attivata e che il protrarsi dei tempi necessari alla fissazione dell'udienza per la valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità finisca per vanificare l'eventuale riduzione alla metà della durata della sanzione amministrativa accessoria.6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /) cod. proc. pen., limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sospensione della patente di guida; sanzione la cui efficacia viene sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e sospende l'efficacia di tale sanzione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Così deciso il 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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