CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17331/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 219 co. 1 e 2 n. 1, 223 co. 1 e 2 n. 2 RD n. 267 del 1942; Letta la memoria presentata nell'interesse della ricorrente il 7.11.2022, con cui si reiterano le doglianze difensive e si chiede che il ricorso venga discusso in pubblica udienza. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali, afferiscono alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il