CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26518/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità del tentato furto aggravato, ravvisando invece l'ipotesi di tentata rapina impropria aggravata; considerato che il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera reiterazione di censure già prospettate con l'atto di appello, con riguardo tanto alla pretesa mancanza di contestualità tra la condotta di sottrazione e la successiva reazione aggressiva, quanto alla natura e finalità di quest'ultima, che si assume volta unicamente ad allontanare la "presa troppo vigorosa" dell'addetto alla sicurezza, e non a garantirsi il possesso della cosa o l'impunità; rilevato che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o contraddittorietà manifesta, ha ricostruito coerentemente la sequenza degli eventi, ritenendo che la reazione dell'imputato fosse finalizzata ad eludere il possibile fermo da parte dell'addetto alla sicurezza, così da assicurarsi l'impunità per il delitto, in conformità con la nozione di rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. pen.; ritenuto inoltre che le doglianze del ricorrente non si confrontano in modo efficace con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudce di legittimità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 gi