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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05059/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 24 dicembre 2024 da parte della difesa che insiste per l'annullamento della decisione impugnata OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine alle ipotesi di tentato peculato ricomprese nei capi D) ed H) sono riproduttive di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da pag. 20 a pag. 24) che ha messo in evidenza i plurimi elementi che deponevano per la finalità predatoria della ricorrente che, realizzata condotta sovrapponibile a quelle precedenti ai danni dei soggetti in situazioni di estrema vulnerabilità la cui tutela avrebbe dovuto curare, qualora non avesse inteso tenere per sé la somma svincolata, non avrebbe avuto la necessità di falsificare i provvedimenti di autorizzazione del giudice tutelare; rilevato che analogo limite incontrano il terzo e quarto motivo in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo anche con riferimento ai reati satellite, ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche avendo la Corte di appello nel dettaglio evidenziato le ragioni della congruità della pena con preciso riferimento agi requisiti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., che facevano ritenere mínimali gli aumenti sulla pena base individuata appena al di sopra del minimo edittale, e all'inconferenza degli elementi positivi addotti, ritenuti recessivi rispetto a quelli che deponevano in senso contrario al riconoscimento delle attenuanti generiche come, per esempio, la pervicacia con cui, contrariamente a quanto evidenziato, aveva continuato nella condotta predatoria delle risorse economiche sottratte a soggetti estremamente fragili e non in grado di avvedersi di quanto loro occorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 24 dicembre 2024 da parte della difesa che insiste per l'annullamento della decisione impugnata OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine alle ipotesi di tentato peculato ricomprese nei capi D) ed H) sono riproduttive di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da pag. 20 a pag. 24) che ha messo in evidenza i plurimi elementi che deponevano per la finalità predatoria della ricorrente che, realizzata condotta sovrapponibile a quelle precedenti ai danni dei soggetti in situazioni di estrema vulnerabilità la cui tutela avrebbe dovuto curare, qualora non avesse inteso tenere per sé la somma svincolata, non avrebbe avuto la necessità di falsificare i provvedimenti di autorizzazione del giudice tutelare; rilevato che analogo limite incontrano il terzo e quarto motivo in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo anche con riferimento ai reati satellite, ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche avendo la Corte di appello nel dettaglio evidenziato le ragioni della congruità della pena con preciso riferimento agi requisiti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., che facevano ritenere mínimali gli aumenti sulla pena base individuata appena al di sopra del minimo edittale, e all'inconferenza degli elementi positivi addotti, ritenuti recessivi rispetto a quelli che deponevano in senso contrario al riconoscimento delle attenuanti generiche come, per esempio, la pervicacia con cui, contrariamente a quanto evidenziato, aveva continuato nella condotta predatoria delle risorse economiche sottratte a soggetti estremamente fragili e non in grado di avvedersi di quanto loro occorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 05059/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris