CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo e rigetto nel resto; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro confermava la ordinanza del 2 agosto 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 5). Secondo l'ipotesi accusatoria, formulata in via provvisoria, l'indagato, pur senza far parte della associazione mafiosa di cui al capo 1) (ovvero la confederazione di cosche di 'ndrangheta operanti sul territorio di Cosenza, che aveva tra gli apicali [OSCURATO:PERSONA]), in cambio della protezione a lui offerta dal clan, contribuiva concretamente alla conservazione, al rafforzamento e al raggiungimento degli scopi del suddetto sodalizio, mettendo a disposizione le sue risorse economiche e le sue relazioni imprenditoriali, fungendo - tra le altre cose - da intermediario •in una vicenda . usuraria a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché prodigandosi nella mediazione finalizzata a far ottenere a [OSCURATO:PERSONA] una partecipazione ai proventi di una richiesta estorsiva da formulare al gestore di un parcheggio (dall'ottobre 2018 con condotta perdurante). Il Tribunale riteneva Artese un soggetto a disposizione delle cosche mafiose di cui al capo 1) e che operava per le stesse non solo come imprenditore che avvantaggiava soggetti su cui la cosca mafiosa aveva interesse ma anche in qualità di persona che coadiuvava i gruppi mafiosi per commettere reati di usura. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Tenuto conto degli elementi che componevano il quadro probatorio a carico del ricorrente e delle censure proposte innanzi al giudice del riesame sul punto della gravità indiziaria (piattaforma indiziaria costituita da scarni elementi, inidonei a configurare gli elementi tipici della fattispecie penale), la risposta fornita dal Tribunale si rivela gravemente carente, rispetto alla dimostrazione, in chiave di gravità indiziaria, del ruolo del ricorrente come "concorrente esterno", così come scolpito dalla giurisprudenza di legittimità sin dalle Sezioni Unite Mannino. La condotta rilevante penalmente prevede infatti un contributo dell'estraneo che deve essere idoneo in termini di concretezza, specificità e rilevanza a determinare la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa, la cui verifica probatoria va effettuata ex post e non mediante una mera valutazione prognostica di idoneità. Nel caso in esame, il Tribunale non chiarisce a quale associazione di tipo mafioso l'Artese avrebbe garantito il suo apporto, limitandosi genericamente ad indicare la figura del Porcaro. Quanto alla "messa a disposizione", la stringata motivazione non si confronta con le risultanze processuali, con le doglianze difensive, con quanto il ricorrente aveva dichiarato in sede di interrogatorio e con i principi di diritto in tema di prova per la condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Gli episodi richiamati dal Tribunale sono del tutto marginali e di scarso rilievo, rispetto al tema da dimostrare, ovvero il "rapporto sinallagmatico", ed in particolare il contributo causale del ricorrente alla conservazione o al rafforzamento della consorteria, nella specie mancante. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla vicenda del parcheggio. Il Tribunale ha omesso di rispondere ai rilievi difensivi che avevano posto in discussione gli elementi di fatto relativi alla vicenda del parcheggio, utilizzata dal Tribunale per dimostrare la gravità indiziaria dell'ipotesi accusatoria. Per la ricostruzione dell'episodio, vi è un'unica intercettazione tra Drago e Porcaro. Secondo la difesa, da tale captazione emergeva soltanto un favore che Drago doveva chiedere al ricorrente (ovvero di metterlo in contatto con il proprietario del terreno per la gestione di un parcheggio); non risultavano invece da altri elementi contatti tra il ricorrente e il Porcaro e l'esito della conversazione tra Drago e Porcaro. Residuava invero solo il mero dichiarato di Porcaro. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla vicenda del Saullo. Anche in tal caso la difesa aveva contestato la portata dimostrativa di una captazione rispetto al thema decidendum. Si trattava di un presunto episodio di usura ai danni di Saullo, riguardante altro procedimento penale. Vi è un'unica intercettazione, che viene estrapolata senza chiarezza rispetto al contenuto, al rapporto dell'Artese con Saullo, al contributo ipotetico che il ricorrente avrebbe dato nella vicenda e alla identificazione dell'Eugenio citato nel Saullo. La difesa aveva dedotto che soltanto Drago e Porcaro erano stati condannati in primo grado per la vicenda usuraria e nulla era emerso a carico del ricorrente; che l'accusa aveva arbitrariamente interpretato l'intercettazione, ritenendo anche sussistente il riferimento al Porcaro, senza alcun riscontro. Sul punto il Tribunale non ha risposto, ritenendo la captazione dimostrativa della condotta ascritta al ricorrente. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e alle dichiarazioni rese dal Porcaro e al contenuto dichiarativo dei collaboratori. I residui elementi utilizzati dal Tribunale a carico del ricorrente sono le parole del Porcaro emerse nell'intercettazione nella vicenda Saullo e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.La difesa aveva dedotto che quanto riferito dal Porcaro nella captazione dovesse essere validato da fatti concludenti; quanto ai collaboratori, che le dichiarazioni di Pulicanò erano generiche, per "sentito dire" e inserite in un procedimento che non aveva toccato il ricorrente, quelle di Fusinato e Garofalo, oltre ad essere generiche e contraddittorie, si inserivano in un procedimento in cui l'Artese era stato assolto; che nessun collaboratore del presente procedimento ha indicato la figura dell'Artese. Tali rilievi sono stati bypassati dal Tribunale limitandosi a sostenere che le conversazioni captate erano chiare e le dichiarazioni dei collaboratori convergenti. 2.5. Vizio di motivazione. La difesa aveva altresì contestato il punto delle esigenze cautelari e della scelta della misura e la risposta del Tribunale, nel richiamare la mera doppia presunzione relativa non superata da elementi di segni contrario, risulta carente. La motivazione è assente anche in ordine alla necessità di una costante verifica sulla proporzionalità e adeguatezza della misura scelta. 3. Con una nota successiva la difesa ha dedotto motivi nuovi: 3.1. Violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen; vizio di motivazione; travisamento delle risultanze processuali, anche in relazione all'art.192 cod. proc. pen. Il Tribunale ha errato nel fondare la gravità indiziaria su risalenti dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia prive di riscontri per la posizione del ricorrente. Errore non rimediabile in sede di rinvio. A sostegno di tale assunto la difesa deposita gli atti che solo dal 15 marzo 2023 sono stati posti a disposizione con l'avviso di conclusione delle indagini. La lettura di tali atti consente di portare all'attenzione della Corte due nuovi documenti sopravvenuti che rafforzano ulteriormente i motivi. Si tratta dei verbali redatti solo in tempi recenti delle s.i.t di Mazzei, ovvero di colui che avrebbe ricevuto la richiesta estorsiva di cui al capo 3): costui ha confermato la circostanza riferita dal ricorrente agli inquirenti, ovvero che era stato invitato dal ricorrente a rivolgersi alle forze dell'ordine. 4. A sostegno dei motivi la difesa ha depositato anche una memoria difensiva. Si evidenzia come la protezione del Porcaro sia stata ricostruita sulla base di due conversazioni intercettate, nonostante le stesse siano totalmente prive di riscontri; che il Tribunale non ha considerato che l'unico contatto avvenuto tra il ricorrente e il Porcaro conferma l'assoluta ignoranza del ricorrente rispetto a questa presunta intermediazione (come confermato da Mazzei, quanto al consiglio a lui dato di rivolgersi alle forze dell'ordine); che il Tribunale non è riuscito a dimostrare lo scambio di vantaggi (elemento imprescindibile per l'integrazione del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa), in quanto difetta la prova relativa sia al concreto ausilio alla realizzazione di uno o più scopi tipici del programma criminoso del sodalizio che avrebbe garantito il ricorrente alla cosca di cui al comma 1) sia al coinvolgimento del Porcaro (la presunta protezione) e della consapevolezza del ricorrente in ordine a tale presunto intervento. La difesa ribadisce le doglianze versate nel ricorso, evidenziando le omesse risposte da parte del Tribunale sulle singole vicende e la carenza della motivazione in ordine alla prova sul piano indiziario degli elementi costitutivi della condotta di concorrente esterno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che si illustrano di seguito. 2. Preliminarmente sono da ritenere irricevibili le allegazioni che la difesa ha prodotto a sostegno dei motivi nuovi. Nel giudizio di legittimità possono essere infatti prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (tra tante, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). Con la produzione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato di tentata estorsione, la difesa investe invero la Corte di cassazione dell'apprezzamento di merito di tali evidenze processuali e della loro efficacia nel contesto degli elementi già raccolti nel corso delle svolte indagini preliminari e valutati nell'ambito del subprocedimento cautelare. Attività notoriamente estranea alle funzioni istituzionali della Corte di cassazione. 3. Meritano invece accoglimento le censure mosse dal ricorrente alla motivazione della ordinanza impugnata sulla gravità indiziaria. Va rammentato che il sindacato della Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha ad oggetto solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caric7' dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). La completezza della motivazione va inoltre valutata alla luce dell'obbligo del tribunale del riesame di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Rv. 279297). 3.1. Esaminati in questa prospettiva i motivi di ricorso, risulta effettivamente carente la motivazione sul punto della gravità indiziaria rispetto alla ipotizzata fattispecie penale, tenuto anche conto delle doglianze avanzate dalla difesa in sede di riesame. Il Tribunale si è infatti sottratto al doveroso confronto con le censure difensive, che avevano indicato lacune e illogicità nella ricostruzione accolta dall'ordinanza genetica, confermando il quadro indiziario posto a fondamento della misura cautelare, con un ragionamento giustificativo che risulta gravemente viziato. 3.2. La giurisprudenza ha da tempo chiarito come vada apprezzata la condotta del cosiddetto "concorrente esterno" ad una associazione mafiosa: costui è il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo - che costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale - va valutata non in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma con un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). In definitiva, non è riconducibile, all'interno dello spettro delle condotte punibili di concorso eventuale, la sola "contiguità compiacente" o "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore.Occorre, in altre parole, il compimento di specifici interventi indirizzati a questo fine. Ciò che conta, infatti, non è la mera disponibilità dell'esterno a conferire il contributo richiestogli dall'associazione, bensì l'effettività di tale contributo, e cioè che a seguito di un impulso proveniente dall'ente criminale il soggetto si è di fatto attivato nel senso indicatogli. Ne deriva che non ha peso decisivo la circostanza che sia stata posta in essere dal concorrente esterno un'attività continuativa o comunque ripetuta, ovvero un intervento occasionale e non istituzionalizzato. Si tratti di attività:continuativa o ripetuta, si tratti invece di una singola prestazione, dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o l'unica attività posta in essere, per il grado di concretezza e specificità che la distingue e per la rilevanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato sopra menzionato (in tal senso espressamente Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181). Questa impostazione esclude pertanto che sia dato rilievo alla mera manifestazione di "disponibilità" del soggetto agente ad assecondare le richieste del clan, là dove la stessa descriva una realtà di tipo psicologico priva di quel connotato di materialità - in rapporto all'effettivo perseguimento degli scopi - che le Sezioni Unite di questa Corte hanno richiesto in aderenza ai principi generali che regolamentano normativamente il concorso di persone nel reato. Come hanno avvertito le Sezioni unite Mannino, ferma restando l'astratta configurabilità dell'autonoma categoria del concorso eventuale "morale" in associazione mafiosa, non sembra consentito accedere ad un'impostazione di tipo meramente "soggettivistico" che autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato. Quanto all'elemento soggettivo, è principio pacifico che, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672, in motivazione la Corte ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti). 3.3. Ebbene, nell'ordinanza impugnata difetta la dimostrazione dell'esistenza di una piattaforma indiziaria idonea a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine al suddetto reato, nei termini sopra precisati. La motivazione dell'ordinanza impugnata si è limitata da un lato a riportare, quale premessa "in fatto", un testo virgolettato (evidentemente la memoria illustrativa depositata dal P.M.), contenente una sintesi ragionata degli elementi investigativi a carico del ricorrente, e dall'altro a concludere a pag. 11 che, sulla base di tali elementi, Artese era da ritenersi quale soggetto a disposizione delle cosche mafiose di cui al capo 1) e che operava per le stesse non solo come imprenditore che avvantaggiava soggetti su cui la cosca mafiosa aveva interesse (come per la vicenda del parcheggio), ma anche in qualità di persona che coadiuvava i gruppi mafiosi per commettere reati di usura. Il Tribunale rilevava a tal fine che i dialoghi erano molto chiari e inequivocabili e che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tra loro convergenti venivano a confermare quei dialoghi; che Artese grazie al suo apporto aveva ottenuto ampia protezione dalla cosca; che vi era la dimostrazione di uno scambio vicendevole di vantaggi che aveva determinato "un rafforzamento del gruppo mafioso" in termini in particolare di riconoscimento della sua forza sul territorio. 3.4. Così ragionando, il Tribunale non ha in definitiva risposto alle questioni sollevate dalla difesa e ha conferito agli elementi riportati in virgolettato da pag. 1 a pag. 11, una sorta di idoneità autoevidente a rappresentare, in termini di gravità indiziaria, la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo. In primo luogo, quanto al contributo causalmente efficiente realizzato dal ricorrente, il Tribunale, nella parte in virgolettato, si è limitato soltanto ad illustrare la "messa a disposizione" del predetto. Erano richiamate da un lato la conversazione in cui Porcaro aveva riferito al Drago della stranezza del comportamento dell'Artese, che, pur essendo un "amico" vicino a loro e che si era "messo a disposizione", non si era attivato con solerzia una volta ricevuta la richiesta estorsiva; e dall'altro le vicende "sintomatiche" di tale disponibilità del ricorrente. In particolare, nella vicenda del parcheggio, secondo quanto si legge nell'ordinanza, Porcaro aveva criticato con Drago la gestione di un contratto di locazione stipulato da Artese con soggetto non meglio identificato (era stato preteso il pagamento del canone ancor prima dell'avvio della gestione dell'attività), chiedendo a Drago di parlare con quest'ultimo per far concedere al locatario ancora un mese di tempo o comunque per far abbassare il canone. Nella vicenda Saullo, il virgolettato dà atto che in essa "vi è una leggera sovrapposizione di ruoli che sembra configurare coinvolgimento anche da parte di Artese" in un rapporto usurario che vedeva come vittima il Saullo.La conclusione che trae il Tribunale da questi episodi sulla continuativa "messa a disposizione" del ricorrente in favore del clan è viziata, in quanto non sostenuta da una adeguata motivazione. Nella vicenda del parcheggio, la difesa aveva evidenziato come dalla captazione emergesse soltanto la "richiesta" rivolta da Porcaro a Drago di parlare con Artese, senza che fosse dimostrato alcun seguito; in quella dell'usura la difesa aveva contestato la ipotetica ricostruzione operata dall'accusa dell'oggetto dei dialoghi captati tra Drago e l'Artese (come dimostrava il ricorso ai termini "presumibilmente" e "forse" utilizzati nella richiesta cautelare, quanto ai riferimenti ai soggetti coinvolti - Porcaro e Saullo). Questioni che il Tribunale non ha affrontato limitandosi a definire chiari i dialoghi captati (peraltro riportando nel testo virgolettato le stesse espressioni di dubbio utilizzate dall'accusa) e richiamando a sostegno le dichiarazioni dei collaboratori. Ma anche con riferimento a queste dichiarazioni la difesa aveva censurato la genericità e comunque la datazione delle propalazioni (la maggior parte risalente al 2005 e la più recente al 2014) rispetto ai fatti in esame. Questioni queste rimasttanch'esse senza risposta da parte del Tribunale. 3.5. Il tema che non risulta tuttavia per nulla approfondito dal Tribunale resta quello centrale dell'efficienza causale del contributo del ricorrente, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo - che, come si è rammentato, deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa. Nel testo virgolettato riportato dall'ordinanza impugnata con riferimento alla vicenda del parcheggio si parla soltanto di mero "interessamento diretto" del Porcaro alla gestione del parcheggio, senza chiarire i motivi di tale interessamento o comunque i collegamenti di tale attività di parcheggio con gli interessi del clan. Il contributo che tipizza la fattispecie del concorso estremo in associazione mafiosa deve consistere, come si è osservato in precedenza, in un'attività qualificatamente efficiente rispetto allo scopo preso di mira: pertanto non può trattarsi di qualsiasi attività favorevole ai membri di un'associazione criminale, in quanto così opinando ogni atto della vita quotidiana posto da chi vive a contatto con soggetti mafiosi, può prestarsi all'accusa di essere funzionale alla conservazione di un organismo criminale o al perseguimento dei suoi fini (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018). Risulta in ogni caso, come già osservato, anche indimostrata l'adesione del ricorrente alla richiesta del Drago (e quindi la stessa realizzazione del contributo). ir! Quanto poi alla vicenda dell'usura, la difesa aveva dedotto come dalla captazione, dal contenuto incerto, fosse comunque emersa la estraneità del ricorrente al rapporto usurario (nel testo virgolettato si dà atto invero che Artese non fosse a conoscenza della "proposta" formulata dal Saullo e che non avesse incontrato né questi né il Porcaro), tanto da non essere incriminato nel relativo procedimento da cui era stata tratta la intercettazione. Quindi andava dimostrato, in termini di gravità indiziaria, oltre al contributo causalmente efficiente, il dolo tipico del reato nei termini sopra indicati. Aspetti questi non affrontati dal Tribunale. 3.6. Conclusivamente deve ritenersi che l'impugnata ordinanza non abbia risposto alle deduzioni difensive sulla precisione e sulla consistenza degli elementi utilizzati per la piattaforma indiziaria e abbia ricostruito in modo assolutamente carente gli elementi dai quali ragionevolmente dedursi il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo offerto dal ricorrente al sodalizio criminale, nonché l'effettiva rilevanza causale di tale contribuito per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo. Ne consegue quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro affinché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo esame sui punti e sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - la rilevata mancanza di motivazione. L'annullamento dell'ordinanza impugnata per procedere a nuovo esame dei profili in precedenza illustrati rende superfluo l'esame in questa sede delle censure difensive riguardanti la sussistenza delle e