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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 12664/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17430-2022 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (ex [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ETTORRE; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] PER L’ABRUZZO; -intimata – avverso la sentenza n. 175/2022 della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositata il 04/05/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude affinché la Corte voglia rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 maggio 2022, la Corte dei conti centrale d’appello (sez.

III giurisdizionale) ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di primo grado, di condanna degli stessi , su domanda della locale Procura della Corte dei conti, in via principale e tra loro solidale, al pagamento, in favore della Regione Abruzzo, delle somme di € 100.000,00, a titolo di danno patrimoniale e di € 2.000,00, a titolo di danno da disservizio, oltre accessori di legge (nonchè di [OSCURATO:PERSONA], in via sussidiaria e nei limiti di € 50.000,00, per il danno per il finanziamento Az. 2.1.1.a, oltre € 1.000,00 sempre in via sussidiaria a titolo di danno da disservizio).

2. Per quanto qui rileva, la Corteha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, per la configurabilità di un rapporto di servizio tra la società e la Regione Abruzzo, erogatrice dei due finanziamenti, a valere sul bando DOCUP [OSCURATO:PERSONA].

Periodo 2000 – 2006, annualità 2002 (per azione 2.1.1.a “[OSCURATO:PERSONA]” con un’agevolazione di € 50.000,00; per azione 2.3.1.b “[OSCURATO:PERSONA]” con un’agevolazione di € 50.000,00), finanziamenti poi revocati e non restituiti; e ciò per essersi il soggetto privato inserito nel procedimento amministrativo relativo all’erogazione della provvidenza, rendendosi così partecipe delle finalità pubbliche ad esso sottese.

3. Nel merito, parimenti rigettata l’eccezione di prescrizione, la Corte contabile ha accertato la responsabilità erariale dei soggetti sovvenuti, al di là del proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato (avendo comunque la Corte di Cassazione ribadito, con la sentenza n. 41012/2018, “il pieno coinvolgimento del D’Arcangelo legale rappresentante della società che svolge la funzione di “cartiere” nell’ambito della reiterata organizzazione delle truffe … cartiere preposte alla emissione di false fatture per la consumazione delle truffe contestate”), in ordine all’ipotesi di occultamento dolosodel danno, non soltanto per illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici dalla finalità di sostegno all’economia della legge regionale 20 luglio 2016, n. 16, ma anche per la vanificazione delle risorse pubbliche impiegate nella gestione delle pratiche di finanziamento.

4. Con atto notificato il 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito la Procura Generale presso la Corte dei Conti con controricorso.5.

Il P.G. ha concluso, a norma dell’art. 380ter c.p.c. per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, deve essere disattesa, per infondatezza, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, notificato soltanto alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo e all’Avvocatura dello Stato.

2. La notificadel ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso laCorte di conti è, infatti, nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nellagiurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità (Cass. s.u. 30 settembre2021, n. 26655, che, in motivazione sub p.to 10.1, ha ciò ritenuto, nonostante l’autonomia processuale degli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e gli uffici della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte rilevata dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 23681/09, poi incidentalmente ripresa nella sentenza n. 36356/18).

3. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto, in proprio e nella qualità, violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., per il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore di quella del giudice ordinario, stante l’inesistenza nel caso di specie di un rapporto di servizio della società, in assenza di un suo inserimento organico nell’apparato edi una relazione funzionale all’attività dell’ente pubblico, piuttosto finanziata per fini privatistici di implementazione aziendale e di contatto con i propri clienti.

4. La censura è infondata.5.

È noto come, ai fini di sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instauri un rapporto di servizio, posto che il beneficiario dell'importo si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici.

Sicché, il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. s.u. 25 gennaio 2013, n. 1775; Cass. s.u. 3 febbraio 2014, n. 2287; Cass. s.u. 13 febbraio 2014, n. 3310; Cass. s.u. 27 gennaio 2016, n. 1515; Cass. s.u. 14 settembre 2017, n. 21297; Cass. s.u. 29 novembre 2017, n. 28504; Cass. s.u. 9 maggio 2018, n. 11185; Cass. s.u. 12 giugno 2018, n. 15342; Cass. s.u. 16 maggio 2019, n. 13245; Cass. s.u. 4 ottobre 2019, n. 24858: che ha ciò ritenuto, quand’anche il soggetto privato percettore del contributo non abbia presentato la domanda di concessione delfinanziamento).

Neppure è stato considerato indispensabile un utilizzo della risorsa diverso rispetto alla sua preordinata destinazione (così frustrando lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: Cass. s.u. 22 novembre 2019, n. 30526), essendo sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (Cass. s.u. 2 febbraio 2022, n. 3100).

5.1. Nel caso di specie, l’appropriazione e lo sviamento accertati dei contributi pubblici –percepiti dai ricorrenti e non restituiti dopo la loro revoca –dalla finalità di sostegno all’economia della legge regionale 20 luglio 2016, n. 16, nonché la vanificazione, da parte degli stessi, delle risorse pubbliche impiegate nella gestione delle pratiche di finanziamento, si innestano in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di servizio, per le ragioni dette, radicante in quanto tale la giurisdizione contabile.6.

Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, per la natura di parte formale della Procura Generale presso la Corte dei conti (Cass. s.u. 28 febbraio 2020, n. 5589; Cass. s.u. 29 novembre 2022, n. 35055) e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17430-2022 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (ex [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ETTORRE; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] PER L’ABRUZZO; -intimata – avverso la sentenza n. 175/2022 della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositata il 04/05/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude affinché la Corte voglia rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 maggio 2022, la Corte dei conti centrale d’appello (sez. III giurisdizionale) ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di primo grado, di condanna degli stessi , su domanda della locale Procura della Corte dei conti, in via principale e tra loro solidale, al pagamento, in favore della Regione Abruzzo, delle somme di € 100.000,00, a titolo di danno patrimoniale e di € 2.000,00, a titolo di danno da disservizio, oltre accessori di legge (nonchè di [OSCURATO:PERSONA], in via sussidiaria e nei limiti di € 50.000,00, per il danno per il finanziamento Az. 2.1.1.a, oltre € 1.000,00 sempre in via sussidiaria a titolo di danno da disservizio). 2. Per quanto qui rileva, la Corteha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, per la configurabilità di un rapporto di servizio tra la società e la Regione Abruzzo, erogatrice dei due finanziamenti, a valere sul bando DOCUP [OSCURATO:PERSONA]. Periodo 2000 – 2006, annualità 2002 (per azione 2.1.1.a “[OSCURATO:PERSONA]” con un’agevolazione di € 50.000,00; per azione 2.3.1.b “[OSCURATO:PERSONA]” con un’agevolazione di € 50.000,00), finanziamenti poi revocati e non restituiti; e ciò per essersi il soggetto privato inserito nel procedimento amministrativo relativo all’erogazione della provvidenza, rendendosi così partecipe delle finalità pubbliche ad esso sottese. 3. Nel merito, parimenti rigettata l’eccezione di prescrizione, la Corte contabile ha accertato la responsabilità erariale dei soggetti sovvenuti, al di là del proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato (avendo comunque la Corte di Cassazione ribadito, con la sentenza n. 41012/2018, “il pieno coinvolgimento del D’Arcangelo legale rappresentante della società che svolge la funzione di “cartiere” nell’ambito della reiterata organizzazione delle truffe … cartiere preposte alla emissione di false fatture per la consumazione delle truffe contestate”), in ordine all’ipotesi di occultamento dolosodel danno, non soltanto per illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici dalla finalità di sostegno all’economia della legge regionale 20 luglio 2016, n. 16, ma anche per la vanificazione delle risorse pubbliche impiegate nella gestione delle pratiche di finanziamento. 4. Con atto notificato il 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito la Procura Generale presso la Corte dei Conti con controricorso.5. Il P.G. ha concluso, a norma dell’art. 380ter c.p.c. per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve essere disattesa, per infondatezza, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, notificato soltanto alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo e all’Avvocatura dello Stato. 2. La notificadel ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso laCorte di conti è, infatti, nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nellagiurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità (Cass. s.u. 30 settembre2021, n. 26655, che, in motivazione sub p.to 10.1, ha ciò ritenuto, nonostante l’autonomia processuale degli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e gli uffici della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte rilevata dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 23681/09, poi incidentalmente ripresa nella sentenza n. 36356/18). 3. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto, in proprio e nella qualità, violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., per il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore di quella del giudice ordinario, stante l’inesistenza nel caso di specie di un rapporto di servizio della società, in assenza di un suo inserimento organico nell’apparato edi una relazione funzionale all’attività dell’ente pubblico, piuttosto finanziata per fini privatistici di implementazione aziendale e di contatto con i propri clienti. 4. La censura è infondata.5. È noto come, ai fini di sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instauri un rapporto di servizio, posto che il beneficiario dell'importo si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. Sicché, il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. s.u. 25 gennaio 2013, n. 1775; Cass. s.u. 3 febbraio 2014, n. 2287; Cass. s.u. 13 febbraio 2014, n. 3310; Cass. s.u. 27 gennaio 2016, n. 1515; Cass. s.u. 14 settembre 2017, n. 21297; Cass. s.u. 29 novembre 2017, n. 28504; Cass. s.u. 9 maggio 2018, n. 11185; Cass. s.u. 12 giugno 2018, n. 15342; Cass. s.u. 16 maggio 2019, n. 13245; Cass. s.u. 4 ottobre 2019, n. 24858: che ha ciò ritenuto, quand’anche il soggetto privato percettore del contributo non abbia presentato la domanda di concessione delfinanziamento). Neppure è stato considerato indispensabile un utilizzo della risorsa diverso rispetto alla sua preordinata destinazione (così frustrando lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: Cass. s.u. 22 novembre 2019, n. 30526), essendo sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (Cass. s.u. 2 febbraio 2022, n. 3100). 5.1. Nel caso di specie, l’appropriazione e lo sviamento accertati dei contributi pubblici –percepiti dai ricorrenti e non restituiti dopo la loro revoca –dalla finalità di sostegno all’economia della legge regionale 20 luglio 2016, n. 16, nonché la vanificazione, da parte degli stessi, delle risorse pubbliche impiegate nella gestione delle pratiche di finanziamento, si innestano in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di servizio, per le ragioni dette, radicante in quanto tale la giurisdizione contabile.6. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, per la natura di parte formale della Procura Generale presso la Corte dei conti (Cass. s.u. 28 febbraio 2020, n. 5589; Cass. s.u. 29 novembre 2022, n. 35055) e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
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